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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32984/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Catania e tenuto a presentarsi presso il locale Commissariato di P.S. con frequenza trisettimanale, ha disatteso la prescrizione in quattro distinte occasioni, tra il 3 ed il 15 aprile 2013; che, con il ricorso per cassazione, Chiesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dedotto diniego delle circostanze attenuanti generiche che, tuttavia, sono state applicate, in secondo grado ed in riforma della decisione del Tribunale, in regime di equivalenza con la recidiva reiterata, nonché l'eccessiva commisurazione della pena che, nondimeno, è stata fissata in misura pari, quanto alla prima violazione, al minimo edittale di un anno di reclusione, sul quale sono stati apporti, a titolo di continuazione, aumenti di entità assai modesta (dieci giorni di reclusione per ciascuna, ulteriore trasgressione); ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Catania e tenuto a presentarsi presso il locale Commissariato di P.S. con frequenza trisettimanale, ha disatteso la prescrizione in quattro distinte occasioni, tra il 3 ed il 15 aprile 2013; che, con il ricorso per cassazione, Chiesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al dedotto diniego delle circostanze attenuanti generiche che, tuttavia, sono state applicate, in secondo grado ed in riforma della decisione del Tribunale, in regime di equivalenza con la recidiva reiterata, nonché l'eccessiva commisurazione della pena che, nondimeno, è stata fissata in misura pari, quanto alla prima violazione, al minimo edittale di un anno di reclusione, sul quale sono stati apporti, a titolo di continuazione, aumenti di entità assai modesta (dieci giorni di reclusione per ciascuna, ulteriore trasgressione); ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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