CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 20229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 20/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 c.p.p., per i reati ascrittigli ( rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni aggravate), disapplicata la recidiva e riconosciuta la continuazione, la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1 co.50 della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma , 22/3/2023 Il consigl