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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38344/2022

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ppello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Marilia di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 gennaio 2022, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 21 settembre 2021, che rigettava l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Collegio del Tribunale di Frosinone, dinanzi al quale pende il procedimento penale a carico della Picano, imputata per i reati di truffa e false comunicazioni sociali.

In sintesi, era accaduto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, il 3 marzo 2016, aveva denunciato la [OSCURATO:SOCIETA]., all'interno della quale l'imputata rivestiva la qualifica di responsabile della direzione amministrativa, per avere esibito scritture contabili societarie e bilanci falsificati al fine di indurre in errore la [OSCURATO:SOCIETA] sr.!. che intendeva acquistare le azioni della [OSCURATO:SOCIETA], La Corte di cassazione rilevava che la disamina compiuta dalla Corte d'appello aveva preso a riferimento parametri inconferenti rispetto a quelli imposti dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., il quale, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe richiesto un attento esame della condotta di [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente del Collegio del riesame, chiamato a giudicare su un sequestro preventivo di euro 5.000.000,00, nei confronti dell'odierna ricorrente.

La Corte di appello avrebbe, in particolare, dovuto accertare se il predetto avesse o meno formulato valutazioni di merito, tali da invadere, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti.

A seguito di annullamento, la Corte di appello di Roma ha emesso l'ordinanza impugnata, con la quale è stata nuovamente rigettata la dichiarazione di ricusazione presentata nell'interesse della predetta Picano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Picano, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando l'inosservanza della legge processuale disciplinante le cause di ricusazione e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine alla insussistenza della causa di ricusazione, avendo la Corte di appello travisato quanto risultante dal provvedimento assunto dal giudice ricusato, vuoi in ordine alla circostanza che i documenti vennero forniti proprio dalla Picano, vuoi in ordine al riflesso che la qualifica della Picano non poteva non avere sulla consapevolezza delle alterazioni. [OSCURATO:PERSONA] del riesame presieduto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente affermato che le scritture contabili alterate "vennero fornite alla società [OSCURATO:SOCIETA]. proprio dalla Picano" e che "quest'ultima, in ragione del suo ruolo, era nella condizione migliore di conoscenza del reale andamento aziendale, per rendersi conto delle assolute anomalie contenute nei documenti confezionati nell'ambito della due diligence e destinati ad [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., inerenti l'ingiustificata riduzione dei costi per l'acquisto di materie prime, l'ingiustificata riduzione dei debiti verso fornitori, gli aumenti senza spiegazione dei crediti verso clienti, le modificate consistenze complessive del magazzino con sopravvalutazione sproporzionata del valore economico delle rimanenze per gli anni 2014 e 2013.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Occorre osservare che costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto - richiamato anche nella sentenza di annullamento con rinvio della Seconda Sezione di questa Corte - secondo il quale in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchè esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (Sez.

U, n. 41263 del 27/09/2005, Faizone, Rv. 232067; Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591- 01; Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020, Preziuso, Rv. 280314).

2.1. La giurisprudenza di legittimità condivide gli insegnamenti della Corte costituzionale, espressi con l'ordinanza n. 181 del 2004, secondo cui «anche nel caso in cui una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio" non è di norma imposta dal tipo di atto compiuto dal giudice - come affermato dalla sentenza n. 66 del 1997 per il caso di adozione o conferma di un provvedimento di sequestro preventivo - un'eventuale valutazione sul merito dell'accusa compiuta in tale sede, all'interno dello stesso procedimento, deve essere accertata in concreto e devono in tal caso trovare applicazione, ove ne sussistano i presupposti, gli istituti dell'astensione o della ricusazione, posto che, alla luce della sentenza n. 113 del 2000, deve ritenersi, ai fini dell'obbligo di astensione, che le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen. riguardino non soltanto "situazioni private del giudice", ma anche l'attività giurisdizionale comunque svolta in precedenza».

2.2. Sulla base delle pronunce del giudice delle leggi, la più recente giurisprudenza di questa Corte afferma che è solo sul piano del rispetto concreto dell'eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell'incompatibilità del giudice del merito, che abbia adottato un provvedimento cautelare reale, e che la soluzione dei caso concreto deve passare attraverso la necessaria verifica del contenuto della valutazione effettivamente operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente di merito (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020; Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020).

Dunque, il G.i.p. o il componente del Tribunale del riesame che, nell'adottare o confermare una misura cautelare reale, abbia espresso una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio", ha l'obbligo di astenersi, non già perché incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen., bensì in presenza di «altre gravi ragioni di convenienza» (diverse rispetto a quelle indicate, nelle precedenti lettere), ipotesi prevista dall'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen.; nel caso in cui però, pur in presenza della descritta situazione, il giudice non si astenga, potrà essere ricusato dalle parti in forza del disposto della lettera b) dell'art. 37, «se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione».

2.3. L'ordinanza impugnata fa puntuale applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, allorchè evidenzia che l'istanza di ricusazione del succitato giudice doveva essere rigettata all'esito dell'analisi dello specifico contenuto dell'ordinanza del Tribunale del riesame, e non sulla base del solo rilievo generale e astratto secondo cui l'adozione di una misura cautelare reale prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza.

La motivazione della sentenza - al contrario di quanto lamentato dalla difesa - non risulta insufficiente o manifestatamente illogica, essendosi la Corte territoriale confrontata con le concrete valutazioni, presenti nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame, e le deduzioni svolte nella dichiarazione di ricusazione.

In particolare, la Corte d'appello, all'esito della dovuta verifica in concreto della valutazione compiuta in fase cautelare dal Tribunale del riesame, di cui il Presidente del Collegio giudicante era componente, ha evidenziato che non vi era stata indebita manifestazione del convincimento del giudice, sul rilievo che il Tribunale del riesame, chiamato a decidere sulla istanza di riesame del disposto sequestro preventivo, non poteva, pur rimanendo nell'ambito di valutazione a lui spettante - quello relativo ai presupposti della misura cautelare - evitare di "toccare" i due profili della vicenda (quello della spedizione delle mail da parte dell'imputata e quello del ruolo dalla stessa rivestito in azienda), senza però con ciò manifestare indebitamente il proprio convincimento o anticipare il giudizio di merito.

Non è stato nemmeno dal ricorrente prospettato che il Collegio del riesame abbia invaso senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito della decisione finale di merito.3.Le affermazioni del Tribunale del riesame costituiscono, conclusivamente, risposte, in un'ottica cautelare, alle deduzioni della Picano, evidenziando che i documenti vennero forniti allegati a una mail proveniente dalla Picano, intendendo con ogni evidenza, trattandosi di invio telematico, riferirsi alla cartella di posta elettronica da cui erano state inviate; ed ancora, l'osservazione che la Picano, in ragione del ruolo alla stessa assegnato, era in possesso delle informazioni necessarie per avere consapevolezza delle alterazioni non costituisce alcuna anticipazione di giudizio, ma solo esternazione di dati oggettivi.

4. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Marilia di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 gennaio 2022, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 21 settembre 2021, che rigettava l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Collegio del Tribunale di Frosinone, dinanzi al quale pende il procedimento penale a carico della Picano, imputata per i reati di truffa e false comunicazioni sociali. In sintesi, era accaduto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, il 3 marzo 2016, aveva denunciato la [OSCURATO:SOCIETA]., all'interno della quale l'imputata rivestiva la qualifica di responsabile della direzione amministrativa, per avere esibito scritture contabili societarie e bilanci falsificati al fine di indurre in errore la [OSCURATO:SOCIETA] sr.!. che intendeva acquistare le azioni della [OSCURATO:SOCIETA], La Corte di cassazione rilevava che la disamina compiuta dalla Corte d'appello aveva preso a riferimento parametri inconferenti rispetto a quelli imposti dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., il quale, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe richiesto un attento esame della condotta di [OSCURATO:PERSONA], quale Presidente del Collegio del riesame, chiamato a giudicare su un sequestro preventivo di euro 5.000.000,00, nei confronti dell'odierna ricorrente. La Corte di appello avrebbe, in particolare, dovuto accertare se il predetto avesse o meno formulato valutazioni di merito, tali da invadere, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti. A seguito di annullamento, la Corte di appello di Roma ha emesso l'ordinanza impugnata, con la quale è stata nuovamente rigettata la dichiarazione di ricusazione presentata nell'interesse della predetta Picano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Picano, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando l'inosservanza della legge processuale disciplinante le cause di ricusazione e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine alla insussistenza della causa di ricusazione, avendo la Corte di appello travisato quanto risultante dal provvedimento assunto dal giudice ricusato, vuoi in ordine alla circostanza che i documenti vennero forniti proprio dalla Picano, vuoi in ordine al riflesso che la qualifica della Picano non poteva non avere sulla consapevolezza delle alterazioni. [OSCURATO:PERSONA] del riesame presieduto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente affermato che le scritture contabili alterate "vennero fornite alla società [OSCURATO:SOCIETA]. proprio dalla Picano" e che "quest'ultima, in ragione del suo ruolo, era nella condizione migliore di conoscenza del reale andamento aziendale, per rendersi conto delle assolute anomalie contenute nei documenti confezionati nell'ambito della due diligence e destinati ad [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., inerenti l'ingiustificata riduzione dei costi per l'acquisto di materie prime, l'ingiustificata riduzione dei debiti verso fornitori, gli aumenti senza spiegazione dei crediti verso clienti, le modificate consistenze complessive del magazzino con sopravvalutazione sproporzionata del valore economico delle rimanenze per gli anni 2014 e 2013.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Occorre osservare che costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto - richiamato anche nella sentenza di annullamento con rinvio della Seconda Sezione di questa Corte - secondo il quale in tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchè esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Faizone, Rv. 232067; Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591- 01; Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020, Preziuso, Rv. 280314). 2.1. La giurisprudenza di legittimità condivide gli insegnamenti della Corte costituzionale, espressi con l'ordinanza n. 181 del 2004, secondo cui «anche nel caso in cui una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio" non è di norma imposta dal tipo di atto compiuto dal giudice - come affermato dalla sentenza n. 66 del 1997 per il caso di adozione o conferma di un provvedimento di sequestro preventivo - un'eventuale valutazione sul merito dell'accusa compiuta in tale sede, all'interno dello stesso procedimento, deve essere accertata in concreto e devono in tal caso trovare applicazione, ove ne sussistano i presupposti, gli istituti dell'astensione o della ricusazione, posto che, alla luce della sentenza n. 113 del 2000, deve ritenersi, ai fini dell'obbligo di astensione, che le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen. riguardino non soltanto "situazioni private del giudice", ma anche l'attività giurisdizionale comunque svolta in precedenza». 2.2. Sulla base delle pronunce del giudice delle leggi, la più recente giurisprudenza di questa Corte afferma che è solo sul piano del rispetto concreto dell'eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell'incompatibilità del giudice del merito, che abbia adottato un provvedimento cautelare reale, e che la soluzione dei caso concreto deve passare attraverso la necessaria verifica del contenuto della valutazione effettivamente operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente di merito (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020; Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020). Dunque, il G.i.p. o il componente del Tribunale del riesame che, nell'adottare o confermare una misura cautelare reale, abbia espresso una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di "giudizio", ha l'obbligo di astenersi, non già perché incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen., bensì in presenza di «altre gravi ragioni di convenienza» (diverse rispetto a quelle indicate, nelle precedenti lettere), ipotesi prevista dall'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen.; nel caso in cui però, pur in presenza della descritta situazione, il giudice non si astenga, potrà essere ricusato dalle parti in forza del disposto della lettera b) dell'art. 37, «se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione». 2.3. L'ordinanza impugnata fa puntuale applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, allorchè evidenzia che l'istanza di ricusazione del succitato giudice doveva essere rigettata all'esito dell'analisi dello specifico contenuto dell'ordinanza del Tribunale del riesame, e non sulla base del solo rilievo generale e astratto secondo cui l'adozione di una misura cautelare reale prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza. La motivazione della sentenza - al contrario di quanto lamentato dalla difesa - non risulta insufficiente o manifestatamente illogica, essendosi la Corte territoriale confrontata con le concrete valutazioni, presenti nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame, e le deduzioni svolte nella dichiarazione di ricusazione. In particolare, la Corte d'appello, all'esito della dovuta verifica in concreto della valutazione compiuta in fase cautelare dal Tribunale del riesame, di cui il Presidente del Collegio giudicante era componente, ha evidenziato che non vi era stata indebita manifestazione del convincimento del giudice, sul rilievo che il Tribunale del riesame, chiamato a decidere sulla istanza di riesame del disposto sequestro preventivo, non poteva, pur rimanendo nell'ambito di valutazione a lui spettante - quello relativo ai presupposti della misura cautelare - evitare di "toccare" i due profili della vicenda (quello della spedizione delle mail da parte dell'imputata e quello del ruolo dalla stessa rivestito in azienda), senza però con ciò manifestare indebitamente il proprio convincimento o anticipare il giudizio di merito. Non è stato nemmeno dal ricorrente prospettato che il Collegio del riesame abbia invaso senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito della decisione finale di merito.3.Le affermazioni del Tribunale del riesame costituiscono, conclusivamente, risposte, in un'ottica cautelare, alle deduzioni della Picano, evidenziando che i documenti vennero forniti allegati a una mail proveniente dalla Picano, intendendo con ogni evidenza, trattandosi di invio telematico, riferirsi alla cartella di posta elettronica da cui erano state inviate; ed ancora, l'osservazione che la Picano, in ragione del ruolo alla stessa assegnato, era in possesso delle informazioni necessarie per avere consapevolezza delle alterazioni non costituisce alcuna anticipazione di giudizio, ma solo esternazione di dati oggettivi. 4. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
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