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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 29289/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'odierno ricorrente dal Tribunale di Treviso per il reato di sostituzione di persona.

Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi con i quali si contesta: il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena, ritenuta preferibile dall'imputato rispetto al riconosciuto beneficio della sospensione condizionale della stessa; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la sussistenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato; la contraddittorietà tra il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato rispetto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; l'eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto alla concreta consistenza dei fatti accertati, meno gravi rispetto alla iniziale prospettazione.

Con memoria del 29 maggio 2026, la difesa ha ribadito in particolare la fondatezza del primo motivo di ricorso.

Il ricorso risulta proposto in parte al di fuori dei casi consentiti e in parte è manifestamente infondato.

Riguardo al primo motivo, posta l'incompatibilità tra sospensione condizionale della pena e sua sostituzione, la mera duplice richiesta di applicazione degli istituti nei motivi di appello non poteva essere intesa quale rinuncia alla sospensione concessa dal primo giudice.

Questa corte ha già posto in evidenza che «in tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell'imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, avanzata, in grado di appello, dal difensore privo di procura speciale, evidenziando che la stessa non potesse essere intesa come rinuncia alla già concessa sospensione condizionale della pena)» Sez. 4, n. 25152 del 20/05/2025, Itua, Rv. 288465 -

01. Gli ulteriori tre motivi, attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al riconoscimento del beneficio della pena sospesa, involgono temi rimessi alla valutazione dei giudici di merito e non proponibili dinanzi alla Corte dicassazione se oggetto di una motivazione congrua e logica, come avvenuto nel caso in esame.

L'illogicità tra il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato ed il riconoscimento allo stesso della sospensione condizionale della pena, riconducibile in realtà alla sentenza di primo grado, non avrebbe comunque consentito alla Corte di appello di revocare di ufficio la pena sospesa in assenza di impugnazione del pubblico ministero.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'odierno ricorrente dal Tribunale di Treviso per il reato di sostituzione di persona. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi con i quali si contesta: il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena, ritenuta preferibile dall'imputato rispetto al riconosciuto beneficio della sospensione condizionale della stessa; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la sussistenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato; la contraddittorietà tra il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato rispetto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; l'eccessività del trattamento sanzionatorio rispetto alla concreta consistenza dei fatti accertati, meno gravi rispetto alla iniziale prospettazione. Con memoria del 29 maggio 2026, la difesa ha ribadito in particolare la fondatezza del primo motivo di ricorso. Il ricorso risulta proposto in parte al di fuori dei casi consentiti e in parte è manifestamente infondato. Riguardo al primo motivo, posta l'incompatibilità tra sospensione condizionale della pena e sua sostituzione, la mera duplice richiesta di applicazione degli istituti nei motivi di appello non poteva essere intesa quale rinuncia alla sospensione concessa dal primo giudice. Questa corte ha già posto in evidenza che «in tema di sospensione condizionale della pena, la rinuncia al beneficio ha natura di atto dispositivo che incide sull'esecuzione della pena, costituente espressione di scelte dell'imputato che travalicano i confini della difesa tecnica, afferendo ai diritti personalissimi, di cui all'art. 99, comma 1, cod. proc. pen., esercitabili dal predetto in prima persona o dal difensore provvisto di procura speciale appositamente rilasciata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, avanzata, in grado di appello, dal difensore privo di procura speciale, evidenziando che la stessa non potesse essere intesa come rinuncia alla già concessa sospensione condizionale della pena)» Sez. 4, n. 25152 del 20/05/2025, Itua, Rv. 288465 - 01. Gli ulteriori tre motivi, attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al riconoscimento del beneficio della pena sospesa, involgono temi rimessi alla valutazione dei giudici di merito e non proponibili dinanzi alla Corte dicassazione se oggetto di una motivazione congrua e logica, come avvenuto nel caso in esame. L'illogicità tra il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato ed il riconoscimento allo stesso della sospensione condizionale della pena, riconducibile in realtà alla sentenza di primo grado, non avrebbe comunque consentito alla Corte di appello di revocare di ufficio la pena sospesa in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
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