CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4480/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da s é medesimo, nella qualità di avvocato, con studio in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 26; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lazio n. 3592/03/2019, depositata il 18.06.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 19 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] - C on s entenza n. 169/14/2012 la CTR del Lazio aveva respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma n. 95/02/2011, che aveva accolto il ricorso introduttivo Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento, Ordinanza interlocutoria di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. RCC014302898, per IRPEF, IRAP e IVA, in relazione all’anno d’imposta 2005, con cui era stato rettificato il reddito da lavoro autonomo del predetto contribuente; - proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate, questa Corte, con ordinanza n. 8898 del 2018, cassava la sentenza di appello rinviando alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame; - la Corte osservava, in particolare, che, contrariamente a quanto stabilito dalla Commissione regionale, l’appello era stato ritualmente notificatoal contribuente e non sussisteva alcun obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, se non per i tributi armonizzati, fra cui l’IVA, in ordine alla quale , tuttavia, il contribuente non aveva enunciato il concreto pregiudizio subito; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio, quale giudice di rinvio, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e quello incidental e del contribuente; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727 e 2728 cod. civ., per avere laCTR ritenuto erroneamente che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, il contribuente fosse esonerato dall’onere probatorio non solo per i prelevamenti, ma anche per i versamenti rilevati su l cont o bancari o , in ordine ai qual i, invece, continua ad applicarsi la presunzione legale a favore dell’Amministrazione finanziaria, essendo considerati componenti positivi del reddito da lavoro autonomo , ove il contribuente non dimostri, in modo analitico, la loro irrilevanza fiscale o l ’avvenuta inclusionenella determinazione del reddito; - rilevato che il contribuente ha deposita to in data 9.01.2023, in relazione all’atto impugnato, la domanda per la definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 5 della l. n. 130 del 2022, con allegata la quietanza del versamento; - rilevato che il contribuente ha depositato, sempre in data 9.01.2023, istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, subordinata all’eventuale diniego sulla intervenuta definizione ai sensi dell’art. 5 della l. n. 130 del 2022; - rilevato che appare necessario acquisire informazioni in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolata ai sensi dell’art. 5 della l. n. 130 del 2022e della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di dettadomanda; P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo; onera l’Agenzia delle Entratedi f ornire entro il termine di giorni sessanta , decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 novembre 20 22 e, a