CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34895/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOJvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorso' ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: il rigetto dei ricorsi dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al primo motivo di ricorso per la rideterminazione della pena, cori dichiarazione di inammissibilità nel resto; uditi i difensori: avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; • avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]lO del foro di NOLA nomina dichiarata oralmente all'odierna udienza, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell'8 febbraio 2021, ha deciso sull'appello proposto, tra gli altri, da Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa in data 26 aprile 2019, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli li aveva condannati, con rito abbreviato, per il reato di associazione per delinquere di I:ipo mafioso aggravata, nonché per reati in materia di armi, ricettazione, minaccia e tentata estorsione aggravati. Rinviando alle specifiche posizioni l'indicazione dei reati contestati e delle pene inflitte a ciascuno, si rileva dalle sentenze di merito che le indagini svolte nel presente procedimento hanno avuto ad oggetto le vicende inerenti al clan [OSCURATO:PERSONA], storica famiglia camorrista da tempo presente nello storico rione partenopeo della Sanità. Dal materiale probatorio raccolto, costituito da intercettazioni di conversazioni e dagli esiti di accertamenti di polizia giudiziaria, nonché dai contributi dichiarativi forniti dai collaboratori di giustizia Rosario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è emerso come, nel periodo di riferimento, Patrizio [OSCURATO:PERSONA], soggetto che vantava legami con il clan LICCIARDI di Secondigliano e scarcerato nel luglio 2015, ancorché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si fosse attivato per riprendere le redini del comando e del relativo controllo del quartiere, riuscendo nel suo intento di prevalere sulle fazioni avverse (SEQUINO e GENIDONI) grazie all'apporto di un nutrito gruppo di giovani, anche appartenenti al suo nucleo familiare. I provvedimenti giurisdizionali acquisiti avevano fornito ulteriori elementi di conoscenza sugli assetti degli interessi criminali all'interno del rione Sanità, sulle guerre di camorra insorte fra le diverse fazioni, sulla composizione dei diversi gruppi, sulle alleanze e sulle successive scissioni verificatesi fra i gruppi medesimi. Si procede, ora, all'esame delle singole posizioni dei ricorrenti. 2. Vincenzo [OSCURATO:PERSONA]. Condannato, con "doppia conforme", alla pena di otto anni di reclusione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto cod. pen., per il reato associativo mafioso aggravato di cui al capo A). Propone i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge (art. 192, commi 3 e dl., cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. contestato al capo A). Si duole il difensore del ricorrente che la Corte di appello abbia confermato la condanna sulla base delle sole dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], senza fornire un'adeguata motivazione per ritenerle attendibili e riscontrate.Quanto al profilo della "credibilità soggettiva" della fonte, la Corte territoriale, oltre ad aver trascurato di verificare le origini e i motivi della collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], nonché l'esistenza di ipotetici precedenti giudiziari significativi, avrebbe omesso di valutare la presenza di motivi di astio e rancore del propalante nei confronti del ricorrente, riconducibili alla vicenda in cui il primo, con riferimento ad altro processo penale (avente ad oggetto una rapina ai danni di un centro scommesse di Napoli), aveva additato l'altro come unico responsabile del suo arresto; fra l'altro, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse già stato ritenuto inattendibile in quel diverso contesto processuale avrebbe dovuto indurre i giudici dei due gradi di merito a valutare con maggior rigore le sue dichiarazioni. In relazione all' "attendibilità estrinseca" del collaborante, i giudici territoriali non avrebbero dato conto di alcune imprecisioni e incongruenze che detta attendibilità inficiavano: in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] aveva identificato il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto intraneo all'associazione, ma non era stato in grado di specificarne il ruolo e le funzioni; in secondo luogo, egli aveva detto di aver conosciuto il [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva al novembre 2016 (cioè dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] BOTTONE), laddove era stato dimostrato che la loro frequentazione sarebbe risalita ad un periodo antecedente (almeno ottobre 2016, all'epoca della rapina presso il Centro scommesse). Quanto ai "riscontri individualizzanti" valorizzati dalla Corte di appello, il difensore del ricorrente sottolinea che le conversazioni intercettate e la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel quartiere Fontanelle nel giorno dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero alcuna valenza probatoria; segnatamente, le intercettazioni telefoniche dimostrerebbero una mera frequentazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (come stabilito anche dal Tribunale del Riesame in sede cautelare) e sarebbero caratterizzate da vaghezza e ambiguità, di talché sarebbero stati necessari ulteriori riscontri per comprenderne meglio il significato. Infine, la motivazione della sentenza sarebbe carente con riguardo alla dimostrazione del ruolo rivestito dall'imputato nel clan [OSCURATO:PERSONA]; infatti, la Corte di merito non avrebbe individuato gli elementi necessari a dimostrare l'effettivo inserimento del ricorrente nell'associazione criminale. 2.2. Erronea applicazione della legge penale artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe negato la concessione delle invocate attenuanti in considerazione della sola gravità del fatto, senza tener conto dell'ottima condotta del [OSCURATO:PERSONA] conseguente al reato, della presunta partecipazione al sodalizio in un arco temporale relativamente breve, nonché del contributo minimo e del ruolo marginale assunto in seno all'associazione mafiosa.2.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti, con i quali si approfondiscono i temi della valutazione della chiamata di correo del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla imputazione associativa e del diniego delle attenuanti generiche. 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. In appello viene rideterminata la pena in sette anni di reclusione per il reato di cui al capo A), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. Deduce il seguente, unico, motivo di ricorso. 3.1. Violazione del divieto di reformatio in Daus in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen., 62-bis e:133, cod. pen. Poiché il primo giudice, con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., aveva determinato la pena nel minimo edittale (pari a dodici anni di reclusione), i giudici del gravame, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti con l'aggravante, avrebbero dovuto applicare una pena diminuita attenendosi al minimo edittale da cui era partito il giudice di primo grado (e che non era stato oggetto di impugnazione). Ad avviso del ricorrente, l'affermazione dei giudici d'appello, secondo cui per rispettare il divieto di reformatio in peius è sufficiente irrogare una pena complessivamente inferiore a quella inflitta dal primo giudice, sarebbe in contrasto con il dato normativo e con i principi giurisprudenziali, posto che tale divieto riguarda non solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che la compongono. 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Giudicato per i reati di cui ai capi A) (art. 416-bis cod. pen., aggravato dalla circostanza di cui al quarto comma), E) (artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14, I. n. 497/1974 e art. 416-bis.1 cod. pen.), F) (artt. 110, 648 cod. pen. e art. 7, I. n. 203/1991), G) (artt. 110, 81, 56, 629 cpv. cod. pen., art. 416-bis.1 cod. pen. e art. 7, I. n. 203/1991), H) (artt. 110, 612 cpv. cod. pen. e art. 416-bis.1 cod. pen.) e I) (artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7, I. n. 895/1967 e art. 416- bis.1 cod. pen.). Condannato, con "doppia conforme", alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione, ritenuto più grave il reato di cui al capo A), previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., unificati i reati dal vincolo della continuazione. Propone il seguente, unico, motivo di ricorso. 4.1. Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza prendere in considerazione le modalità di azione e la concreta condotta processuale dell'imputato; i giudici del gravame, infatti, si sarebbero limitati a confermare la decisione del primo giudice, rilevando genericamente la mancanza di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento delle suddette attenuanti.5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Giudicato per i reati di cui ai capi A) (art. 416-bis cod. pen., aggravato dalla circostanza di cui al quarto comma), E) (artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14, I. n. 497/1974 e art. 416-bis.1 cod. pen.), F) (artt. 110, 648 cod. pen. e art. 7, I. n. 203/1991), G) (artt. 110, 81, 56, 629 cpv. cod. pen., art. 416-bis.1 cod. pen. e art. 7, I. n. 203/1991). Condannato, in primo grado, alla pena di sei anni di reclusione, ritenuto più grave il reato di cui al capo A), previa esclusione dell'aggravante di cui all'art 416-bis, comma sesto, cod. pen., unificati i reati dal vincolo della continuazione. Pena ridotta in appello nella misura di cinque anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione. Deduce i seguenti motivi di ricorso. 5.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 416- bis.1, comma terzo, 62-bis, 69 e 81 cod. pen., artt. 132 e 133 cod. proc. pen. Si censura come errata la valutazione del giudice di secondo grado laddove ha negato il riconoscimento della diminuente ex art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. nella sua massima estensione sulla base della considerazione che la scelta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuta solo a processo già iniziato, quando erano ormai stati raccolti elementi importanti a carico suo e degli altri imputati. In realtà, il [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da ordinanza di custodia cautelare il 3 marzo 2018, già in data 18 aprile 2018 aveva reso il suo primo verbale di interrogatorio inserito nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; all'epoca esistevano solo gravi indizi di colpevolezza e neppure la fase cautelare era stata definita (non essendosi celebrato nemmeno il giudizio di riesame). In definitiva, l'apporto del collaboratore di giustizia era risultato decisivo e le sue dichiarazioni avrebbero costituito il fulcro dell'impianto accusatorio del Pubblico ministero, riuscendo a trasformare gli indizi in prove idonee a legittimare un giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati. Neppure la gravità dei delitti sarebbe valsa ad attenuare l'importanza della delazione collaborativa, tanto da giustificare il diniego della massima riduzione di pena. Il difensore del ricorrente si duole, poi, che la Corte di appello abbia basato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche su dati errati. In particolare, quanto al riferimento al precedente penale, si obietta che il [OSCURATO:PERSONA], all'epoca della pronuncia di primo grado, era del tutto incensurato; quanto alla valorizzata gravità dei reati, si sostiene in ricorso che i giudici dell'impugnazione sarebbero caduti in contraddizione, avendo concesso le attenuanti generiche ad altri coimputati degli stessi gravi reati e che avevano come merito solo quello di aver rinunciato ai motivi di appello. 5.2. Mancanza, arbitrarietà e manifesta incoerenza della modvazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.Ad avviso del ricorrente, da quanto dedotto nel motivo prec:edente emergerebbe in maniera evidente la mancanza di una motivazione approfondita sulla sua posizione, con un riferimento alle censure difensive estremamente superficiale e in contrasto con quanto affermato in relazione ad altre posizioni processuali, con il conseguente venir meno della coerenza della decisione. 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Condannata, con "doppia conforme", alla pena di otto anni di reclusione in relazione al capo A), previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. Sviluppa i seguenti motivi di ricorso. 6.1. Inosservanza degli artt. 13, 14 e 15 Cost., 191, 266, comma 2, 271, comma 1, cod. proc. pen. e art. 13, dl. n. 152/1991; conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni autorizzate con decreto n. 4508/2015 R.IT. presso l'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Lamenta la difesa della ricorrente che il decreto autorizzativo delle intercettazioni n. 4508/2015 R.IT. sia stato adottato, ai sensi dell'art. 13 d.l. n. 152/1991, con riferimento ai delitti di omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco (aggravati ex art. 7, dl. n. 152/1991) che, come tali, non sarebbero riconducibili alla categoria dei "delitti di criminalità organizzata", le indagini in relazione ai quali giustificano, a mente del citato art. :13, la "deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale". Sul punto, si evidenzia in ricorso che le sentenze delle Sezioni Unite "Donadio" e "Petrarca" hanno stabilito il principio in base al quale la mera contestazione dell'aggravante prevista dall'attuale art. 416-bis.1 c.p. non determina l'automatico inserimento del reato cui essa accede nella cornice dei delitti di criminalità organizzata, se il procedimento non ha ad oggetto fenomeni associativi; alla luce di tale interpretazione, nel caso di specie, deve escludersi che le intercettazioni in questione siano state autorizzate con riguardo ad un procedimento di criminalità organizzata, non attenendo l'indagine a reati associativi, ma a reati solo aggravati ex art. 7, d.l. n. 152/1991. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello - che l'aveva richiamata al fine di giustificare il rigetto dell'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni - anche la più recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 26689/2016 (ric. Scurato) ha confermato l'orientamento precedente. Nel caso in esame, pertanto, in presenza di indagini su delitti estranei alla categoria della criminalità organizzata, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina di cui agli artt. 266, comma 2, 267 e 268 cod. proc. pen., con il conseguente obbligo di motivazione sui gravi indizi, sull'indispensabilità del mezzo di ricerca della prova e sulla sussistenza di attività delittuosa in corso presso il domicilio in questione. La Corte di appello, viceversa, ha ritenuto legittimo il decreto autorizzativo di intercettazioni contestato, con ciò incorrendo nella violazione delle norme costituzionali previste dagli artt. 13, 14 e 15 Cost. e delle disposizioni del codice di rito di cui agli artt. 191, 266, comma 2, e 271, comma 1. Il deficit strutturale del decreto autorizzativo n. 4508/2015 R.I.T., ad avviso del difensore della ricorrente, avrebbe determinato, dunque, l'inutilizzabilità dei risultati dell'attività tecnica, e, con essa, l'azzeramento del compendio probatorio apprezzato a carico dell'imputata, costituito, per l'appunto, unicamente dal contenuto delle conversazioni illegittimamente intercettate. 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione &pii artt. 416-bis, comma secondo, cod. pen., 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, e 533 cod. proc. pen., sulla partecipazione dell'imputata, al di là di ogni ragionevole dubbio, all'associazione camorristica sub capo A). La valutazione della Corte di merito sulle condotte della ricorrente non aveva tenuto conto, in modo adeguato, del legame di coniugio tra la donna e il [OSCURATO:PERSONA], legame che, evidentemente, poteva giustificare la presenza della prima nell'abitazione del capo clan, la partecipazione alle conversazioni con quest'ultimo e la conoscenza di determinate dinamiche che avvenivano sotto la sua diretta percezione. La sentenza impugnata, nel confrontarsi con un materiale probatorio oggettivamente esiguo (costituito da sole tre conversazioni intercettate in un arco temporale di pochi giorni), non era riuscita con chiarezza a distinguere quali, tra le condotte poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA], fossero effettivamente espressive di un concreto e consapevole contributo apportato alla vita del sodalizio investigato e, dunque, esulassero dalle ordinarie dinamiche familiari. La motivazione, inoltre, prestava il fianco a fondate censure di contraddittorietà e manifesta illogicità. Ed invero, a fronte di un ruolo associativo, delineato nel capo d'imputazione quale "addetta alla contabilità della cassa", la Corte di appello, diversamente dal primo giudice, aveva negato rilevanza probatoria alla conversazione n. 1584 del 6 febbraio 2016, escludendo che da essa potesse evincersi che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse occupata, per conto del gruppo criminale, della gestione delle c.d. "mesate" degli affiliati ed elidendo, così, l'unica condotta indicativa di un'adesione continua e stabile al programma associativo. Cionostante, i giudici del gravame, anziché pervenire, con logica coerenza, ad epilogo assolutorio, avevano ritenuto sufficienti a fondare la responsabilità dell'imputata gli elementi desumibili dalle sole tre conversazioni residue. A tale conclusione, tuttavia, i giudici di merito erano approdati per il travisamento del significato delle conversazioni suddette (la n. 757 del 27 gennaio 2016, la n. 1153 del 30 gennaio 2016 e la n. 1235 del 31 gennaio 2016), tutte accomunate e giustificate dalla volontà di proteggere il proprio nucleo familiare (e non di difendere il predominio sul territorio del clan, come ritenuto dalla Corte di appello), e senza dare adeguata spiegazione del perché non fossero attendibili le dichiarazioni a discarico rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 416-bis, 378, comma secondo, e 110, 416-bis cod. pen.; mancata riqualificazione giuridiche delle condotte contestate nell'alveo delle fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa o di favoreigiamento. La Corte d'Appello aveva omesso di valutare se le condotte oggetto di contestazione potessero integrare diverse fattispecie di reato, soprattutto a fronte di un contributo esauritosi totalmente in ambito familiare e, pertanto, inidoneo ad integrare la struttura oggettiva e soggettiva del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. In particolare, le condotte della [OSCURATO:PERSONA], consistenti nel solo sostegno ai singoli associati, avrebbero potuto essere ricondotte al reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378, comma secondo, cod. pen. (peraltro, non punibile ai sensi dell'art. 384, cod. pen.), anche perché alla imputata non era stato contestato nessuno dei reati-fine. In via subordinata, la Corte territoriale avrebbe potuto riqualificare il fatto come concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis, cod. pen.), in quanto l'asserito ed eventuale contributo della ricorrente era intervenuto solo in situazioni di particolare tensione, in cui prevaleva il forte timore per la libertà personale o per l'incolumità del marito. 6.4. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche, così da irrogare una pena in grado di rispecchiare l'effettivo disvalore giuridico della condotta della ricorrente (circoscritta ad attività interne alle mura domestiche) e, soprattutto, idonea a differenziare la sua posizione rispetto a quella di altri imputati (dediti, al contrario, ad attività estorsive e di controllo del territorio, anche tramite il possesso di armi). 7. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Condannato in primo grado per i reati, unificati dalla continuazione, di cui ai capi A), E) (artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14, I. n. 497/1974 e art. 416-bis.1 cod. pen.) e F) (artt. 110, 648 cod. pen. e art. 7, I. n. 203/1991) alla pena di otto anni e otto mesi di reclusione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. In secondo grado l'imputato veniva assolto dal reato di detenzione di arma comune da sparo contestato al capo E) e dal reato si cui al capo F) per non aver commesso il fatto, con la conferma nel resto della decisione impugnata; la pena veniva rideterminata, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e ritenuta la continuazione con il reato giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 16 febbraio 2017 (irrevocabile il 17 marzo 2017), in otto anni e un mese di reclusione. Articola i seguenti motivi di ricorso.7.1. Violazione del divieto di reformatio in peius in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen., 62-bis e 133, cod. pen. Il motivo è identico a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ravvisata sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 12, I. n. 497/74 (capo E). La Corte di appello aveva effettuato un'errata valutazione nel confermare il giudizio di responsabilità penale dell'imputato, non essendo emerso alcun elemento idoneo a comprovare la effettiva disponibilità materiale dell'arma in questione che, peraltro, era posta al di fuori della sfera di dominio del [OSCURATO:PERSONA], in quanto rinvenuta sulla persona di un coimputato che viaggiava su uno scooter diverso. Evidenzia, inoltre, la difesa del ricorrente che non risultava acquisita alcuna prova in ordine ad un eventuale accordo di natura criminosa intercorso tra gli altri coimputati e il [OSCURATO:PERSONA] che potesse rivelare una responsabilità morale di quest'ultimo. Infine, si opina in ricorso che la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte di appello - in base alla quale il concorso nel reato di porto illegale non necessita del materiale contatto con l'arma, ma della semplice sussistenza di una compartecipazione anche psichica - andrebbe interpretata nel senso di ritenere che, per aversi concorso morale, l'arma dovrebbe essere almeno "di fatto" nella disponibilità anche del correo. 7.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. L'aggravante dell'associazione armata non avrebbe dovuto essere in alcun modo contestata al ricorrente, non essendo risultata provata la circostanza che lo stesso avesse la materiale disponibilità dell'arma indicata al capo E) della rubrica. 7.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. Proc. pen. in relazione all'aumento operato per la continuazione, con riferimento sia al reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile il 17 marzo 2017, sia al delitto di porto di arma comune da sparo contestato al capo E), ai sensi degli artt. 81 e 133 cod. pen. Assume la difesa del ricorrente che, l'aumento di pena nella misura di un anno e tre mesi di reclusione, ridotto per il rito a dieci mesi, operato dalla Corte di appello di Napoli per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di ricettazione di un'autovettura, giudicato con sentenza del Tribunale di Roma del 16 febbraio 2017 (irrevocabile il 17 marzo 2017), sarebbe eccessivamente severo, in quanto sproporzionato rispetto all'aumento ben più lieve operato per l'altro reato satellite (il porto illegale di cui al capo E della rubrica) e agli aumenti disposti per altri imputati in misura estremamente mite. Inoltre, ci si duole in ricorso che l'aumento di pena nella misura di quattro mesi e quindici giorni di reclusione operato per il delitto di cui al capo E) si ponga in palese contraddizione con l'aumento di pena applicato, per lo stesso episodio delittuoso, a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in quanto stabilito nella misura di soli due mesi di reclusione (p. 53 sentenza). Tale disparità di trattamento sarebbe ingiustificata e irragionevole, stante l'assoluta sovrapponibilità delle condotte realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Verranno esaminate per prime le posizioni dei ricorrenti che hanno presentato censure esclusivamente afferenti al trattamento sanzionatorio: si tratta degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. L'esame dei ricorsi è preceduto da un sintetico richiamo ai principi fissati da questa Corte in argomento. 1.1. Si inizia col ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). Non è, quindi, necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 1.2. Va, poi, rammentato che, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (fra molte, tra le più recenti, Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693). Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità - in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - adempie all'obbligo di motivare sul punto (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209943). Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986). È stato, anche, affermato che la "giovane età" dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento sec:ondo le norme del buon vivere civile (Sez. 2, n. 11985 del 4/2/2020, P.G. in proc. Gismondo, Rv. 278633). È stato, infine, precisato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (v. la recente Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA] alias "Cuppino", Rv. 281217). 1.3. Alla luce degli esposti criteri, i ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La difesa del ricorrente reitera censure già formulate in appello sul diniego delle attenuanti generiche, insistendo nel dolersi che il giudice di merito non abbia tenuto conto dell'incensuratezza e della giovane età dell'imputato. Non sviluppa, tuttavia, alcuna critica specifica sull'iter argomentativo seguito, sul punto, dalla Corte territoriale, la quale ha correttamente sottolineato, da un lato, l'assenza di qualsivoglia elemento positivo capace di giustificare il riconoscimento dell'invocato beneficio, e dall'altro, ha precisato che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi incensurato, essendo gravato da un, seppur modesto, precedente per reato contravvenzionale, e, quantp alla "giovane età", che l'imputato, all'epoca dei fatti, non era appena maggiorenne, ma "abbondantemente ultraventenne" (il ricorrente è nato nel 1991, i fatti risultano commessi negli anni 2016-2017). A fronte di una deduzione difensiva che avrebbe preteso di valorizzare il dato della giovane età, di per sé considerato, in contrasto con l'orientamento di legittimità richiamato, la Corte di appello ha ragionevolmente escluso che l'età dell'imputato potesse giustificare condotte che, per la loro gravità e durata nel tempo, risultavano eloquentemente indicative di un'allarmante capacità a delinquere. Del tutto generica è la censura sull'eccessività della pena, che, peraltro, neppure si confronta con la parte della motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio, nella quale i giudici del gravame hanno rilevato come la pena-base inflitta al ricorrente per il reato di associazione mafiosa armata (dodici anni di reclusione) di cui al capo A) corrispondesse al minimo edittale previsto dalla cornice sanzionatoria da applicarsi ratione temporis in forza della legge 27 maggio 2015, n. 69 e che gli aumenti apportati ex art. 81, cpv., cod. pen. per ben sette reati-satellite fossero stati contenuti in due anni di reclusione complessivi. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. È, come il precedente, ripetitivo di motivi di gravame già adeguatamente confutati. Quanto alla mancata riduzione di pena nella massima ampiezza in virtù della concessione dell'attenuante speciale della "dissociazione attuosa" di cui all'art. 8 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la Corte di appello di Napoli ha spiegato, in modo aderente agli atti, che il [OSCURATO:PERSONA] iniziò il suo percorso collaborativo quando il presente procedimento era già in corso (infatti, il primo verbale di interrogatorio, reso in data 17 aprile 2018, seguì all'arresto dell'imputato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per i fatti delittuosi in esame) ed erano, quindi, già stati raccolti, sia da fonti dichiarative (i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e MARFE') che dall'attività tecnica di captazione, addirittura iniziata due anni prima dell'arresto del ricorrente, "imponenti elementi sia riguardo alle sue responsabilità sia riguardo alla responsabilità degli altri imputati". A fronte di tale affermazione, sostenuta da tutti gli atti di causa, la difesa del ricorrente oppone censure meramente assertive e di merito, sostenendo, in modo apodittico oltre che disancorato dalla realtà processuale, che, prima delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], erano stati acquisiti "solo" gravi indizi di colpevolezza e che il suo contributo probatorio era stato decisivo. Il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dalla Corte di merito, in primo luogo, in conformità al principio, affermato da questa Corte, secondo il quale gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non possono essere utilizzati per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 43890 del 21/6/2017, Aruta e altri, Rv. 271099). In secondo luogo, il diniego è stato fondato sulla considerazione dell'assenza di ulteriori elementi positivi da valorizzare oltre alla collaborazione, tenuto conto della estrema gravità dei fatti oggetto del processo e del precedente penale per furto aggravato documentato a carico dell'imputato; elementi, questi ultimi, più che sufficienti per fondare in modo ragionevole il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Nel ricorso tale motivazione non viene specificamente contrastata (se non con un inconferente e non autosufficiente riferimento al fatto che, nel giudizio di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora incensurato), essendo viceversa contestata una supposta diversità di trattamento che il ricorrente avrebbe subìto rispetto ai coimputati ai quali erano state concesse le attenuanti generiche "solo" per aver rinunciato ai motivi di appello.Va ricordato, sul punto, che, in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/2/2022, Palladino, Rv. 282839). Si è precisato, in particolare, che non costituisce un indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbiano definito la loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio risponde ad una finalità deflattiva di cui non è irragionevole tener conto nella modulazione del trattamento punitivo (Sez. 6, n. 21019 del 18/5/2021, P., Rv. 281508). Tale ultimo principio, applicabile per identità di ratio anche al caso, come quello di specie, di rinuncia ai motivi di appello non consacrata nelle forme di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., rende palese l'infondatezza anche dell'ultima censura formulata in ricorso. In conclusione, i ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili, dal che consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il suo unico motivo, con il quale deduce la reformatio in peius, è infondato in diritto. Occorre premettere che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma 4, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/9/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066; tra le più recenti pronunce conformi delle sezioni semplici, v. Sez. 3, n. 24860 del 26/4/2021, M., Rv. 281428). Diversamente, Sez. U, n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660, ha affermato che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione. Nel caso in esame, il giudice di primo grado, non avendo riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, era partito, nel calcolo della pena, dalla fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., comma quarto, cod. pen., ossia dall'ipotesi aggravata dell'associazione "armata", applicando il minimo edittale vigente (all'epoca dei fatti e tuttora) di dodici anni di reclusione.La Corte di appello, viceversa, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza alla citata aggravante, sicché, nel calcolo della pena, è partito dall'ipotesi base, risultante dalla elisione delle circostanze, discostandosi di soli sei mesi dal minimo edittale di dieci anni di reclusione per il ruolo di primo piano svolto dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'associazione (come killer e protagonista delle cosiddette "stese") e per la corposa biografia criminale documentata a suo carico. Il difensore del ricorrente sostiene che la Corte di merito abbia violato il divieto della reformatio in peius poiché, come il primo giudice, sarebbe dovuta partire dal minimo edittale. La tesi è infondata, poiché non tiene conto della non sovrapponibilità delle due cornici sanzionatorie su cui hanno operato i giudici di merito. Ed invero, quella affrontata dai giudici dell'appello è risultata modificata, rispetto a quella del precedente grado di giudizio, a causa della diversa incidenza degli elementi circostanziali: in primo grado, costituiti solo da una circostanza aggravante; in secondo grado, costituiti dalla concorrenza di aggravante e attenuanti generiche, valutate in termini di equivalenza, così da essere "neutralizzate". L'ipotesi "base" sulla quale i giudici si sono confrontati e dalla quale sono partiti per il computo della pena da determinare, pertanto, non può ritenersi la stessa, sicché i giudici dell'appello non potevano sentirsi vincolati a uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza, attestandosi sul minimo edittale: proprio perché, per l'appunto, nell'un caso il minimo edittale corrispondeva all'ipotesi aggravata di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., che, quindi, richiedeva una determinata risposta sanzionatoria, e, nell'altro caso, corrispondeva all'ipotesi base "depurata" dalle circostanze, che richiedeva, a sua volta, un'adeguata risposta sanzionatoria. Tra l'altro, il minimo discostamento dal minimo edittale è stato correttamente motivato dalla Corte distrettuale nei termini prima riportati. Va, da ultimo, ricordato che il disposto di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. prevede che "In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessivamente irrogata è corrispondentemente diminuita". Considerato che l'[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello ha beneficiato di una riduzione di pena di un anno rispetto al giudizio di primo grado (sette anni a fronte degli otto inflitti dal G.i.p.), la citata disposizione non può ritenersi violata neppure sotto questo profilo. In conclusione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. I primi tre motivi di ricorso sono infondati. 5.1. Il primo motivo (pretesa violazione del ne bis in idem) è del tutto coincidente con l'analogo motivo proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: valgono, pertanto, per illustrarne l'infondatezza, le considerazioni già svolte dal Collegio con riferimento alla posizione del coimputato. 5.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza del reato di porto illegale di arma comune da sparo di cui al capo E) della rubrica. Ricorda la Corte di appello (pag. 63 della sentenza impugnata) che l'arma oggetto d'imputazione venne materialmente rinvenuta in una borsa portata a tracolla da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale viaggiava, come passeggero, a bordo di uno scooter condotto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; insieme viaggiavano anche altri tre motocicli, con a bordo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che stava da solo), Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo venne visto dagli operanti consegnare a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la borsa che risulterà contenere l'arma in questione. Subito dopo la consegna, il gruppo si mise in moto all'unisono, su ordine di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per essere fermato, poco dopo, dagli operanti, non prima di un tentativo di fuga posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (con il suo mezzo), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (a bordo di altro mezzo). Per quanto l'odierno ricorrente non fosse mai entrato fisicamenl:e in contatto con l'arma poi rinvenuta, ad avviso della Corte partenopea egli doveva, comunque, rispondere a titolo di concorso morale nel porto attribuibile, sul piano materiale, al [OSCURATO:PERSONA], in quanto, sia per quanto dichiarato sul punto dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (pag. 428 della sentenza di primo grado), direttamente coinvolto nei fatti, sia per come si sviluppò l'azione, in un unico contesto di tempo e di luogo, in appoggio e di scorta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che rivestiva un ruolo apicale all'interno del clan), sia per l'estremo tentativo di fuga posto in essere, tra gli altri, proprio da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi provata la consapevolezza, in capo a quest'ultimo, del porto della Beretta; così operando, il ricorrente aveva, infatti, fornito un contributo concorsuale al delitto materialmente commesso dal [OSCURATO:PERSONA], quanto meno rafforzandone il proposito criminoso e il senso di sicurezza e di fiducia derivante dal servizio di scorta assicuratogli dai correi. L'approdo cui è pervenuta la Corte di merito è pienamente conforme all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale "la disciplina del concorso di persone nel reato esige in ciascuno degli agenti l'elemento psichico del reato che si commette e la coscienza della partecipazione altrui, ma non il compimento, da parte di ognuno, dell'attività materiale in cui si estrinseca l'azione; sicché il concorso nella detenzione e/o nel porto di armi non richiede affatto che ciascuno dei partecipanti sia in materiale contatto con la cosa (Sez. 1, n. 8389 del 7/7/1992, Rendina ed altri, Rv. 191453)". La tesi difensiva, riproposta in ricorso, secondo cui, per potersi reputare integrato il reato di porto abusivo di arma comune da sparo, sarebbe necessaria la disponibilità materiale dell'arma in capo all'imputato, non essendo sufficiente la mera consapevolezza del porto materiale altrui, non può, per quanto detto, che essere disattesa.5.3. Altrettanto infondato, e per le stesse ragioni esposte nel motivo che precede, è il motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. (associazione "armata"). Infatti, la difesa del ricorrente insiste nel sostenere essere necessaria, per la compiuta integrazione della circostanza de qua, la materiale disponibilità di armi in capo all'imputato. Trascura di considerare, tale prospettazione,, la costante lezione di questa Corte, secondo la quale, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale (colpa) assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (fra molte, Sez. 2, n. 50714 del 7/11/2019, Caputo, Rv. 298010). Conforme alla ricordata linea ermeneutica è la soluzione argomentata dalla Corte territoriale, che, nel ravvisare la prova della sussistenza dell'aggravante (anche) a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente valorizzato sia le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a proposito delle cosiddette "stese" eseguite dai sodali (con armi) sia la contestazione di reati-fine (come, appunto, il capo E, coinvolgente il ricorrente, ma anche i capi C ed I della rubrica) afferenti alla disponibilità di armi da parte dell'associazione criminale. 5.4. È, viceversa, fondato il quarto ed ultimo motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzionatorio. Le censure attinenti agli aumenti operati per la continuazione con i reati-satellite colgono nel segno. Quanto alla continuazione "interna" con il reato di porto illegale di arma comune da sparo di cui al capo E), la Corte non ha dato conto della sperequazione sanzionatoria operata fra due posizioni del tutto sovrapponibili, ossia quelle di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], concorrenti nel medesimo reato. Per il primo, è stato operato un aumento di due mesi di reclusione; per il secondo, la frazione di aumento è stata applicata nella superiore misura di quattro mesi e quindici giorni di reclusione. Data l'assoluta coincidenza delle due posizioni, i giudici dell'appello avrebbero dovuto dare adeguatamente conto del differente trattamento sanzionatorio operato sul punto. Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alla continuazione "esterna" con il reato di ricettazione (di un'autovettura) giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 16 febbraio 2017, irrevocabile il 17 marzo 2017. Ed invero, nella comparazione del trattamento sanzionatorio applicato ex art. 81 cod. pen. tra i due reati-satellite di porto di arma comune da sparo (capo E) e di ricettazione, solo il primo dei quali, fra l'altro, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non ha spiegato la Corte partenopea per quale ragione, per il secondo, è stato operato un aumento nella misura di più del doppio della frazione di aumento di pena irrogata per l'altro (un anno e tre mesi di reclusione rispetto a quattro mesi e quindici giorni). Per tali carenze motivazionali, limitate, come detto, agli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà a colmare le lacune rilevate. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], nel resto, va rigettato. 6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso, concernente l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali autorizzate, in altro procedimento, con decreto n. 4508/2015 R.R. ed eseguite presso l'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] (Patrizio)/[OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione della difesa del ricorrente, con il decreto de quo, il G.i.p. del Tribunale di Napoli autorizzò l'intercettazione di conversazioni tra presenti sulla base dei presupposti di cui all'art. 13 dl. n. 152/91, pur non riguardando le finalità d'indagine un delitto riconducibile alla categoria della "criminalità organizzata": invero, le indagini, contro ignoti, inerivano a un omicidio aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91 (e ai connessi reati in materia di armi, anch'essi aggravati dall'art. 7 citato), che, alla luce dei principi più volte espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non era/erano qualificabile/i come delitto/i di "criminalità organizzata". Pertanto, il G.i.p. avrebbe dovuto autorizzare le intercettazioni sulla base dei presupposti ordinari previsti dagli artt. 266 e 267 cod. proc. pen., presupposti che, nella specie, non sussistevano (atteso che i gravi indizi di reato riposavano su dichiarazioni di fonti confidenziali). 6.2. Nel respingere l'eccezione processuale, la Corte di appello di Napoli, richiamata Sez. U, n. 26889 del 28/4/2016, Scurato, Rv. 266906, ha affermato che "il [OSCURATO:PERSONA] ha dato [...] per scontato che i reati elencati nell'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. rientrino nella categoria dei reati di criminalità organizzata, ritenendo inoltre necessario estendere tale qualificazione a tutti i reati associativi tou court" (pag. 36 della sentenza impugnata). Soggiunge la Corte di merito che l'ipotizzato contrasto della richiamata pronuncia con la precedente Sez. U, n. 37501 del 15/7/2010, Donadio, Rv. 247994, circa ciò che è da intendersi per reati di criminalità organizzata (sul punto, la sentenza "Donadio" aveva ritenuto "ininfluente" che nel caso di specie fosse stato contestato un reato aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/91), senza una confutazione ragionata della precedente decisione, finiva per essere una critica mossa dalla difesa alla motivazione della "Scurato" che, tuttavia, avrebbe dovuto essere eventualmente analizzata dalla stessa Suprema Corte ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.6.3. L'impostazione seguita dai giudici di merito è errata in diritto, poiché, in primo luogo, allude a un contrasto giurisprudenziale che, a ben vedere, non è dato rilevare. Per togliersi ogni dubbio al riguardo è sufficiente leggere proprio alcuni brani della sentenza Sez. U, Scurato, nella parte concernente la ricognizione del significato attribuito dalla giurisprudenza alla nozione di "delitti di criminalità organizzata", che si reputa utile riportare integralmente per una migliore comprensione (si tratta dei paragrafi 13 e 14 della decisione). «13. La giurisprudenza, almeno inizialmente, è sembrata propendere per l'indirizzo che riconduceva la locuzione "criminalità organizzata" all'analitica individuazione delle fattispecie dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., o dell'art. 372, comma 1-bis, cod. proc. pen., ovvero dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Ben presto, però, si è orientata per una diversa opzione Thterpretativa, che si è affermata come prevalente e che adotta un approccio "teleologico" o "finalistico", secondo il quale il significato dell'espressione "criminalità organizzata" deve essere individuato avendo riguardo alle finalità specifiche della singola disciplina che deroga alle regole processuali generali. Esula dall'area dei delitti di criminalità organizzata il mero concorso di persone nel reato, pur se caratterizzato da un'attività di organizzazione di risorse materiali ed umane, con rilievo predominante rispetto all'apporto dei singoli concorrenti. È stata accolta, dunque, una nozione ampia di "delitti di crimThalità organizzata", che valorizza le finalità perseguite dalla norma, le quali mirano a riconoscere uno strumento efficace di repressione di reati più gravi. Sono ricomprese in detta categoria, pertanto, attività criminose eterogenee, purché realizzate da una pluralità di soggetti, i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. Ad essa non sono riconducibili solo i reati di criminalità mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo. È sufficiente la costituzione di un apparato organizzativo, la cui struttura assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti. Seppur in tema di mancata sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, le Sezioni Unite hanno affermato che la nozione di "reati di criminalità organizzata" identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e quelli associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione (Sez. U, n. 17706 del 22/3/2005,, Petrarca, Rv. 230895). In tale decisione, la Corte ha avvertito che «a fronte della univocità di definizione della nozione "criminalità organizzata" prospettata nella riflessione socio-criminologica, è evidente, invece, l'assenza di una nozione giuridica unitaria, poiché questa si rinviene in contesti normativi diversificati e non sempre utili sul piano delle esigenze ermeneutiche specifiche»; ha poi rilevato che, in relazione alla questione dei termini processuali, «il riferimento ad una ratio esclusiva di "contrasto alla criminalità mafiosa", dedotta dalla genesi del d.l. n. 306 del 1992, è riduttivo e non trova riscontro lessicale nel testo dell'art. 21-bis, che ben avrebbe potuto (più semplicemente) limitarsi ad escludere la sospendibilità dei procedimenti con riferimento a quella nozione di "associazione di tipo mafioso"», Il reato associativo comune è stato individuato come paradigma per la definizione della nozione in esame; è stata reputata condizione sufficiente e necessaria, ai fini dell'integrazione di una fattispecie di criminalità organizzata, la sussistenza del requisito della stabile organizzazione programmaticamente ispirata alla commissione di più reati, «e ciò in considerazione del particolare allarme sociale che qualsiasi struttura associativa criminale suscita nell'opinione pubblica». 14. Orbene, all'esito dell'analisi del complesso e variegato panorama offerto dalla giurisprudenza e dalla dottrina circa la nozione di "criminalità organizzata", si ritiene di dover confermare quella precisata con la richiamata decisione delle Sezioni Unite, perché consente di cogliere l'essenza di un delitto di "criminalità organizzata" e nel contempo di ricomprendere tutti í suoi molteplici aspetti, nell'ottica riconducibile alla ratio che ha ispirato gli interventi del legislatore in materia, tesi a contrastare nel modo più efficace quei reati che - per la struttura organizzativa che presuppongono e per le finalità perseguite - costituiscono fenomeni di elevata pericolosità sociale. Principio confermato ancora di recente dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che per procedimento di criminalità organizzata deve intendersi «quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati» (Sez. U, n. 37501 del 15/7/2010, Donadio, Rv. 247994)». Dopo aver argomentato in ordine alla sintonia dei principi affermati con la normativa sovranazionale e la giurisprudenza europea, Sez. U, Scurato perviene, conclusivamente, ad enunciare il seguente principio di diritto quanto alla nozione di reati di criminalità organizzata: "Per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato». 6.4. Dalla lineare esposizione di Sez. U, Scurato, si evince, in primo luogo, che essa si pone in linea di assoluta continuità con le precedenti Sez. U, Petrarca (del 22/3/2005) e Sez. U, Donadio (del 15/7/2010), sicché in alcun modo tra esse può profilarsi un contrasto, come affermato, seppure in chiave ipotetica, dalla Corte di appello di Napoli. Se si esaminano con attenzione le menzionate decisioni, si può individuare il loro denominatore comune, costituito dalla tendenza a ricondurre nel perimetro della nozione di delitti di "criminalità organizzata", non solo i reati di criminalità mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo e, in particolare, il reato associativo comune ex art. 416 cod. pen. individuato, non a caso, come "paradigma" per la definizione della nozione in esame.Indefettibile, quindi, per integrare la nozione di delitti di "criminalità organizzata", è la contestazione di una fattispecie associativa, anche comune, con la sola esclusione del concorso di persone nel reato. Solo tenendo conto di tutto l'impianto argomentativo di Sez. U, Scurato, dunque, può correttamente interpretarsi il riferimento, contenuto nella parte enunciativa del principio di diritto, ai delitti "elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.", che la Corte di merito ha interpretato, erroneamente, nel suo significato "letterale", senza correlarlo al più ampio contesto argomentativo della decisione. Ed invero, potendo farsi rientrare nella nozione di delitti di "criminalità organizzata" solo fattispecie criminose associative, comuni e non, è evidente che il ric:hiamo ai delitti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. non può che intendersi riferito ai delitti associativi annoverati in quell'elenco, e non, anche, ai delitti non associativi, per quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod, pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal suddetto articolo. Tale conclusione, del resto, è puntualmente asseverata da un illuminante passaggio di Sez. U, Donadio, chiamate ad affrontare, ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per i procedimenti di criminalità organizzata, il caso - come quello di specie - di un indagato per omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/91. Nel ribadire quanto affermato da Sez. U, Petrarca, nel senso di doversi riferire il concetto di "criminalità organizzata" a ogni delitto associativo, correlato alle attività criminose più diverse, ideate da una pluralità di soggetti che, a tal fine, abbiano costituito un apparato organizzativo, Sez. U, Donadio, precisano che un reato che non presenti elementi strutturali di tal fatta (ovvero una stabile organizzazione programrnaticamente ispirata alla commissione di più reati), pur se caratterizzato da un "metodo" idoneo a evocare dati comportamentali propri della criminalità mafiosa o pur se realizzato da un soggetto mosso dalla finalità di agevolazione di organismi mafiosi, non è, di per sé, un reato "di criminalità organizzata". 4 D'altro canto - precisano, ulteriormente, Sez. U, Donadio, con argomento che pare estensibile anche in materia di intercettazioni per analogia di ratio - non conta, in assoluto, la situazione specifica del singolo indagato, ma la sua collocazione nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata in cui a taluno degli indagati siano state mosse contestazioni di tipo associativo. 6.5. In base alla esposta ricognizione giurisprudenziale sulla corretta nozione di delitti di "criminalità organizzata", deve ritenersi che la Corte di appello di Napoli sia incorsa, nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sollevata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], in un duplice errore di diritto: a) in primo luogo, per aver ravvisato un insussistente contrasto tra Sez. U, Scurato, e Sez. U, Donadio, a proposito della nozione di delitti di "criminalità organizzata", viceversa (/> declinata allo stesso modo nelle due decisioni (e nella precedente Sez. U, Petrarca) nei termini sopra precisati; b) in secondo luogo, e soprattutto, per avere erroneamente interpretato il principio di diritto enunciato da Sez. U, Scurato, nel senso di ritenere ricompresi, nella categoria dei delitti di "criminalità organizzata", tutti i delitti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. (e, quindi, per quel che qui rileva, tutti i delitti, ancorché non associativi, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal suddetto articolo), anziché solo i delitti di tipo associativo annoverati in quell'elenco. Il secondo degli errori di diritto evidenziati ha, inevitabilmente, determinato un errato approccio valutativo rispetto ai presupposti di legittimità del decreto autorizzativo n. 4508/15 R.R. emesso in data 15 dicembre 2015 dal G.i.p. del Tribunale di Napoii, con riferimento all'art. 13 di. n. 152/91, in quanto ha indotto la Corte di merito ad apprezzEirne la legittimità solo in considerazione della qualificazione dei delitti oggetto di indagini (omicidio e reati di detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo, aggravati dall'art. 7 dl. n. 152/91) come delitti di "criminalità organizzata", in quanto inseriti nel catalogo previsto dall'art. 51, commi 3-bis e 3- quater, cod. proc. pen. 6.6. Gli errori ermeneutici rilevati impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che sarà chiamata a verificare: a) se, alla luce della corretta interpretazione della nozione di delitti di "criminalità organizzata", come chiarita dalle concordi decisioni delle Sezioni Unite richiamate (Petrarca, Donadio e Scurato) e ribadita nella presente sentenza, esaminati gli atti prodromici alla emissione del decreto autorizzativo n. 4508/15 del G.i.p. di Napoli e il decreto stesso, possa ritenersi, nonostante la mera contestazione dei reati di omicidio e in materia di armi aggravati ex art. 7 d.l. n. 152/91 di per sé non consenta la loro riconducibilità a quella nozione, che le indagini tecniche da autorizzare avessero, comunque, ad oggetto un "procedimento di criminalità organizzata" nei termini chiariti da Sez. U, Donadio e prima sintetizzati; b) in caso di non qualificabilità del procedimento in questione come di "criminalità organizzata", se sia possibile reputare adeguatamente motivato il citato decreto autorizzativo del G.i.p. alla luce dei diversi presupposti di cui agli artt. 266 e 267 .cod. proc. pen., previsti per le situazioni "ordinarie". Le ulteriori censure, che investono la interpretazione delle conversazioni intercettate, la riqualificazione giuridica del fatto e il diniego delle attenuanti generiche, restano assorbite, ma non precluse. 7. Vincenzo [OSCURATO:PERSONA]. Quale concorrente della [OSCURATO:PERSONA] nel reato associativo di cui al capo A), beneficia, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., dell'effetto estensivo della impugnazion proposta dalla coimputata sulla inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto non fondata su motivi esclusivamente personali (fra molte, Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226). Anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che sarà chiamata ad effettuare le verifiche già indicate a proposito dell'altra ricorrente. Tuttavia, nel caso in cui dovesse confermare l'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate, ritiene il Collegio che il giudice del rinvio dovrà procedere (anche) a rivalutare la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], su cui si impernia, in modo preponderante, l'affermazione di responsabilità dei giudici di merito (fungendo le conversazioni, secondo l'apprezzamento della sentenza impugnata, solo quali elementi di risc:ontro delle dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA]). Sotto il profilo della illogicità della valutazione della intrinseca attendibilità del narrato del collaborante da parte della Corte territoriale, la censura difensiva si reputa, infatti, fondata. Ricordato che, con riguardo alla chiamata in correità, il giudizio di attendibilità intrinseca deve essere operato in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza e della spontaneità (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina ed altri, Rv. 255143-01), si osserva che la Corte di appello di Napoli ha ritenuto dimostrata, anzi, rafforzata, l'attendibilità intrinseca del [OSCURATO:PERSONA] dal numero di episodi specifici, che hanno visto coinvolto il [OSCURATO:PERSONA], che il propalante è stato in grado di riferire. Tuttavia, essendo tali episodi, in tesi, dimostrativi della intraneità del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione investigata, l'attendibilità del racconto degli stessi - che promana solamente dal [OSCURATO:PERSONA] - non poteva che essere apprezzata attraverso l'indicazione dei riscontri "individualizzanti", ossia di quelle ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato ai fatti di cui è stato accusato dal chiamante (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G. in proc. Andreotti ed altro, Rv. 226090-01). Mentre, nella sentenza impugnata, non risultano illustrati riscontri di sorta sugli episodi specifici narrati dal [OSCURATO:PERSONA] (tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] COMUNE; tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; esplosione di colpi di arma da fuoco ai danni della pasticceria "Poppella"; aggressione in danno di Giuseppe BOCCACCIARI presso il cinema UCI di Casoria; "stesa" ai danni del gruppo "Sequino"). L'attendibilità del racconto del collaborante poteva, perciò, essere apprezzata, valorizzando gli indicatori della specificità, coerenza, costanza e spontaneità, con esclusivo riguardo al suo personale coinvolgimento negli episodi delittuosi riferiti, ma non anche del coinvolgimento negli episodi medesimi del [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale non risultano indicati in motivazione - come avrebbero dovuto - gli elementi individualizzanti di riscontro. Anche sotto questo profilo, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rivalutazione della chiamata di correo del [OSCURATO:PERSONA], da parte del giudice del rinvio prima indicato, secondo i principi enunciati. Le ulteriori censure restano assorbite. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissib