Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:364
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑326/07 R
[OSCURATO:PERSONA] A/S e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Ricevibilità — Mancanza di urgenza»
Massime dell’ordinanza
1.
Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale
(Artt. 230 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1; direttiva del Consiglio 91/414; decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 2007/389)
2.
Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Atto di ricorso — Requisiti di forma
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 2 e 3)
3.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
1.
Nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, l’esame della ricevibilità del ricorso principale è necessariamente
sommario, considerata l’urgenza che caratterizza il procedimento sommario. La ricevibilità del ricorso principale può essere
valutata solo prima facie, poiché la finalità è quella di verificare se il richiedente adduca elementi sufficienti a giustificare
a priori la conclusione che la suddetta ricevibilità non può essere esclusa. Il giudice del procedimento sommario è tenuto
a dichiarare tale ricorso irricevibile solo qualora la ricevibilità del ricorso principale possa essere del tutto esclusa.
Infatti, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché essa non è, prima facie, totalmente esclusa
porterebbe a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento principale.
Per quanto riguarda una domanda di provvedimenti provvisori collegata ad un ricorso per annullamento della decisione 2007/389,
concernente la non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva 91/414 e la revoca delle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti tale sostanza, non si può escludere, prima facie, che un ricorrente, nella sua qualità di notificante
del malathion che ha effettivamente partecipato alla procedura di valutazione di una sostanza attiva prevista dalla direttiva
e che beneficia delle garanzie procedurali previste dalla normativa pertinente, sia direttamente e individualmente interessato
dalla citata decisione, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, e che il ricorso principale da esso proposto sia ricevibile.
Gli altri richiedenti non possono, prima facie, essere considerati individualmente interessati dalla decisione 2007/389, i
cui unici destinatari sono gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto, lungi dal distinguersi per proprie qualità peculiari, sono interessati
al pari di tutti gli altri venditori e utilizzatori del malathion che si trovano nella stessa situazione, dato che tale decisione
non contiene alcun elemento concreto in base al quale si possa concludere che essa è stata adottata tenendo conto della loro
situazione particolare. Sembra quindi che tali richiedenti possano affermare di essere danneggiati dalla citata decisione
unicamente in ragione della loro qualità oggettiva di operatori economici. Orbene, un danno del genere non è sufficiente per
essere individualmente interessati ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Inoltre, vi sono molte altre imprese oltre alle
richiedenti che, a loro volta, vendono e utilizzano il malathion e dispongono quindi di diritti di commercializzazione allo
stesso titolo delle richiedenti. Ne consegue che i richiedenti diversi dall’autore della notifica non sono legittimati a far
valere la propria posizione individuale per dimostrare l’urgenza nell’ambito di un procedimento sommario e di conseguenza
essi non sono neppure legittimati a proporre siffatta domanda di provvedimenti provvisori.
(v. punti 44‑45, 47, 58‑59, 64)
2.
In forza dell’art. 104, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda di provvedimenti provvisori deve
precisare, in particolare, gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento
provvisorio richiesto ed essere proposta con atto separato e nei modi previsti dagli artt. 43 e 44 del medesimo regolamento.
A tale proposito, una domanda relativa a misure provvisorie deve, di per sé, permettere alla parte convenuta di predisporre
le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di statuire sulla domanda, eventualmente senza il sostegno
di ulteriori informazioni, e gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa si fonda devono emergere in maniera
coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda di provvedimenti urgenti.
(v. punti 65‑66)
3.
L’urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata sotto il profilo della necessità di statuire in
via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento cautelare subisca un danno grave e irreparabile. L’imminenza
del danno non deve essere dimostrata con una certezza assoluta; è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno
dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente. Tuttavia,
la parte che la fa valere resta tenuta a provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave
e irreparabile.
Un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile o anche solo difficilmente
riparabile, in quanto può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria. Il provvedimento provvisorio si giustifica
solo se risulti che, in mancanza di tale provvedimento, il richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo
la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito. Poiché l’imminente scomparsa
dal mercato costituisce effettivamente un danno al contempo grave e irrimediabile, l’adozione del provvedimento provvisorio
richiesto risulta giustificata in un caso del genere.
Se pure si è tenuto conto del fatto che, in mancanza del provvedimento provvisorio richiesto, le quote di mercato del ricorrente
verrebbero modificate irrimediabilmente, tale ipotesi può essere posta su un piano di parità con quella del rischio di scomparsa
dal mercato e giustificare l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto solo qualora anche la modifica irrimediabile
delle quote di mercato abbia carattere di gravità. Pertanto non è sufficiente che una quota di mercato, ancorché minima, rischi
di essere irrimediabilmente perduta, ma occorre che tale quota di mercato sia sufficientemente rilevante. Il ricorrente che
lamenti la perdita di una quota di mercato di questo genere deve anche dimostrare che la riconquista di una congrua parte
della stessa, in particolare mediante adeguate misure di pubblicità, è impossibile per ostacoli di natura strutturale o giuridica.
In tale contesto, la gravità del danno asserito deve essere valutata tenuto conto, in particolare, delle dimensioni e del
fatturato dell’impresa, nonché delle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene.
(v. punti 97‑100, 102, 115)
[OSCURATO:PERSONA]
4 dicembre 2007 (
*
)
«Procedimento sommario – Direttiva 91/414/CEE – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità – Difetto di urgenza»
Nella causa T‑326/07 R,
[OSCURATO:PERSONA] A/S,
con sede in Harboøre (Danimarca),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Roma (Italia),
[OSCURATO:PERSONA] EOOD,
con sede in Sofia ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA], SA,
con sede in Madrid (Spagna),
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Grand-Fougeray (Francia),
rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. B. Doherty e L. Parpala, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 giugno 2007, 2007/389/CE,
concernente la non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni
di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (GU L 146, pag. 19), fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1
La direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230,
pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), stabilisce in particolare il regime comunitario applicabile all’autorizzazione e alla
revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
2
Il nono ‘considerando’ della direttiva enuncia che le condizioni di autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti
fitosanitari debbono garantire un elevato livello di protezione onde evitare soprattutto che vengano autorizzati all’immissione
in commercio prodotti fitosanitari i cui rischi per la salute, le acque sotterranee e l’ambiente non siano stati adeguatamente
studiati. Tale ‘considerando’ precisa inoltre che la protezione della salute dell’uomo e la protezione dell’ambiente sono
prioritarie rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale.
3
L’art. 2 della direttiva definisce i prodotti fitosanitari, segnatamente, come le sostanze attive destinate a eliminare le
piante indesiderate. Tale articolo definisce le sostanze attive come le sostanze o i microrganismi aventi un’azione generale
o specifica sugli organismi nocivi o su vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali.
4
L’art. 4, n. 1, della direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato
soltanto se le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I della direttiva.
5
Le sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva possono beneficiare, a certe condizioni, di un regime di deroga
transitorio. Secondo l’art. 8, n. 2, della direttiva, uno Stato membro poteva, durante un periodo di dodici anni a decorrere
dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti
sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovavano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della
medesima, ossia il 25 luglio 1993. [OSCURATO:PERSONA] doveva avviare un programma di lavoro ai fini dell’esame progressivo di
tali sostanze attive. Successivamente si poteva decidere se la sostanza in questione potesse essere iscritta o meno nell’allegato I
della direttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano assicurare che le autorizzazioni pertinenti fossero, a seconda dei casi, concesse,
revocate o modificate.
6
Conformemente a tali disposizioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un programma di lavoro ai fini dell’esame progressivo delle sostanze
attive, nel cui ambito gli interessati che avessero voluto ottenere l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I dovevano
fornire alla [OSCURATO:PERSONA] e agli [OSCURATO:PERSONA] membri tutti i dati necessari entro un termine stabilito.
7
Il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma
di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (GU L 366, pag. 10), ha istituito la procedura di valutazione
per una prima serie di sostanze in vista della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva.
8
Successivamente, con proprio regolamento (CE) 28 febbraio 2000, n. 451, che stabilisce le modalità attuative della seconda
e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (GU L 55, pag. 25), la [OSCURATO:PERSONA]
ha previsto la valutazione di una seconda e di una terza serie di sostanze attive in vista della loro eventuale iscrizione
nell’allegato I della direttiva.
9
Tra le sostanze attive facenti parte della seconda serie figura il malathion – oggetto del presente procedimento –, un prodotto
antiparassitario utilizzato, principalmente in agricoltura, contro vari insetti su un’ampia gamma di piante agricole e orticole,
nonché contro le zanzare, le mosche e altri insetti domestici.
10
La procedura istituita dal regolamento n. 451/2000 iniziava con una notifica d’interesse, prevista all’art. 4, n. 1, del medesimo
regolamento, che doveva essere inviata entro il 31 agosto 2000 allo Stato membro relatore di cui all’allegato I del regolamento,
vale a dire, nel caso del malathion, la Repubblica di Finlandia, dal produttore che intendesse ottenere l’iscrizione nell’allegato I
della direttiva.
11
Ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 451/2000, il notificante doveva trasmettere allo Stato membro relatore un fascicolo
sintetico e un fascicolo completo, quali definiti all’art. 6, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento.
12
Il termine per la presentazione di tali fascicoli, nonché delle informazioni pertinenti che potessero essere utili ai fini
della valutazione delle sostanze attive, è stato fissato al 30 aprile 2002, in forza del combinato disposto dell’art. 5, n. 4,
lett. c) e d), del regolamento n. 451/2000 e dell’art. 2 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 6 aprile 2001, n. 703, che
determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari da sottoporre ad esame nel corso della seconda fase del programma di
lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica l’elenco degli [OSCURATO:PERSONA] membri
designati come relatori per tali sostanze (GU L 98, pag. 6).
13
Ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 451/2000, lo Stato membro relatore doveva riferire alla [OSCURATO:PERSONA], entro
sei mesi dalla ricezione di tutti i fascicoli relativi a una sostanza attiva, in merito alla completezza dei fascicoli trasmessi.
Per le sostanze attive oggetto di un fascicolo considerato completo, lo Stato membro relatore procedeva alla valutazione del
fascicolo.
14
Conformemente all’art. 8, n. 1, del regolamento n. 451/2000, nella sua prima versione, lo Stato membro relatore doveva presentare
alla [OSCURATO:PERSONA], quanto prima, e comunque entro dodici mesi dalla data in cui il fascicolo era stato considerato completo,
una relazione sulla sua valutazione del fascicolo contenente la raccomandazione di iscrivere o di non iscrivere la sostanza
attiva nell’allegato I della direttiva.
15
Le disposizioni dell’art. 8 del regolamento n. 451/2000 sono state modificate dall’art. 20 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA]
14 agosto 2002, n. 1490, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8,
paragrafo 2, della direttiva e che modifica il regolamento n. 451/2000 (GU L 224, pag. 23), con l’introduzione di una fase
supplementare nella procedura.
16
Pertanto, lo Stato membro relatore – pur raccomandando alla [OSCURATO:PERSONA] di iscrivere o di non iscrivere la sostanza attiva
nell’allegato I della direttiva – doveva inviare un progetto di relazione di valutazione all’Autorità europea per la sicurezza
degli alimenti (AESA) quanto prima e comunque entro dodici mesi dalla data in cui il fascicolo era stato considerato completo
(art. 8, n. 1, del regolamento n. 451/2000). In questa fase della procedura, benché, in linea di massima, non fosse ammessa
la presentazione di nuovi studi, lo Stato membro relatore poteva chiedere ai notificanti di presentare ulteriori dati per
chiarire il fascicolo (art. 8, n. 2, del regolamento n. 451/2000).
17
L’AESA doveva poi trasmettere il progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri
e poteva organizzare una consultazione di esperti (esame collegiale). In questa fase della procedura non era ammessa la presentazione
di nuovi studi; tuttavia, lo Stato membro relatore, previo accordo dell’AESA, poteva richiedere ai notificanti di presentare,
entro termini specificati, ulteriori dati che esso o l’AESA ritenessero necessari per chiarire il fascicolo (art. 8, n. 5,
del regolamento n. 451/2000).
18
L’AESA doveva valutare il progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore e comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] il
proprio parere circa la possibile conformità della sostanza attiva ai requisiti di sicurezza della direttiva, entro un anno
dalla ricezione del detto progetto di relazione di valutazione. Se del caso, l’AESA poteva esprimere il proprio parere circa
le possibili opzioni che essa riteneva atte al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza (art. 8, n. 7, del regolamento n. 451/2000).
19
Entro i sei mesi successivi alla ricezione del parere dell’AESA, la [OSCURATO:PERSONA] doveva proporre, a seconda dei casi, una decisione
intesa a rifiutare l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva e che prevedesse la revoca, da parte
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, delle autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, oppure
una direttiva intesa ad iscrivere detta sostanza attiva nell’allegato I della direttiva (art. 8, n. 8, del regolamento n. 451/2000).
20
L’atto finale doveva essere adottato conformemente alla procedura cosiddetta di «comitatologia» prevista dal combinato disposto
della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU L 184, pag. 23), dell’art. 19 della direttiva e dell’art. 2, lett. b), del regolamento n. 1490/2002,
vale a dire su parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale.
Fatti all’origine della controversia
21
La richiedente [OSCURATO:PERSONA] A/S è una società danese costituita nel 1938, la cui attività consiste principalmente nella produzione
e commercializzazione di prodotti fitosanitari. Essa commercializza i suoi prodotti in due modi: o li vende sul mercato comunitario
direttamente alla clientela utilizzando le proprie autorizzazioni nazionali, oppure sceglie di venderli tramite filiali, quali
la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] EOOD e l’[OSCURATO:PERSONA] SA, richiedenti nel presente procedimento, ovvero tramite
clienti. In quest’ultimo caso, tali filiali e clienti possono anche detenere autorizzazioni nazionali. Le richiedenti vendono
inoltre i loro prodotti a clienti operanti su mercati non comunitari, in particolare nel [OSCURATO:PERSONA] e in Africa. [OSCURATO:PERSONA]
A/S, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo indicate congiuntamente come le «quattro richiedenti
[OSCURATO:PERSONA]») appartengono a un gruppo la cui società madre è l’[OSCURATO:PERSONA] A/S, che non esercita alcuna attività commerciale
propria.
22
La richiedente [OSCURATO:SOCIETA] è una società francese specializzata nella produzione e vendita di insetticidi. Essa è titolare, in
Francia, di autorizzazioni alla commercializzazione di vari prodotti a base di malathion.
23
Il 24 agosto 2000 la [OSCURATO:PERSONA] A/S comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] di voler ottenere l’iscrizione del malathion nell’allegato I
della direttiva. [OSCURATO:PERSONA] accettava tale notifica e iscriveva il nome della [OSCURATO:PERSONA] A/S nell’elenco dei «notificanti».
[OSCURATO:PERSONA] A/S sottoponeva alla Repubblica di Finlandia, Stato membro relatore, i propri fascicoli sintetico e completo,
chiedendo una valutazione dell’impiego su quattro tipi di colture: pomodori, fragole, alfalfa e piante ornamentali (piante
da serra). Il 28 ottobre 2002, la Repubblica di Finlandia informava la [OSCURATO:PERSONA] della completezza del fascicolo presentato
dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S.
24
La Repubblica di Finlandia procedeva alla valutazione del malathion e, senza avere chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] A/S di presentarle
ulteriori dati scientifici, sottoponeva all’AESA il proprio progetto di relazione di valutazione, in data 2 febbraio 2004,
ai fini dell’esame collegiale. Tale progetto di relazione di valutazione – che raccomandava l’iscrizione del malathion nell’allegato I
della direttiva limitatamente all’impiego sulle piante ornamentali in serra – formava oggetto di un esame collegiale degli
[OSCURATO:PERSONA] membri e dell’AESA. Tale esame durava dal 2 febbraio 2004 al 13 gennaio 2006, senza che l’AESA o la Repubblica di Finlandia
chiedessero alla [OSCURATO:PERSONA] A/S di presentare ulteriori dati scientifici. Nel periodo compreso tra il 4 aprile e il 24 novembre
2005 la [OSCURATO:PERSONA] A/S, di propria iniziativa, trasmetteva documenti scientifici relativi al malathion alla Repubblica di Finlandia
e all’AESA.
25
Il 13 gennaio 2006 l’AESA presentava alla [OSCURATO:PERSONA] le sue «conclusioni relative all’esame collegiale della valutazione
del rischio pesticida della sostanza attiva malathion». Successivamente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la [OSCURATO:PERSONA] procedevano all’esame
del problema nell’ambito del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale. Il 17 marzo e il 31 luglio
2006 la [OSCURATO:PERSONA] A/S trasmetteva ancora alla [OSCURATO:PERSONA] documenti scientifici relativi al malathion. Il 29 settembre 2006
la [OSCURATO:PERSONA] redigeva la sua relazione d’esame del malathion, nella quale proponeva di non iscrivere il malathion nell’allegato I
della direttiva.
26
Infine, conformemente al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale, la [OSCURATO:PERSONA] adottava,
in data 6 giugno 2007, la decisione 2007/389/CEE, concernente la non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva
e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (GU L 146, pag. 19; in prosieguo: la «decisione
impugnata»), il cui dispositivo è così formulato:
«
Articolo 1
Il malathion non viene iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva (…)
Articolo 2
[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che:
a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti malathion siano revocate entro il 6 dicembre 2007;
b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti malathion a partire dalla data di
pubblicazione della presente decisione.
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (…),
deve essere il più breve possibile e scadere entro il 6 dicembre 2008.
Articolo 4
[OSCURATO:PERSONA] membri sono destinatari della presente decisione».
27
La non iscrizione del malathion come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva viene giustificata nella decisione impugnata
con il fatto che, durante la valutazione di tale sostanza attiva, sono emerse alcune preoccupazioni, ossia la circostanza
che non poteva essere esclusa la genotossicità dell’isomalathion e gli effetti di alcuni metaboliti di rilievo tossicologico,
e le informazioni disponibili non avrebbero consentito di dimostrare che il malathion fosse conforme ai criteri di inclusione
nell’allegato I della direttiva (quinto ‘considerando’).
28
Pertanto, nella decisione impugnata si rileva che, a causa della presenza, nella sostanza di sintesi, di isomalathion, un’impurità
che contribuisce sensibilmente a determinare il profilo tossicologico del malathion e la cui genotossicità non può essere
esclusa, non si è potuto trarre conclusioni riguardo al rischio per gli operatori, gli addetti e gli astanti. Nella decisione
si spiega, inoltre, che le informazioni disponibili non hanno consentito di dimostrare che l’esposizione stimata dei consumatori,
derivante da un’assunzione acuta e cronica di colture commestibili, fosse accettabile, a causa dei dati insufficienti sugli
effetti di alcuni metaboliti di rilievo tossicologico (quinto ‘considerando’).
29
Nonostante gli argomenti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S (tra il 4 aprile 2005 e il 31 luglio 2006) relativamente all’isomalathion
e ai metaboliti, la [OSCURATO:PERSONA] non mutava opinione sulle ragioni di preoccupazione. Essa riteneva che le valutazioni effettuate
sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’AESA non avessero dimostrato che,
nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti malathion potessero soddisfare le prescrizioni della
direttiva (sesto ‘considerando’).
Procedimento e conclusioni delle parti
30
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2007, le richiedenti hanno proposto un ricorso
diretto a ottenere l’annullamento della decisione impugnata.
31
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2007, le richiedenti hanno proposto la domanda
di provvedimenti provvisori in esame, in cui chiedono che il Tribunale voglia:
– sospendere l’esecuzione della decisione impugnata;
– adottare tutti i provvedimenti provvisori adeguati;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
32
Nelle osservazioni scritte depositate presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che
il Tribunale voglia:
– respingere la domanda di provvedimenti provvisori;
– condannare le richiedenti alle spese.
33
Il 31 ottobre 2007 il giudice del procedimento sommario ha posto taluni quesiti alle parti, che hanno risposto per iscritto
nel termine impartito.
In diritto
34
In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale
può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o disporre
i provvedimenti provvisori necessari.
35
L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare
l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni
iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori
possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima
facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un
danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione
nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati
qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK
e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione
degli interessi in gioco (v. ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1461,
punto 73, e giurisprudenza ivi citata).
36
Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale
ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni
in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che una disposizione di diritto comunitario non gli imponga uno
schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della
Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile
2007, causa C‑459/06 P(R), Vischim/[OSCURATO:PERSONA], punto 25].
37
Alla luce degli atti, e in particolare delle risposte delle parti ai quesiti posti, il giudice del procedimento sommario ritiene
di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sull’istanza di provvedimenti provvisori in esame e che non occorra
sentire preliminarmente le spiegazioni orali delle parti.
Sulla ricevibilità
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
38
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la domanda di provvedimenti provvisori sia irricevibile, in quanto non soddisferebbe le condizioni
formali di cui all’art. 104, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura. Infatti, essa si limiterebbe, in sostanza, a rinviare
al voluminoso testo del ricorso principale e non consentirebbe, di per sé, di comprendere le censure mosse alla decisione
impugnata. Infatti, i motivi addotti nella domanda di provvedimenti provvisori per dimostrare il fumus boni iuris verrebbero
esposti in appena nove punti, mentre il ricorso principale ne conterrebbe 88 dedicati ai motivi di annullamento. Orbene, il
giudice del procedimento sommario non dovrebbe prendere in considerazione motivi che non siano stati esposti nella domanda
di provvedimenti provvisori.
39
[OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che nessuna delle richiedenti a parte la [OSCURATO:PERSONA] A/S è interessata individualmente, ai sensi
dell’art. 230, quarto comma, CE, dalla decisione impugnata, la quale costituisce un atto di applicazione generale destinato
unicamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Queste altre richiedenti sarebbero semplici venditori o utilizzatori del prodotto in questione.
Orbene, come risulta da tre elenchi allegati alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], esisterebbero molti operatori diversi dalle
dette richiedenti che utilizzano il malathion o sono autorizzati a venderlo. Di conseguenza, il ricorso e, quindi, la domanda
di provvedimenti provvisori andrebbero dichiarati irricevibili in relazione a tali richiedenti.
40
Secondo le richiedenti, il ricorso principale è ricevibile, conformemente all’art. 230, quarto comma, CE, in quanto è diretto
contro un atto che produce effetti giuridici obbligatori che le riguardano direttamente e individualmente. [OSCURATO:PERSONA] A/S,
in quanto notificante del malathion, sarebbe indubbiamente legittimata ad agire nell’ambito del ricorso principale. Orbene,
quando occorre stabilire la ricevibilità di un unico ricorso proposto da più richiedenti e il ricorso è ricevibile in relazione
a uno di essi, non è necessario esaminare la legittimazione ad agire degli altri richiedenti [v. ordinanza del presidente
del Tribunale 19 luglio 2007, causa T‑31/07 R, [OSCURATO:PERSONA] de Nemours (France) e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2767, punto 113,
e giurisprudenza ivi citata].
41
Inoltre, per quanto riguarda le richiedenti diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S, ciascuna di loro sarebbe legittimata ad agire nell’ambito
del ricorso principale, in quanto esse detengono tutte autorizzazioni nazionali alla commercializzazione di prodotti fitosanitari
a base di malathion, che sono state loro concesse dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Atteso che nessun altro operatore
potrebbe più ottenere tali autorizzazioni, dette richiedenti apparterrebbero quindi a una cerchia ristretta di operatori.
Tutte le loro autorizzazioni verrebbero revocate entro il 6 dicembre 2007 in diretta conseguenza della decisione impugnata.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
42
Ai sensi dell’art. 104, n. 1, del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile solo se è
proposta da chi è parte in una causa per la quale è stato adito il Tribunale. Tale regola implica che il ricorso principale,
su cui si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, possa essere effettivamente esaminato dal Tribunale.
43
Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve, in via di principio,
essere esaminato nell’ambito del procedimento sommario, per evitare di pregiudicare il giudizio nella causa principale. Può
nondimeno rivelarsi necessario, qualora venga eccepita l’irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale si innesta
l’istanza di provvedimenti urgenti, accertare l’esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie,
per la ricevibilità del ricorso stesso [ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C‑300/00 P(R), Federación
de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8797, punto 34; ordinanze del presidente del Tribunale
15 gennaio 2001, causa T‑236/00 R, Stauner e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑15, punto 42, e 8 agosto 2002, causa
T‑155/02 R, VVG [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3239, punto 18].
44
Questo esame della ricevibilità del ricorso principale è necessariamente sommario, considerata l’urgenza che caratterizza
il procedimento sommario (ordinanza Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, cit. al punto 43 supra,
punto 35).
45
Infatti, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, la ricevibilità del ricorso principale può essere valutata
solo prima facie, poiché la finalità è quella di verificare se il richiedente adduca elementi sufficienti a giustificare a
priori la conclusione che la suddetta ricevibilità non può essere esclusa. Il giudice del procedimento sommario è tenuto a
dichiarare tale ricorso irricevibile solo qualora la ricevibilità del ricorso principale possa essere del tutto esclusa. Infatti,
statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché questa non è, prima facie, totalmente esclusa corrisponderebbe
a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento principale (ordinanze del presidente del Tribunale 17 gennaio 2001,
causa T‑342/00 R, Petrolessence e SG2R/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑67, punto 17; 19 dicembre 2001, cause riunite T‑195/01 R
e T‑207/01 R, Government of Gibraltar/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3915, punto 47, e 7 luglio 2004, causa T‑37/04 R, Região
autónoma dos Açores/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2153, punto 110).
46
Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del ricorso principale. Occorre quindi verificare se sussistano
elementi in base ai quali si possa nondimeno concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso principale.
47
A tale proposito si deve rilevare, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA], pur contestando che le richiedenti diverse dalla [OSCURATO:PERSONA]
A/S siano legittimate a proporre il ricorso principale, ammette espressamente che quest’ultima sia legittimata. Infatti, nella
sua qualità di notificante del malathion che ha effettivamente partecipato alla procedura di valutazione di una sostanza attiva
prevista dalla direttiva e che beneficia delle garanzie procedurali previste dalla normativa pertinente, non si può escludere,
prima facie, che la [OSCURATO:PERSONA] A/S sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata, ai sensi dell’art. 230,
quarto comma, CE, e che il ricorso principale da essa proposto sia ricevibile [ordinanza [OSCURATO:PERSONA] de Nemours (France) e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 40 supra, punto 112].
48
Pertanto, trattandosi di un unico ricorso principale, prima facie non occorre esaminare la legittimazione delle altre richiedenti
(v., in tal senso, sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1125, punto 31,
e del Tribunale 8 luglio 2003, causa T‑374/00, Verband der freien Rohrwerke e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2275, punto 57;
v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T‑449/93, AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1971, punto 82). Tale giurisprudenza, fondata su considerazioni di economia procedurale, si giustifica con la
circostanza che, anche ammettendo che l’una o l’altra di dette richiedenti non sia legittimata ad agire, nondimeno il Tribunale
dovrebbe esaminare nel merito tutti i motivi di annullamento addotti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2007,
causa T‑282/06, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2149, punto 52).
49
Tuttavia, si deve sottolineare che la giurisprudenza citata supra, al punto 48, quand’anche dovesse essere presa in considerazione
nell’ambito del procedimento principale, non sarebbe applicabile per quanto riguarda la questione della valutazione dell’urgenza
nel contesto di un procedimento sommario.
50
Infatti, secondo una giurisprudenza costante, l’urgenza va valutata in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria,
per evitare che sia provocato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede il provvedimento provvisorio. Tale parte
è tenuta a provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire personalmente un danno che comporterebbe
conseguenze gravi ed irreparabili (ordinanze del presidente della Corte 15 giugno 1987, causa 142/87 R, Belgio/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2589, punto 23, e 8 maggio 1991, causa C‑356/90 R, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2423, punti 20 e 23).
51
Ne consegue che solo una parte legittimata a proporre il ricorso principale su cui si innesta la domanda di provvedimenti
provvisori può essere ammessa a dimostrare l’urgenza facendo valere la circostanza che essa subirebbe personalmente un danno
grave e irreparabile, qualora non venisse accordato il provvedimento provvisorio richiesto. In mancanza di tale restrizione,
alle imprese interessate da un atto comunitario basterebbe, per ottenere un provvedimento provvisorio, associarsi nella presentazione
di un ricorso d’annullamento collettivo, corredato di una domanda di provvedimenti provvisori, che verrebbe proposto da ricorrenti
di cui solo uno sarebbe legittimato ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, mentre gli altri potrebbero soltanto dimostrare
di essere vittime di un danno grave e irreparabile.
52
Nel caso di specie occorre quindi esaminare se le richiedenti diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S appaiano prima facie manifestamente
non legittimate a chiedere al Tribunale l’annullamento della decisione impugnata nel procedimento principale.
53
Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni
che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e
individualmente.
54
Per quanto riguarda la questione se le richiedenti diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S siano, prima facie, individualmente interessate
dalla decisione impugnata, i cui unici destinatari sono gli [OSCURATO:PERSONA] membri (art. 4 della decisione impugnata), si deve rilevare
anzitutto che la decisione impugnata costituisce prima facie un atto di portata generale, dato che si applica a situazioni
determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone individuate in modo generale
e astratto. Infatti, gli artt. 1‑3 della decisione impugnata riguardano una sostanza attiva, il malathion, e gli operatori
economici che detengono autorizzazioni alla commercializzazione, individuati in modo generale e astratto. Pertanto, alla luce
di tali disposizioni e salvo che esistano caratteristiche loro peculiari, tali operatori economici sono prima facie interessati
dalla decisione impugnata allo stesso modo e si trovano in posizione identica.
55
Tuttavia, non è escluso che, in determinate circostanze, le disposizioni di tale atto di portata generale possano riguardare
individualmente alcuni di loro (v. sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2501,
punto 13; 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorníu/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1853, punto 19, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P,
Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6677, punto 36).
56
Secondo una giurisprudenza costante, una persona fisica o giuridica diversa dal destinatario dell’atto può sostenere di essere
individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, soltanto qualora l’atto controverso la riguardi in
ragione di determinate sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingua da chiunque altro e, conseguentemente,
la identifichi in modo analogo al destinatario dell’atto (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 195, in particolare pag. 220; Codorníu/Consiglio, cit. al punto 55 supra, punto 20; Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
cit. al punto 55 supra, punto 36, e 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/Jégo‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3425, punto 45).
57
A tale proposito, la possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o addirittura l’identità dei soggetti
di diritto ai quali si applica un dato provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente
interessati da tale atto, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto
o di fatto definita dall’atto in esame (ordinanza della Corte 24 maggio 1993, causa C‑131/92, Arnaud e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2573,
punto 13; v. anche ordinanza della Corte 18 dicembre 1997, causa C‑409/96 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7531, punto 37, e sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T‑138/98, ACAV e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑341,
punto 64).
58
Nel caso di specie, sembra che le richiedenti diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S, lungi dal distinguersi per proprie qualità peculiari,
siano interessate al pari di tutti gli altri venditori e utilizzatori del malathion che si trovano nella stessa situazione.
La decisione impugnata non contiene alcun elemento concreto in base al quale si possa concludere che essa è stata adottata
tenendo conto della situazione particolare delle richiedenti diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S. Sembra quindi che tali richiedenti
possano affermare di essere danneggiate dalla decisione impugnata unicamente in ragione della loro qualità oggettiva di operatori
economici. Orbene, un danno del genere non è sufficiente per essere individualmente interessati ai sensi dell’art. 230, quarto
comma, CE. Nessuno degli argomenti dedotti in senso contrario dalle richiedenti consente di rimettere in discussione tale
giudizio.
59
Per quanto riguarda la circostanza che le richiedenti diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S detengono autorizzazioni nazionali alla
commercializzazione del malathion, è sufficiente rilevare che la sola esistenza di tali diritti di commercializzazione, potenzialmente
rimessa in discussione dalla decisione impugnata, non è atta a distinguere il titolare del diritto, qualora sia pacifico che
questo stesso diritto è stato concesso, in applicazione di una regola generale e astratta, a operatori determinati oggettivamente
(v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 28 novembre 2005, causa T‑94/04, EEB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4919, punti 53‑55).
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, producendo tre elenchi in allegato alle sue osservazioni, che vi sono molte altre imprese
oltre alle richiedenti che, a loro volta, vendono e utilizzano il malathion e dispongono quindi di diritti di commercializzazione
allo stesso titolo delle richiedenti. In risposta a un quesito posto dal giudice del procedimento sommario, le richiedenti
non hanno contestato la presenza sul mercato di tali imprese menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA].
60
In risposta a un quesito posto dal giudice del procedimento sommario, le richiedenti hanno inoltre presentato lettere con
le quali viene concesso alle richiedenti diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S l’accesso a dati in possesso di quest’ultima, lettere
che erano destinate a facilitare loro l’ottenimento di autorizzazioni nazionali alla commercializzazione del malathion. Richiamandosi
alla sentenza del Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑13/99, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3305, punto 98),
le richiedenti sostengono che tali lettere hanno conferito diritti specifici analoghi a quelli di cui poteva avvalersi l’impresa
ricorrente nella causa all’origine della sentenza Codorníu/Consiglio, citata al punto 55 supra (punto 21).
61
In proposito, è sufficiente rilevare che le lettere di accesso di cui trattasi non avevano né lo scopo né l’effetto di conferire
alle imprese destinatarie la specifica posizione giuridica della [OSCURATO:PERSONA] A/S. Poiché si limitano a facilitare l’ottenimento
delle autorizzazioni nazionali alla commercializzazione del malathion, la loro portata non può eccedere quella delle autorizzazioni
stesse. Orbene, come si è dichiarato al punto 59 supra, dette lettere non sono atte a distinguere le richiedenti diverse dalla
[OSCURATO:PERSONA] A/S. Quanto al riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata al punto 60 supra, esso è irrilevante,
dato che il ricorso nella causa all’origine della citata sentenza è stato dichiarato ricevibile solo in considerazione di
un complesso di elementi che costituivano una situazione processuale particolare che caratterizzava la ricorrente, vale a
dire, in particolare, la sua qualità di responsabile della prima immissione in circolazione del prodotto in esame (sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punti 97, 98 e 105). Orbene, ciò non si verifica nella situazione processuale delle
richiedenti diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S.
62
Anche ammettendo che la decisione impugnata sia atta a produrre effetti diversi a seconda del venditore o dell’utilizzatore
interessato, tale circostanza non basterebbe a dimostrare che le richiedenti diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S possiedono qualità
particolari o si trovano in una situazione di fatto che le distingue rispetto agli operatori menzionati negli elenchi prodotti
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, le richiedenti non hanno precisato, nella domanda di provvedimenti provvisori, in quale misura
i loro diritti di commercializzazione sarebbero particolarmente interessati dalle conseguenze negative della decisione impugnata,
e in un modo che le distinguerebbe da qualsiasi altro operatore della categoria di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza
del Tribunale 11 settembre 2007, causa T‑28/07, Fels‑Werke e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 63).
63
Infine, va disatteso anche l’argomento relativo all’appartenenza delle richiedenti diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S a una cerchia
ristretta di imprese condannate a perdere le loro autorizzazioni alla commercializzazione entro il 6 dicembre 2007. Infatti,
perché l’esistenza di tale cerchia ristretta possa costituire un elemento atto a distinguere i soggetti in questione riguardo
a un atto di portata generale, occorre, secondo una giurisprudenza costante, che l’istituzione che ha emanato l’atto impugnato
dovesse tener conto, nell’emanazione del detto atto, della situazione specifica di tali singoli (v. ordinanza Federación de
Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 43 supra, punto 46, e giurisprudenza ivi
citata; sentenza del Tribunale 15 dicembre 1994, causa T‑489/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1201, punto 25;
ordinanza del Tribunale 3 giugno 1997, causa T‑60/96, Merck e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑849, punto 58, e sentenza del
Tribunale 27 giugno 2001, causa T‑166/99, Andres de Dios e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1857, punto 54). Orbene, nel caso di
specie non si imponeva un obbligo del genere alla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’adozione della decisione impugnata.
64
Risulta da quanto precede che le richiedenti diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S non possono, prima facie, essere considerate individualmente
interessate dalla decisione impugnata. Tali richiedenti non sono quindi legittimate a far valere la propria posizione individuale
per dimostrare l’urgenza. Di conseguenza, esse non sono neppure legittimate a proporre la presente domanda di provvedimenti
provvisori.
65
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori non soddisfaceva le condizioni formali di cui all’art. 104,
nn. 2 e 3, del regolamento di procedura, si deve ricordare che, ai sensi di tale disposizione, la domanda di provvedimenti
provvisori deve precisare, in particolare, gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del
provvedimento provvisorio richiesto ed essere proposta con atto separato e nei modi previsti dagli artt. 43 e 44 del medesimo
regolamento.
66
A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, una domanda relativa a misure provvisorie deve, di per sé, permettere
alla parte convenuta di predisporre le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di statuire sulla domanda,
eventualmente senza il sostegno di ulteriori informazioni, e gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa
si fonda devono emergere in maniera coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda di provvedimenti urgenti (ordinanze
del presidente del Tribunale Stauner e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 43 supra, punto 34; 7 maggio 2002, causa
T‑306/01 R, Aden e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2387, punto 52; 25 giugno 2003, causa T‑175/03 R, Schmitt/AER,
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑175 e II‑883, punto 18, e 23 maggio 2005, causa T‑85/05 R, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1721,
punto 37).
67
Nel caso di specie si deve constatare che, se pure la domanda di provvedimenti provvisori può effettivamente essere considerata
lacunosa per quanto riguarda i mezzi dedotti per dimostrare l’esistenza del fumus boni iuris, essa contiene nondimeno elementi
che consentono al giudice dell’urgenza di esaminarli. Infatti, risulta che le richiedenti fanno valere, in sostanza, che la
decisione impugnata è infondata in quanto non terrebbe conto di dati scientifici pertinenti che la [OSCURATO:PERSONA] A/S ha presentato
agli organi competenti in tempo utile. Inoltre, esse sollevano un’eccezione di illegittimità del regolamento n. 1490/2002
in quanto ha consentito l’intervento retroattivo dell’AESA nella procedura di valutazione del malathion dopo che tale procedura
era già cominciata.
68
Pertanto, non si può ritenere che la domanda di provvedimenti provvisori violi le condizioni prescritte dall’art. 104, n. 2,
del regolamento di procedura. Ne consegue che tale domanda è ricevibile in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] A/S.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
69
Secondo le richiedenti, l’urgenza di accogliere la domanda in esame sarebbe dovuta al fatto che la decisione impugnata causerà
loro un danno grave e irreparabile. Tale danno consisterebbe nella perdita delle loro autorizzazioni alla vendita di prodotti
a base di malathion, entro il 6 dicembre 2007, nella perdita di clientela e nella perdita irreparabile di quote di mercato
a vantaggio di imprese concorrenti, che sarebbero molto potenti e già presenti sul mercato. Inoltre, la decisione impugnata
distruggerebbe irrimediabilmente la reputazione dei principali prodotti delle quattro richiedenti [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la decisione
impugnata lederebbe la reputazione degli altri marchi commerciali, già consolidati, delle richiedenti sul mercato.
70
Per quanto riguarda l’onere della prova loro incombente, le richiedenti fanno riferimento all’ordinanza del presidente della
Corte 21 ottobre 2003, causa C‑365/03 P(R), [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12389, punto 6), per
sostenere che è sufficiente che esse dimostrino che subirebbero «probabilmente» un danno grave e irreparabile in quanto «difficilmente
potrebbero ottenere» prodotti sostitutivi per la loro clientela e «rischiano» di perdere irrimediabilmente quote di mercato,
viste le condizioni di concorrenza sul mercato di cui trattasi. Esse rilevano inoltre che tale determinazione del livello
di esigenza in materia di prova è stata confermata dall’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] de Nemours (France) e a./[OSCURATO:PERSONA], citata al
punto 40 supra.
71
Inoltre, le richiedenti non sarebbero tenute a dimostrare che diverrebbero probabilmente insolventi qualora non fosse disposta
la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, ma dovrebbero solo dimostrare che, in mancanza di tale provvedimento,
esse si troverebbero in una situazione atta a «modificare in modo irrimediabile le [loro] quote di mercato» (ordinanze del
presidente del Tribunale 11 aprile 2003, causa T‑392/02 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1825, punto 107,
e 5 agosto 2003, causa T‑158/03 R, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3041, punto 69), oppure si modificherebbe
la loro «posizione sul mercato» o la loro reputazione (ordinanza del presidente del Tribunale 20 luglio 2000, causa T‑169/00 R
Esedra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2951, punto 45).
72
Nel caso di specie, le richiedenti spiegano che la [OSCURATO:PERSONA] A/S produce tre diversi tipi di prodotti fitosanitari: insetticidi,
erbicidi e fungicidi. Sul mercato degli insetticidi, essa commercializzerebbe diverse sostanze attive, tra le quali in particolare
il malathion, il clorpirifo e il dimetoato.
73
I principali mercati europei nei quali la [OSCURATO:PERSONA] A/S commercializza il malathion, tramite le sue filiali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sarebbero l’Italia e la Spagna. [OSCURATO:PERSONA] A/S venderebbe anche prodotti a base di malathion alla [OSCURATO:PERSONA] e alle sue filiali polacche e del [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda altri [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] A/S venderebbe
i suoi prodotti direttamente ai clienti.
74
Quanto al carattere imminente e irreparabile del danno, esso risulterebbe chiaramente dalla circostanza che, per effetto della
decisione impugnata, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovranno revocare le autorizzazioni all’immissione in commercio detenute dalle quattro
richiedenti [OSCURATO:PERSONA] entro il 6 dicembre 2007. La revoca di tali autorizzazioni comporterebbe la perdita irrimediabile di
tutte le quote di mercato delle richiedenti e della loro clientela per quanto riguarda il malathion, essendo la loro quota
sul mercato comunitario del malathion stimata in circa [
riservato
] (
1
).
75
Per quanto concerne la sostituibilità del malathion, nessuna sostanza attiva sarebbe identica a un’altra, dal punto di vista
tecnico. In mancanza di una sostituibilità perfetta, i clienti delle richiedenti dovrebbero tenere conto delle caratteristiche
tecniche del prodotto sostitutivo, prima di sceglierlo al posto del malathion. Dal punto di vista giuridico, le richiedenti
dovrebbero disporre di un’autorizzazione nazionale all’impiego e alla commercializzazione di una sostanza sostitutiva. Poiché
ottenere tali autorizzazioni richiede tempo, sarebbe probabile che il mercato, nel frattempo, venga conquistato da imprese
concorrenti. L’introduzione di una nuova sostanza attiva da parte delle richiedenti richiederebbe circa dieci anni di ricerca
e sviluppo e sarebbe finanziariamente molto onerosa. Dal punto di vista commerciale, non si potrebbe ragionevolmente pretendere
dalle ricorrenti che distribuiscano i prodotti di altri fabbricanti. Dal punto di vista strutturale, il mercato rilevante
sarebbe caratterizzato da una forte concorrenza e le richiedenti si troverebbero confrontate a concorrenti potenti, in grado
di offrire non solo prodotti di sostituzione diretta, ma anche prodotti per tutte le esigenze in materia di lotta contro organismi
nocivi, piante infestanti e malattie.
76
Per quanto riguarda i prodotti in concorrenza con il malathion, le richiedenti producono una tabella concernente 22 sostanze
di sostituzione probabile, tra cui il clorpirifo e l’abamectina, che verrebbero commercializzate da società potenti, quali
Dow, Bayer, DuPont, Syngenta e BASF. Queste ultime disporrebbero, da un lato, di prodotti di marca ben consolidati, che rispondono
alle esigenze dei clienti ai quali le richiedenti non sarebbero più autorizzate a vendere prodotti a base di malathion e,
dall’altro, di notevoli risorse finanziarie destinate alla pubblicità necessaria a sostenere tali vendite. Esse potrebbero
quindi conquistare il mercato perduto dalle quattro richiedenti [OSCURATO:PERSONA] e consolidare la loro conquista.
77
In tale contesto, le richiedenti fanno riferimento a dichiarazioni rese da clienti della [OSCURATO:PERSONA] A/S, secondo cui i principali
prodotti verso i quali si orienterebbero i clienti in mancanza del malathion sarebbero il clorpirifo, il fosmet e il dimetoato.
78
Per quanto riguarda l’eventuale ritorno sul mercato del malathion, le richiedenti fanno riferimento a uno studio realizzato
presso alcuni dei loro principali clienti. Le nove risposte fornite da clienti stabiliti in sei [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA]
confermerebbero la probabilità di una perdita irrimediabile di quote di mercato e di clienti.
79
Per quanto riguarda la possibilità per le quattro richiedenti [OSCURATO:PERSONA] di compensare la perdita dei prodotti a base di malathion
sostituendoli con altri prodotti della propria gamma, esse fanno valere che tale sostituzione sarà possibile solo per quanto
riguarda il clorpirifo‑etile e il dimetoato.
80
Tuttavia, i loro prodotti a base di clorpirifo e di dimetoato non potrebbero essere considerati prodotti sostitutivi di quelli
a base di malathion. Infatti, esse non disporrebbero delle necessarie autorizzazioni nazionali in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri nei
quali operano attualmente. In tale contesto, una tabella dimostrerebbe la mancanza di corrispondenza con i prodotti a base
di dimetoato e di clorpirifo in Spagna, il loro principale mercato comunitario. Pertanto, solo il [
riservato
]% degli impieghi perduti potrebbe teoricamente essere recuperato in Spagna con la vendita di prodotti sostitutivi figuranti
nella gamma di prodotti delle richiedenti. Tale cifra corrisponderebbe al [
riservato
]% del fatturato della richiedente [OSCURATO:PERSONA] realizzato con il malathion.
81
Ricordando che il malathion è stato utilizzato in tutta sicurezza sul mercato comunitario per circa 40 anni, le richiedenti
affermano inoltre che la decisione impugnata lede la loro reputazione generale e la fiducia nel malathion. Esse subirebbero
un grave pregiudizio su un mercato particolarmente sensibile alle questioni della salute e dell’ambiente, il che avrebbe gravi
conseguenze che si tradurrebbero in difficoltà non solo nei rapporti commerciali con la clientela, ma anche in quelli con
coloro che hanno effettuato investimenti in qualità di azionisti. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] A/S sarebbe titolare del marchio
Fyfanon®™, registrato fin dal 1969, che rappresenterebbe l’elemento fondamentale della sua attività di commercializzazione
del malathion da circa 40 anni. [OSCURATO:PERSONA] A/S sarebbe titolare di altri marchi pertinenti di malathion, la cui reputazione
e il cui «good‑will» verrebbero vanificati dalla decisione impugnata.
82
Le richiedenti affermano inoltre che, se il malathion fosse stato effettivamente iscritto nell’allegato I della direttiva,
l’art. 13 della direttiva stessa avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] A/S, in quanto notificante, di negare ai suoi concorrenti
e clienti l’accesso alle informazioni acquisite – a un costo elevato – per ottenere tale iscrizione. Di norma, l’accesso dei
concorrenti e dei clienti a dette informazioni – necessarie per ottenere le autorizzazioni nazionali per il prodotto fitosanitario
di cui trattasi – verrebbe consentito solo in cambio di un pagamento calcolato in modo da compensare il notificante per le
spese sostenute. Orbene, a causa della mancata iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] A/S
subirebbe un danno consistente nel diniego del beneficio dei diritti alla tutela dei dati derivante da tale iscrizione.
83
Per quanto riguarda la gravità del danno causato dalla decisione impugnata, le richiedenti spiegano che il fatturato della
richiedente [OSCURATO:PERSONA] A/S, compreso quello realizzato dalle richiedenti [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
rappresenta circa il [
riservato
]% del fatturato totale dell’intero gruppo per il 2006. Secondo le richiedenti, dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] & Touche (prodotta
in allegato alla domanda di provvedimenti provvisori) risulta che il fatturato realizzato con il malathion nell’anno 2006
ammontava a circa EUR [
riservato
] milioni, somma che rappresenta il [
riservato
]% del fatturato totale delle quattro richiedenti [OSCURATO:PERSONA]. Il [
riservato
]% di tale fatturato sarebbe stato realizzato sul mercato comunitario. L’importo totale del fatturato realizzato nei paesi
interessati dalla decisione impugnata ammonterebbe a circa EUR [
riservato
] milioni nel 2006, che rappresenta il [
riservato
]% del fatturato totale realizzato con il malathion.
84
Esse precisano che le vendite realizzate all’interno della [OSCURATO:PERSONA] andranno perdute a causa della revoca delle autorizzazioni
nazionali. Quanto alle vendite realizzate nei paesi terzi, la relazione della [OSCURATO:PERSONA] & Touche evidenzierebbe un danno a
vario titolo. Infatti, alcuni paesi terzi seguirebbero la normativa comunitaria, per cui il diniego dell’iscrizione nell’allegato I
della direttiva di una sostanza attiva comporterebbe il divieto di tale sostanza nei paesi in questione, come confermerebbe
la relazione della Phillips McDougall (prodotta in allegato alla domanda di provvedimenti provvisori). Inoltre, conformemente
all’art. 5 della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi
pericolosi nel commercio internazionale (GU 2003, L 63, pag. 29), gli [OSCURATO:PERSONA] firmatari sarebbero tenuti a notificare i divieti
entro novanta giorni dalla loro adozione. Tale notifica potrebbe portare all’iscrizione della sostanza nell’allegato III della
convenzione, con la conseguenza che la sostanza in questione verrebbe sottoposta a una procedura di previo assenso in caso
di esportazione al di fuori della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preparato tale notifica.
85
Inoltre, una decisione di non iscrizione quale la decisione impugnata sarebbe generalmente seguita dalla fissazione di nuovi
tenori massimi in residui (in prosieguo: i «TMR») per la sostanza in questione nei prodotti di origine vegetale. La fissazione
di tali TMR equivarrebbe in pratica a vietare le importazioni nella [OSCURATO:PERSONA] di raccolti o di prodotti trattati con il malathion
al di fuori della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, l’incertezza sui TMR basterebbe a suscitare dubbi nei clienti al di fuori della
[OSCURATO:PERSONA], come dimostrerebbe un messaggio di posta elettronica trasmesso dalla Fundecitrus, un’organizzazione di coltivatori
di agrumi brasiliani. [OSCURATO:PERSONA] & Touche avrebbe tenuto conto di tali elementi nella valutazione del danno risultante dalla
perdita di vendite di malathion al di fuori della [OSCURATO:PERSONA].
86
[OSCURATO:PERSONA] & Touche avrebbe anche calcolato un mancato guadagno in relazione alle aspettative di crescita nell’ambito del
«progetto colza»: poiché la [OSCURATO:PERSONA] A/S aveva previsto di fornire malathion al settore della colza entro il 2009, il «progetto
colza» avrebbe dovuto determinare in prospettiva un aumento significativo del fatturato e degli utili realizzati con i prodotti
a base di malathion. [OSCURATO:PERSONA] & Touche avrebbe valutato tale mancato guadagno in oltre EUR [
riservato
] milioni fino al 2011.
87
Tenendo conto di tutti gli elementi di fatto necessari per valutare la gravità del danno, la [OSCURATO:PERSONA] & Touche avrebbe valutato
in circa EUR [
riservato
] milioni l’entità del danno totale subito dalle quattro richiedenti [OSCURATO:PERSONA] a causa della decisione impugnata.
88
Per quanto riguarda la richiedente [OSCURATO:PERSONA], le richiedenti affermano che anch’essa subirebbe un danno grave e irreparabile, qualora
non venisse concesso il provvedimento provvisorio richiesto.
89
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il danno asserito dalle ricorrenti sia di natura puramente pecuniaria. Esso non potrebbe essere
considerato irreparabile, in generale, in quanto potrebbe essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria.
90
Per quanto riguarda la gravità dell’asserito danno, la [OSCURATO:PERSONA] ammette che la decisione impugnata comporterà per le richiedenti
una perdita di vendite, di reddito e di quote di mercato. Tuttavia, la quota di mercato non sarebbe uno scopo in sé: l’impresa
potrebbe beneficiarne solo a condizione che gliene derivi un utile. Per valutare la maggiore o minore gravità della perdita
di una quota di mercato occorrerebbe quindi tradurre tale quota in termini finanziari, tenendo conto delle dimensioni finanziarie
dell’impresa nel suo complesso. Orbene, nel caso di specie, gran parte delle vendite di malathion effettuate dalle quattro
richiedenti [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe interessata dalla decisione impugnata, dato che solo il [
riservato
]% delle loro vendite di malathion verrebbe realizzato sul mercato comunitario.
91
Il danno da prendere in considerazione ammonterebbe appena al [
riservato
]% del fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA] per i prossimi tre anni. Orbene, tale danno non potrebbe essere considerato grave. In
proposito, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia all’ordinanza del presidente della Corte 23 maggio 1990, cause riunite C‑51/90 R e C‑59/90 R,
Cosmos‑Tank e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2167).
92
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le richiedenti tengono erroneamente conto, nel calcolo del danno, delle perdite, in termini di vendite
e di reddito, successive al 2010. Infatti, tali perdite sarebbero troppo lontane per giustificare il provvedimento provvisorio
richiesto. Inoltre, le richiedenti confonderebbero le vendite realizzate sul mercato comunitario con quelle effettuate su
mercati extracomunitari. Orbene, la decisione impugnata produrrebbe effetti solo sul mercato comunitario e non sui paesi terzi.
93
Per quanto riguarda l’irreparabilità del danno lamentato, la [OSCURATO:PERSONA] fa notare che le richiedenti avrebbero dovuto provare
che ostacoli di natura strutturale o giuridica impedirebbero loro di riconquistare una congrua parte delle loro quote di mercato
per mezzo, in particolare, di adeguate misure di pubblicità. Orbene, esse non produrrebbero alcuna prova in tal senso, ma
si limiterebbero ad affermare che i concorrenti detengono quote di mercato elevate. Tuttavia, tale circostanza non costituirebbe
di per sé un ostacolo di natura strutturale alla possibilità che le richiedenti riconquistino quote di mercato.
94
La domanda di provvedimenti provvisori in esame sarebbe inoltre contraddittoria per quanto riguarda le sostanze attive idonee
a sostituire il malathion. Infatti, le due relazioni presentate dalle richiedenti a sostegno della loro tesi giungerebbero
a risultati diametralmente opposti. Inoltre, le testimonianze dei clienti fatte valere per dimostrare che il ritorno del malathion
sul mercato sarebbe quasi impossibile non consentirebbero affatto l’interpretazione pessimista datane dalle richiedenti. Tale
ritorno sembrerebbe invece del tutto realistico.
95
Del resto, le richiedenti avrebbero ammesso che le sostanze atte a sostituire il malathion non possono sostituirlo perfettamente.
Ciò dimostrerebbe che il malathion, qualora venisse reintrodotto sul mercato, potrebbe riconquistare la sua quota di mercato
in virtù delle sue caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le richiedenti non abbiano provato
l’esistenza di ostacoli insormontabili in grado di impedire loro di riconquistare una quota significativa di mercato.
96
[OSCURATO:PERSONA] conclude quindi che, nel caso di specie, l’urgenza non è comprovata.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
97
Secondo una giurisprudenza costante, l’urgenza dev’essere valutata sotto il profilo della necessità di statuire in via provvisoria,
per evitare che la parte che richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile. L’imminenza del
danno non deve essere dimostrata con una certezza assoluta; è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno
dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente (v. ordinanza
del presidente del Tribunale 7 giugno 2007, causa T‑346/06 R, IMS/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1781, punti 121 e 123, e giurisprudenza
ivi citata). Tuttavia, la parte che la fa valere resta tenuta a provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva
di tale danno grave e irreparabile [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8705, punto 67; ordinanze del presidente del Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3295, punto 188, e 25 giugno 2002, causa T‑34/02 R, B/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2803, punto 86].
98
È del pari giurisprudenza costante che un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali,
irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, in quanto può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria
[ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C‑471/00 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2865,
punto 113; ordinanza del presidente del Tribunale 15 giugno 2001, causa T‑339/00 R, Bactria/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1721,
punto 94].
99
Il provvedimento provvisorio richiesto si giustifica solo se risulti che, in mancanza di tale provvedimento, il richiedente
si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che
conclude la causa di merito (ordinanza del presidente del Tribunale 3 dicembre 2002, causa T‑181/02 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5081, punto 84). Poiché l’imminente scomparsa dal mercato costituisce effettivamente un danno al contempo grave
e irrimediabile, l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto risulta giustificata in un caso del genere.
100
Se pure si è tenuto conto del fatto che, in mancanza del provvedimento provvisorio richiesto, le quote di mercato del ricorrente
verrebbero modificate irrimediabilmente [ordinanze del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑13/99 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1961, punto 138; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. al punto 71 supra, punto 107, e [OSCURATO:PERSONA] de Nemours (France) e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 40 supra, punto 175], si deve precisare che tale ipotesi può essere
posta su un piano di parità con quella del rischio di scomparsa dal mercato e giustificare l’adozione del provvedimento provvisorio
richiesto solo qualora anche la modifica irrimediabile delle quote di mercato abbia carattere di gravità. Pertanto non è sufficiente
che una quota di mercato, ancorché minima, rischi di essere irrimediabilmente perduta, ma occorre che tale quota di mercato
sia sufficientemente rilevante. Il ricorrente che lamenti la perdita di una quota di mercato di questo genere deve anche dimostrare
che la riconquista di una congrua parte della stessa, in particolare mediante adeguate misure di pubblicità, è impossibile
per ostacoli di natura strutturale o giuridica (v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.
al punto 98 supra, punti 110 e 111, e ordinanza del presidente del Tribunale 26 febbraio 2007, causa T‑416/06 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punti 59 e 60).
101
Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare gli elementi dedotti dalle richiedenti per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA]
A/S subirebbe un danno grave e irreparabile, qualora non venisse sospesa l’esecuzione della decisione impugnata. In proposito,
si deve ricordare che l’argomento relativo alle richiedenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] va escluso
da tale esame (v. supra, punto 64).
102
Occorre verificare, anzitutto, se l’asserito danno possa essere considerato grave tenuto conto, in particolare, delle dimensioni
e del fatturato dell’impresa, nonché delle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene [v. ordinanza Cosmos‑Tank e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 91 supra, punto 26; ordinanza [OSCURATO:PERSONA] de Nemours (France) e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 40 supra, punti 196
e 203, e giurisprudenza ivi citata].
103
In proposito, le richiedenti precisano che il fatturato medio negli esercizi 2004, 2005 e 2006 del gruppo cui appartiene la
[OSCURATO:PERSONA] ammontava a 5,248 miliardi di corone danesi (DKK), cioè a oltre EUR 700 milioni. Secondo le richiedenti, la gravità
del danno sarebbe dimostrata, in particolare, dal fatto che il fatturato realizzato con il malathion nell’esercizio 2006 ammontava
a circa EUR [
riservato
] milioni, «somma che rappresenta il [
riservato
]% del fatturato totale delle richiedenti [OSCURATO:PERSONA]». Esse precisano che «il [
riservato
]% di tale fatturato è stato realizzato sul mercato dell’Unione europea».
104
Ne consegue che, secondo i dati prodotti dalle richiedenti, il danno annuo causato dalla decisione impugnata sul mercato comunitario
ammonterebbe a meno dell’1% del fatturato del loro gruppo.
105
Orbene, il valore probante degli elementi sui quali si basa questa cifra inferiore all’1% è nettamente indebolito dal fatto
che i dati forniti dalle richiedenti vanno relativizzati, per due motivi.
106
Da un lato, le percentuali menzionate nella domanda di provvedimenti provvisori sono state calcolate in rapporto al fatturato
realizzato dalle quattro richiedenti [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbero dovuto essere calcolate in rapporto a quello, più elevato,
del gruppo cui esse appartengono. Dall’altro, com’è stato affermato sopra (punti 64 e 101), per accertare l’urgenza si possono
prendere in considerazione solo elementi relativi alla [OSCURATO:PERSONA] A/S. Orbene, i dati presentati nella domanda di provvedimenti
provvisori riguardano le quattro richiedenti [OSCURATO:PERSONA] e non consentono di individuare i dati pertinenti alla [OSCURATO:PERSONA] A/S,
mentre tali dati avrebbero dovuto figurare nel testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori (v. supra, punto 66).
107
Ne consegue che i dati numerici forniti dalle richiedenti e relativi al danno subito sul mercato comunitario non risultano
abbastanza precisi da dimostrare l’urgenza per la [OSCURATO:PERSONA] A/S.
108
Ad abundantiam, calcolando approssimativamente il danno annuo causato alla sola [OSCURATO:PERSONA] A/S dalla decisione impugnata sul
mercato comunitario, si arriverebbe a un ordine di grandezza notevolmente inferiore a quello indicato, di meno dell’1% del
fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
109
Atteso che le richiedenti lamentano una riduzione delle loro vendite in [OSCURATO:PERSONA] non membri della [OSCURATO:PERSONA] quale conseguenza
della decisione impugnata, in quanto alcuni paesi terzi seguirebbero la normativa comunitaria, si deve rilevare che tale comportamento
non viene menzionato per quanto riguarda il mercato statunitense e quello canadese, sui quali le richiedenti vendono, secondo
la relazione [OSCURATO:PERSONA] & Touche, il [
riservato
]% dei loro prodotti a base di malathion. Secondo la medesima relazione, probabilmente la non iscrizione del malathion nell’allegato I
della direttiva non avrà alcun effetto su questi due mercati. Di conseguenza, il preteso impatto negativo della decisione
impugnata sulle vendite nei paesi terzi è già notevolmente ridotto, secondo gli stessi elementi forniti dalle richiedenti.
110
Per quanto riguarda gli altri paesi terzi nei quali esse affermano di commercializzare prodotti a base di malathion, le richiedenti
non hanno dimostrato che il provvedimento provvisorio richiesto, ammettendo che venga concesso, impedirebbe alle autorità
dei paesi interessati di vietare la commercializzazione del malathion sul loro territorio. Pertanto, esse non hanno dimostrato
che la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata sarebbe atta a impedire il verificarsi del danno asserito. In
ogni caso, tale divieto di commercializzazione del malathion sarebbe la conseguenza diretta non della decisione impugnata,
bensì di una decisione adottata dalle autorità di ciascun paese terzo nell’esercizio del loro potere sovrano (v., in tal senso,
ordinanza 30 giugno 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. al punto 100 supra, punto 160).
111
Neppure il richiamo operato dalle ricorrenti all’art. 5 della convenzione di Rotterdam (v. punto 84 supra) è tale da dimostrare,
in misura sufficiente, che l’obbligo di informazione e notifica derivante alla [OSCURATO:PERSONA] da tale disposizione possa causare
alla [OSCURATO:PERSONA] A/S un danno prevedibile e quantificabile in un dato paese terzo per la durata del procedimento principale.
Se pure le richiedenti hanno segnalato che il malathion è stato appena iscritto, ai sensi del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA]
23 novembre 2007, n. 1376, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del
Consiglio sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (GU L 307, pag. 14), nella parte 1 dell’allegato I
di tale regolamento n. 304/2003, che dà attuazione alla convenzione di Rotterdam, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’art. 7,
n. 1, del regolamento n. 304/2003, tale iscrizione ha l’unico effetto di instaurare un obbligo di informazione nei confronti
di eventuali paesi terzi importatori. Di conseguenza, le richiedenti non hanno dimostrato che il meccanismo della convenzione
di Rotterdam comporterebbe direttamente e inevitabilmente la perdita di vendite di prodotti a base di malathion sul mercato
di paesi terzi determinati. Esse hanno anzi ammesso, in risposta a un quesito del giudice del procedimento sommario, che spettava
unicamente al paese terzo decidere se importare o meno i prodotti di cui trattasi.
112
Le richiedenti sostengono inoltre che una decisione di non iscrizione, quale la decisione impugnata, generalmente è seguita
dalla fissazione di nuovi TMR per la sostanza in questione nei prodotti di origine vegetale, il che equivarrebbe in pratica
a vietare le importazioni nella [OSCURATO:PERSONA] di raccolti o di prodotti trattati con il malathion al di fuori della [OSCURATO:PERSONA] e
susciterebbe dubbi nei clienti dei paesi terzi. In risposta a un quesito posto dal giudice del procedimento sommario, esse
hanno precisato che il nesso tra la decisione impugnata e la fissazione dei TMR consisteva nell’effetto dannoso sulla vendita
nei paesi terzi dei prodotti a base di malathion.
113
In proposito, per quanto riguarda i pretesi effetti negativi di nuovi TMR sugli scambi con i paesi terzi, è pacifico che le
richiedenti vendono il [
riservato
]% dei loro prodotti a base di malathion sui mercati degli [OSCURATO:PERSONA] e del Canada. Orbene, secondo la stessa relazione [OSCURATO:PERSONA]
& Touche, probabilmente il problema dei TMR non avrà alcuna incidenza su questi due mercati. Per quanto riguarda gli altri
mercati, è sufficiente ricordare che spetterà unicamente ai paesi terzi interessati decidere se importare o meno prodotti
a base di malathion (v. supra, punti 110 e 111).
114
Del pari, sul mercato comunitario, se la decisione impugnata comportasse effettivamente la fissazione di nuovi TMR per il
malathion, il pregiudizio assertivamente subito a causa di tali TMR non sarebbe una conseguenza diretta della decisione impugnata.
Infatti, come hanno ammesso le richiedenti, la procedura comunitaria per la fissazione dei TMR è indipendente dalla non iscrizione
del malathion nell’allegato I della direttiva. Inoltre, le richiedenti non hanno dimostrato sufficientemente che la non iscrizione
del malathion nell’allegato I della direttiva equivarrebbe ineluttabilmente a vietare, in ragione di nuovi TMR più rigorosi,
le importazioni nella [OSCURATO:PERSONA] di prodotti trattati con tale sostanza. Esse non hanno esposto, in particolare, i motivi che
impedirebbero al legislatore comunitario di fissare, per facilitare gli scambi internazionali, «tolleranze di importazione»
che consentano l’importazione di alimenti e di prodotti di origine vegetale soggetti all’applicazione dei precedenti TMR per
il malathion.
115
Ne consegue che gli argomenti delle richiedenti relativi al problema dei TMR sono irrilevanti per dimostrare la gravità del
danno assertivamente cagionato alla [OSCURATO:PERSONA] A/S dalla decisione impugnata.
116
Per quanto riguarda il riferimento operato dalle richiedenti a un «progetto colza», nel cui ambito la [OSCURATO:PERSONA] A/S avrebbe
progettato di fornire malathion al settore della colza, prevedendo di aumentare in misura significativa il fatturato e gli
utili realizzati con i propri prodotti a base di malathion, è sufficiente rilevare che il mancato guadagno lamentato in tale
contesto si basa su mere speranze, dato che la domanda di provvedimenti provvisori non fa riferimento ad alcun contratto,
o contratto preliminare, di fornitura, già sottoscritto, avente per oggetto l’attuazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] A/S di tale
progetto, la cui esecuzione sarebbe stata compromessa dalla decisione impugnata. Il «progetto colza» non si è quindi ancora
concretizzato al punto da poter essere considerato acquisito dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S.
117
Pertanto, il danno lamentato in relazione al «progetto colza» dev’essere considerato ipotetico. Orbene, un danno di natura
puramente ipotetica, in quanto basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti, non può giustificare la concessione
dei provvedimenti provvisori richiesti (ordinanze del presidente del Tribunale Government of Gibraltar/[OSCURATO:PERSONA], cit. al
punto 45 supra, punto 101, e 3 febbraio 2004, causa T‑422/03 R, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑469, punto 65). Di conseguenza, neppure gli argomenti addotti dalle richiedenti in tale contesto sono atti a
dimostrare la gravità del danno assertivamente cagionato alla [OSCURATO:PERSONA] A/S dalla decisione impugnata.
118
Per quanto riguarda il danno causato dalla privazione dei presunti diritti alla protezione dei dati conferiti dall’art. 13
della direttiva, si deve rilevare che le richiedenti, nella domanda di provvedimenti provvisori, si sono astenute dal quantificare
tale elemento del danno derivante dalla non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva, pur senza sostenere
che tale quantificazione sia impossibile. Va quindi parimenti respinta l’affermazione relativa alla protezione dei dati.
119
Risulta da quanto precede che non può essere accolto nessuno degli argomenti addotti per dimostrare la gravità del danno subito
dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S.
120
Inoltre, il danno in questione, stimato approssimativamente in meno dell’1% del fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (v. supra,
punto 108), va ulteriormente ridotto, dato che le richiedenti hanno ammesso di poter compensare parte delle loro vendite di
prodotti a base di malathion con la vendita di altri prodotti di loro fabbricazione o che esse sono autorizzate a commercializzare
e hanno precisato che il [
riservato
]% degli impieghi perduti potrebbe essere recuperato in Spagna con vendite di prodotti sostitutivi figuranti nella gamma dei
loro prodotti.
121
Tali osservazioni sono sufficienti per concludere che il danno cagionato alla [OSCURATO:PERSONA] A/S dalla decisione impugnata ammonterebbe,
in ogni caso, a molto meno dell’1% del fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e pertanto non potrebbe essere considerato grave, senza
che occorra individuare ciascuno dei prodotti sostitutivi e le detrazioni da effettuare, il che, peraltro, sarebbe impossibile
in mancanza di dati relativi alla sola [OSCURATO:PERSONA] A/S.
122
Tale conclusione non è inficiata dalla valutazione di tutte le circostanze di fatto dedotte dalle richiedenti, e in particolare
la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] A/S ha iniziato a produrre il malathion nel 1968 con il marchio Fyfanon®™, divenendone il
principale produttore nel 1991, che è quindi presente sul mercato del malathion da circa 40 anni e beneficia di autorizzazioni
alla commercializzazione di prodotti fitosanitari a base di malathion per numerosi impieghi in dieci [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA].
Infatti, tali considerazioni di carattere storico non possono essere prese in considerazione in quanto non se ne può trarre
alcun dato numerico di natura economica e finanziaria di cui possa tenersi conto per valutare il danno che potrebbe giustificare
la concessione di un provvedimento provvisorio.
123
Inoltre, le richiedenti non hanno dimostrato sufficientemente che il danno approssimativamente valutato in precedenza possa
essere considerato irreparabile.
124
In proposito, è sufficiente rilevare che, se le richiedenti sostengono che rischiano di perdere le quote di mercato e la reputazione
acquisite con il malathion nella [OSCURATO:PERSONA], esse non sono riuscite a dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che sarebbe
impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] A/S riconquistare tale reputazione e tali quote di mercato perdute, qualora la decisione impugnata
fosse annullata in esito al procedimento principale. Infatti, gli elementi del fascicolo del procedimento sommario non consentono
di concludere che tali perdite sarebbero irrimediabili e che il malathion non potrebbe riconquistare la sua precedente posizione.
125
Da un lato, le stesse richiedenti sottolineano che sarà impossibile ottenere, dal punto di vista tecnico, la perfetta sostituibilità
del malathion. Dall’altro, esse rilevano che uno dei principali vantaggi del malathion consiste nel fatto che esso dispone
di un ampio spettro di azione e può essere venduto al coltivatore a un prezzo relativamente modesto. Infine, esse hanno espressamente
richiamato l’attenzione sulle dichiarazioni di tre organismi rappresentativi della loro clientela europea, che sottolineano
l’importanza del malathion, la sua indispensabilità tra gli strumenti chimici destinati alla lotta contro gli insetti nocivi
e ad evitare lo sviluppo di resistenze, nonché le conseguenze economiche nefaste della non iscrizione del malathion nell’allegato I
della direttiva.
126
Ne consegue che, apparentemente, le qualità del malathion sono molto apprezzate dalla clientela delle richiedenti e non esiste
un prodotto sostitutivo perfetto. Tali elementi depongono inoltre per la possibilità di un ritorno sul mercato del malathion
nel caso in cui la decisione impugnata non fosse oggetto di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione e venisse annullata
dalla sentenza nella causa principale.
127
Tale conclusione è confermata dai risultati di uno studio realizzato presso alcuni dei loro principali clienti in merito all’eventuale
ritorno sul mercato del malathion in seguito al rilascio di una nuova autorizzazione per detta sostanza. Infatti, nessuno
dei clienti interpellati ha escluso categoricamente qualsiasi possibilità che il malathion recuperi quote di mercato perdute.
128
In proposito, si deve precisare che uno dei nove clienti ha ammesso, senza riserve, la possibilità di un ritorno sul mercato
del malathion. Se è vero che un altro cliente ha dichiarato che tale ritorno sembrava difficile, in quanto il mercato sarebbe
stato conquistato in parte da altri prodotti, il valore probante di tale risposta è affievolito dal fatto che essa è stata
fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], parte richiedente, che non può essere considerata una fonte di informazioni obiettiva, dato che essa sostiene
appunto, nell’ambito del presente procedimento, che è impossibile che il malathion riconquisti la posizione precedente. Un
terzo cliente ha risposto che, se i prodotti sostitutivi e il malathion fossero equiparabili in termini di efficacia e di
prezzo, sarebbe difficile immaginare che gli agricoltori tornino ad utilizzare il malathion. Tale cliente ha aggiunto tuttavia
che commercializzerebbe nuovamente il malathion, qualora esso tornasse sul mercato. Gli altri clienti hanno previsto il ritorno
del malathion sul mercato a determinate condizioni legate all’efficacia del prodotto e alla competitività del prezzo.
129
Orbene, le richiedenti non hanno affermato che il malathion fosse meno efficace dei prodotti sostitutivi che avrebbero conquistato
le quote di mercato perdute a causa della decisione impugnata. Per quanto riguarda il livello di prezzo, le stesse richiedenti
indicano un margine di utile relativamente elevato su alcuni dei loro prodotti a base di malathion, vale a dire il [
riservato
]%, il che potrebbe consentire loro di applicare una riduzione di prezzo per sostenere la reintroduzione sul mercato di tali
prodotti.
130
Ne consegue che, se pure la riconquista delle quote di mercato del malathion perdute a causa della decisione impugnata può
essere economicamente e finanziariamente onerosa, tale ritorno sul mercato nonché il recupero della reputazione della sostanza
non risultano impossibili (v., in tal senso, ordinanza 30 giugno 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. al punto 100 supra,
punti 161‑165).
131
Il danno assertivamente subito dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S a causa della decisione impugnata non può quindi essere considerato irreparabile
e non occorre esaminare le altre questioni, in particolare quella della sostituibilità, sollevate nel contesto dell’urgenza.
132
Risulta da tutto quanto precede che le richiedenti non hanno dimostrato, allo stato attuale, che la [OSCURATO:PERSONA] A/S subirebbe
un danno grave e irreparabile, qualora non venisse concessa la sospensione dell’esecuzione richiesta.
133
Di conseguenza, la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta per difetto di urgenza e non occorre esaminare
se sussistano le altre condizioni per la concessione della sospensione dell’esecuzione.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 4 dicembre 2007
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
*
Lingua processuale: l’inglese.
1
– Dati riservati non riportati.