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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07984/2025

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 23602del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv.toAgnese Condarelli, giusta procura speciale in calceal ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e interessi Prescrizione Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 958/01/2022, depositata in data 2marzo 202 2 , non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a unmotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale delLazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 326/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di Romache aveva accolto parzialmenteil ricorso proposto dalla suddetta societàavverso avviso di intimazione di pagamento emesso a seguito di quattro cartelle di pagamento.

2. In punto di diritto, la CTR ha confermato la sentenza di primo grado - che aveva dichiarato prescritta la pretesa erariale limitatamente a due cartelle di pagamento - osservando che la prescrizione per tributi erariali e accessori (sanzioni e interessi) era decennale e che, nella specie,alla data di notificazione dell’avviso di intimazione in questione , non era ancora spirato il termine prescrizionale decennale per entrambe le ulteriori cartelle (n. 09720100099544341000; n. 09720100374354182000), regolarmente notificate. 3.L’Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con “atto di costituzione”.

CONSIDERATO CHE1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/97 e 2948, n. 4, c.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente applicabile il termine di prescrizione decennale, in luogo di quello quinquennale, con riguardo all’intera pretesa fiscale portata dalla sottesa cartella di pagamento n. 09720100099544341000 afferente interamente a sanzioni ex art. 2 del d.lgs. 472/97,interessi di ritardata iscrizione, interessi di mora e oneri di riscossione nonché con riguardo alla pretesa esattoriale concernente la sanzione, interessi e oneri di riscossione portata dalla cartella n. 09720100374354182000. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.In generale deve ritenersi che effettivamente la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 d. lgs. n.472/1997 per le sanzioni. 1.3.Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati –secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez.

VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez.

VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez.

VI, 8 marzo2022, n. 7486; Cass., Sez.

VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez.

V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez.

V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez.

V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez.

V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez.

VI, 25 luglio 2014,n. 17020; Cass., 3 Sez.

V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez.

II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez.

III, 21 marzo 2013, n. 7127; da ultimo Cass. sez. 5, n. 5220 del 2024). 1.4.Quanto alle sanzioni, dispone l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento».

La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi).

Come osservatosi in dottrina, l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza e della prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge.

Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall’art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle «pene pecuniarie»), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario.

9. Diversamente, l’art. 24 d. lgs. n. 472/1997 (contrariamente a quanto deduce il ricorrente) non introduce una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sula riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez.

VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez.

VI, Cass., Sez.

V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez.

V, 7 novembre 2011, n. 20600).

Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U., 17 novembre 2016, n. 23397), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall’art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass., Sez.

V, 2 ottobre 2000, n. 12989).

Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata da questaCorte ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez.

U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf.

Cass., Sez.

V, 9 agosto 2016, n. 16730).

Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.

12. Soccorre sul tema, inoltre, l’interpretazione dello stesso Ufficio ([OSCURATO:PERSONA].

Finanze del 10 luglio 1998 n. 180), secondo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni («il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni»).

Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario (da ultimo, Cass. 24/01/2023, n. 2095.) 1.5.Anche per gli accessori si applica il termine decennale, previsto dall’art. 2953, cod. civ., ma esclusivamente allorché essi siano oggetto di pronuncia giudiziale, come affermato con riguardo alle sanzioni(da ultimo, Cass. sez. 5, n. 5220 del 2024).1.6.Nella sentenza impugnata è escluso che gli accessori siano stati accertati giudizialmente, avendo CTR fatto riferimento alla prescrizione (per decorso del termine decennale, nella specie, ritenuta non maturata) avuto riguardo ai tributi e accessori portatidalle cartelle sottese all’avviso di intimazione impugnato. 2.In conclusione,il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio,anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità , alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione; P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 23602del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv.toAgnese Condarelli, giusta procura speciale in calceal ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e interessi Prescrizione Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 958/01/2022, depositata in data 2marzo 202 2 , non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a unmotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale delLazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 326/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di Romache aveva accolto parzialmenteil ricorso proposto dalla suddetta societàavverso avviso di intimazione di pagamento emesso a seguito di quattro cartelle di pagamento. 2. In punto di diritto, la CTR ha confermato la sentenza di primo grado - che aveva dichiarato prescritta la pretesa erariale limitatamente a due cartelle di pagamento - osservando che la prescrizione per tributi erariali e accessori (sanzioni e interessi) era decennale e che, nella specie,alla data di notificazione dell’avviso di intimazione in questione , non era ancora spirato il termine prescrizionale decennale per entrambe le ulteriori cartelle (n. 09720100099544341000; n. 09720100374354182000), regolarmente notificate. 3.L’Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con “atto di costituzione”. CONSIDERATO CHE1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/97 e 2948, n. 4, c.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente applicabile il termine di prescrizione decennale, in luogo di quello quinquennale, con riguardo all’intera pretesa fiscale portata dalla sottesa cartella di pagamento n. 09720100099544341000 afferente interamente a sanzioni ex art. 2 del d.lgs. 472/97,interessi di ritardata iscrizione, interessi di mora e oneri di riscossione nonché con riguardo alla pretesa esattoriale concernente la sanzione, interessi e oneri di riscossione portata dalla cartella n. 09720100374354182000. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.In generale deve ritenersi che effettivamente la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 d. lgs. n.472/1997 per le sanzioni. 1.3.Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati –secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014,n. 17020; Cass., 3 Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127; da ultimo Cass. sez. 5, n. 5220 del 2024). 1.4.Quanto alle sanzioni, dispone l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento». La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni (31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione o diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi). Come osservatosi in dottrina, l’art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza e della prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall’art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle «pene pecuniarie»), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario. 9. Diversamente, l’art. 24 d. lgs. n. 472/1997 (contrariamente a quanto deduce il ricorrente) non introduce una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sula riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito, ossia dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass., Sez. V, 7 novembre 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale prevista dall’art. 20 d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass., Sez. V, 2 ottobre 2000, n. 12989). Questa disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è stata da questaCorte ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa. 12. Soccorre sul tema, inoltre, l’interpretazione dello stesso Ufficio ([OSCURATO:PERSONA]. Finanze del 10 luglio 1998 n. 180), secondo cui il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni («il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni»). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario (da ultimo, Cass. 24/01/2023, n. 2095.) 1.5.Anche per gli accessori si applica il termine decennale, previsto dall’art. 2953, cod. civ., ma esclusivamente allorché essi siano oggetto di pronuncia giudiziale, come affermato con riguardo alle sanzioni(da ultimo, Cass. sez. 5, n. 5220 del 2024).1.6.Nella sentenza impugnata è escluso che gli accessori siano stati accertati giudizialmente, avendo CTR fatto riferimento alla prescrizione (per decorso del termine decennale, nella specie, ritenuta non maturata) avuto riguardo ai tributi e accessori portatidalle cartelle sottese all’avviso di intimazione impugnato. 2.In conclusione,il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio,anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità , alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, all
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