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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26293/2022

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seguente //\ ORDINANZA sul ricorso 27857-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 1619/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 27857 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- r.g.n. 27857/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate riscossione; [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo di cui a cartella di pagamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2011, asseritamente notificata in data 1 giugno 2017, e come tale prescritto; la CTP accoglieva il ricorso, rilevando che non era stata fornita la prova della notifica della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo.

La CTP, in riforma della sentenza di primo grado, preso atto della documentazione allegata dalla Riscossione appellante, ha accolto l'appello dell'ufficio, sia con riguardo alla validità della costituzione deill'Agente della riscossione in appello a mezzo di avvocato del libero foro, sia con riferimento alla notifica dell'appello della cartella proclromica al preavviso impugnato, effettuata dal messo notificatore il 18.5.2017 depositando l'atto presso il Comune (di Poggiomarino) in assenza di persone cui consegnare l'atto, e inviando la raccomandata informativa con avviso di ricevimento, che risulta consegnata il 1 giucino 2017.

ADE.R, Agenzia delle entrate riscossione si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

La ricorrente deposita memoria, con la quale rileva la presenza di un giudicato relativo alla cartella di pagamento a base dell'atto impugnato, in grado di incidere sulla causa in oggetto.

Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1 com ma 163

I. 296/2006 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR basato la propria decisione su documentazione prodotta in copia dall'Ente di riscossione e asseritamente disconosciuta dalla parte contribuente.

Col secondo motivo si deduce violazione falsa applicazione dell'art. 15 con' ma 2 ter del d.lgs. 546/92 violazione e falsa applicazione del dm. 55/2014 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. sul governo delle spese, liqu date in C. 1.500 oltre accessori di legge, in assenza di nota spese dell appellante e senza specificare la voci di tariffa e i criteri di app icazione.

Considerato che: è necessario acquisire il fascicolo di merito al fine di verificare la fondatezza delle doglianze, contenute anche nella memoria; rinvia la causa a nuovo ruolo dando mandato alla cancelleria per i conseguenziali adempimenti.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente //\ ORDINANZA sul ricorso 27857-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 1619/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27857 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- r.g.n. 27857/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate riscossione; [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo di cui a cartella di pagamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2011, asseritamente notificata in data 1 giugno 2017, e come tale prescritto; la CTP accoglieva il ricorso, rilevando che non era stata fornita la prova della notifica della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo. La CTP, in riforma della sentenza di primo grado, preso atto della documentazione allegata dalla Riscossione appellante, ha accolto l'appello dell'ufficio, sia con riguardo alla validità della costituzione deill'Agente della riscossione in appello a mezzo di avvocato del libero foro, sia con riferimento alla notifica dell'appello della cartella proclromica al preavviso impugnato, effettuata dal messo notificatore il 18.5.2017 depositando l'atto presso il Comune (di Poggiomarino) in assenza di persone cui consegnare l'atto, e inviando la raccomandata informativa con avviso di ricevimento, che risulta consegnata il 1 giucino 2017. ADE.R, Agenzia delle entrate riscossione si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La ricorrente deposita memoria, con la quale rileva la presenza di un giudicato relativo alla cartella di pagamento a base dell'atto impugnato, in grado di incidere sulla causa in oggetto. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1 com ma 163 I. 296/2006 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR basato la propria decisione su documentazione prodotta in copia dall'Ente di riscossione e asseritamente disconosciuta dalla parte contribuente. Col secondo motivo si deduce violazione falsa applicazione dell'art. 15 con' ma 2 ter del d.lgs. 546/92 violazione e falsa applicazione del dm. 55/2014 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. sul governo delle spese, liqu date in C. 1.500 oltre accessori di legge, in assenza di nota spese dell appellante e senza specificare la voci di tariffa e i criteri di app icazione. Considerato che: è necessario acquisire il fascicolo di merito al fine di verificare la fondatezza delle doglianze, contenute anche nella memoria; rinvia la causa a nuovo ruolo dando mandato alla cancelleria per i conseguenziali adempimenti. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di m
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