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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10247/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I BENI CULTURALIDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G.

N. 18326/2021ha pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18326/2021 R.G., propostoComunità Ebraica di Ferrara, con sede in Ferrara, in personadel presidente della giunta comunitaria pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inBologna, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Ferrara, in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Emilia – Romagna il 20 aprile 2021, n.560/7/2021;Numero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 25 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per l’Emilia – Romagna il 20 aprile 2021, n.560/7/2021, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 4484/2014,3272/2015 e 1770/2010 da parte del Comune di Ferrara per ilparziale versamento dell’ICI relativa agli anni 2009, 2010 e2011, con riguardo ad immobili siti in Ferrara, dei quali essaera proprietaria, a seguito del disconoscimentodell’agevolazione prevista per i beni d’interesse artistico,storico, archeologico o etnoantropologico dall’art. 2, comma 5,del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, «in ragione della mancatadimostrazione del completamento dell’iter di verificadell’interesse culturale», ha rigettato – all’esito della relativariunione per connessione - gli appelli proposti dalla medesimanei confronti del Comune di Ferrara avverso le sentenzedepositate dalla Commissione tributaria provinciale di Ferraracon i nn. 18/02/2017, 169/02/2017 e 227/02/2017,compensando tra le parti le spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure– che avevano respinto i ricorsi originari della contribuente -sul rilievo che la medesima non avesse documentatol’imposizione del vincolo storico-artistico su ciascun immobile.3.

Il Comune di Ferrara è rimasto intimato.4.

Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto il rinvioa nuovo ruolo per consentire la definizione transattiva dellaNumero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026causa (postulante la preliminare verifica dell’interesse culturaledegli immobili accertati, per una parte dei quali sono pervenutiquattro decreti di conferma del vincolo storico-artistico), chenon risulta essersi perfezionata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a due motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere incorso ilgiudice di appello in ultra-petizione, avendo «autonomamenteindividuato una causa petendi difforme ed estranea – ossial’agevolazione ICI garantita agli immobili destinati a fini di culto– rispetto a quella proposta dalla Ricorrente».2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 A dire della ricorrente: «Come può evincersi dagli atti deidue gradi di giudizio precedenti, contenuti nel fascicolo d’ufficiola Ricorrente, sin dagli originari ricorsi avverso gli avvisi diaccertamento ICI emessi dal Comune di Ferrara per gli anni2009-2010 e 2011, successivamente riuniti in fase di gravame,ha addotto a motivo della richiesta di annullamento degli stessil’integrazione della presunzione di interesse culturale degliimmobili accertati e, conseguentemente, la particolarità dellafattispecie in esame, in termini soggettivi ed oggettivi: nel casodi specie, i beni assoggettati ad accertamento sono beni checompongono lo storico “ghetto ebraico” all’interno della città di42/2004, in quanto di proprietà di persona giuridica privatasenza fine di lucro e aventi interesse culturale (definito in attidi primo e secondo grado dalla Ricorrente anche come “VincoloStorico”)».Numero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/20262.3 Per costante giurisprudenza di questa Corte, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridicai fatti e gli atti che formano oggetto della contestazioneincontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi,sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi difatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra"petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando glielementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emettaun provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vitadiverso da quello conteso (petitum mediato), cosìpronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fattevalere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229;Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn.10897 e 10905; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992;Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2024, n. 22234; Cass., Sez. Trib.,21 febbraio 2025, n. 4625).Ciò in coerenza col principio per cui, in tema di contenziosotributario, il giudice tributario deve limitarsi a verificare lalegittimità dell'operato dell'ente impositore senza effettuareuna diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suoesame, pena il vizio di ultrapetizione, essendo precluso algiudicante il potere amministrativo tributario sostanzialespettante all'ente impositore, mediante l'accoglimento [maanche il rigetto] della domanda basato su ragioni diverse daquelle addotte dal contribuente sulla scorta della pretesaazionata dall'ente impositore (Cass., Sez. , 24 gennaio 2018,n. 1731; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2019, n. 20946; Cass., Sez.5^, 20 febbraio 2020, n. 4395; Cass., Sez. 6^-5, 28 novembreNumero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/20262022, n. 34917; Cass., Sez. Trib., 18 settembre 2023, n.26686).Dunque, i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivoo riscossivo si configurano come causae petendi della correlatadomanda di annullamento, sicché incorre nel vizio di extra oultrapetizione il giudice adito che ne dichiari [o meno] la nullitàsulla base di motivi non dedotti dalle parte interessata (Cass.,Sez. 6^-5, 6 aprile 2017, n. 9020; Cass., Sez. 5^, 27 luglio2018, n. 20003; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2020, n. 13490; Cass.,Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21491; Cass., Sez. Trib., 13 luglio2023, n. 20185).2.4 Secondo il giudice di appello: «L’accertamentodell’interesse storico-artistico degli immobili di proprietà dellaComunità Ebraica di Ferrara venne effettuato dallaSoprintendenza per i beni ambientali ed architettonici diRavenna negli anni 1993, 1994 e 1995 ed è desumibile anchein atti depositati presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Ferrara oraAgenzia del Territorio di Ferrara e presso la Soprintendenzastessa».Nel prosieguo, la sentenza impugnata richiama ex abrupto ladisciplina agevolativa per gli edifici adibiti all’esercizio del cultoda parte di enti religiosi, escludendone l’applicabilità perl’accertata insussistenza della destinazione cultuale, mal’esenzione in parola non è stata mai invocata dallacontribuente (che ha versato l’imposta in misura insufficientesecondo l’ente impositore) e, in ogni caso, la destinazione alculto non è prevista per usufruire della riduzione riservata aibeni soggetti a vincolo storico-artistico.Invero, a suo dire: «Dunque, dall'esame delta documentazionein atti non si rinvengono elementi idonei a giustificare inmaniera inequivocabile l'esenzione degli immobiliNumero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026dall'applicazione dell'imposta, giusto quanto previsto dall'art.7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 504/92 "fabbricati destinatiesclusivamente all'esercizio del culto".

Ora, se è vero che lepratiche religiose ebraiche possono essere svolte anche inluoghi non propriamente dedicati al culto ma anche condestinazione assistenziale e culturale, tuttavia talericonoscimento non ·può escludere, in ogni caso, l'obbligo incapo al Contribuente di dimostrare che anche altri locali sonodestinati a tale uso (es, negozi, asili, case di riposo).

Lasemplice ed enunciata dichiarazione di destinazione a fini diculto, assistenziali e culturali degli immobili, priva di specificiriferimenti probatori, non legittima il riconoscimentodell'esenzione dall'imposta.[OSCURATO:PERSONA], nell’esprimere le proprie valutazioni come testériportate e nel trarre le proprie conclusioni, si è fatto persuasoanche di quanto deciso dalla CTR Veneto con la sentenza n.480/2019 e, soprattutto, dall’ordinanza della S.C. n.11079/2019.

Allo stesso modo, La Corte si è espressa, inordine all'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,comma 1, lett. i), nel senso che l’esenzione per esserericonosciuta "esige la duplice condizione ... dell'utilizzazionediretta degli immobili da parte dell'ente possessore edell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che nonsiano produttive di reddito" (cfr. sent. 34601/2019)».2.5 Nella specie, il giudice di appello non ha rispettato ilprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,decidendo su questione estranea al thema decidendumdelineato nel ricorso originario dallo stesso contribuente.

Percui, essa ha pronunciato sul punto ultra petita, non essendostata invocata l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett.b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ma soltanto laNumero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026riduzione prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 1993, n. 75.3.

Con il secondo motivo, si denuncia falsa applicazione, ed inparticolare errata interpretazione, del combinato disposto degliart. 10, commi 1 e 12, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42(“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), rispetto all'agevolazioneprevista per l’ICI dall'art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993,n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo1993, n. 75, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudicedi appello che il riconoscimento della riduzione della baseimponibile (individuata nel valore risultante dall’applicazionealla rendita - determinata mediante l'applicazione della tariffad'estimo di minore ammontare tra quelle previste per leabitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato -dei moltiplicatori previsti dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504) dipendesse dall’imposizione del vincolostorico-artistico.3.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Il giudice di appello si è pronunciato sul motivo di gravame,nel senso di escludere l’agevolazione a causa della carenteimposizione del vincolo storico-artistico, avendo riscontratol’incompletezza del procedimento amministrativo, che non erasfociato nel provvedimento finale.A suo dire: «L’impugnata sentenza ha stabilito che la merasussistenza delle condizioni ope legis non [costituisce]elemento tecnico-giuridico sufficiente per usufruire del calcoloagevolato dell'ICI.

La costituzione del vincolo storico artistico èdisciplinata dal D.lgs. 42/2004 ed in particolare dagli artt. 12,Numero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/202614 e

15. Nulla è stato documentato quanto all'iter di verifica equanto agli esiti favorevoli per la Contribuenza.

La stessaSoprintendenza, il 16.6.2016, implicitamente edespressamente per altro verso, ha confermato che l'iter intesoall’ottenimento della tutela storica non è stato completato - ocomunque in tal senso qui documentato - e, quindi, la Partericorrente in primo grado, e qui Appellante, non può usufruiredell'agevolazione di cui al comma 5, art. 2, D.L 16/93».Quindi, la Commissione tributaria regionale ha rigettatol’appello per insussistenza del requisito imprescindibile perbeneficiare dell’agevolazione, cioè la costituzione del vincolostorico-artistico.3.3 Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in temadi ICI, il regime agevolativo, previsto dall'art. 2, comma 5, deld.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobili di proprietàprivata riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensidell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (“Tutela dellecose d'interesse artistico o storico”), si applica soltanto a fardata dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo,che ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva (Cass.,Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6636; Cass., Sez. 5^, 7 giugno2021, n. 15745; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, n. 20585;Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2025, n. 12900).Con riguardo, poi, all’IMU, l’art. 13, comma 3, lett. a), del d.l.6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, ha riconosciuto la riduzionedella base imponibile nella misura del 50% «per i fabbricati diinteresse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» (c.d.

“Codicedei beni culturali e paesaggistici”).Numero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026Quest’ultima disposizione individua la categoria dei «beniculturali», tra i quali sono comprese (comma 3, lett. a) «le coseimmobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1»(vale a dire, diversi dallo Stato, dalle Regioni, dagli altri entipubblici territoriali, nonché da ogni altro ente ed istitutopubblico e da persone giuridiche private senza fine di lucro, ivicompresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), quandosia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale ex art.13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che corrisponde quoadeffectum all’imposizione del vincolo diretto ex artt. 1 e 3dell’abrogata legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Cass., Sez. Trib.,19 febbraio 2025, n. 4305).3.4 In base al passaggio della sentenza impugnata in cui siafferma che: «La costituzione del vincolo storico artistico èdisciplinata dal D. Lgs. 42/2004 ed in particolare dagli artt. 12,14 e 15», la ricorrente ha dedotto che: «Orbene, nel citatopassaggio il giudice di seconde cure ritiene che –sostanzialmente – gli immobili posseduti dalla Comunità nonpossano accedere all’agevolazione ICI, non avendo ancoraottenuto l’attestazione del proprio status di beni culturali daparte della Soprintendenza territorialmente competente.

Inrealtà, detto convincimento è errato, essendo fondato sullaconvinzione che – nel caso di specie – sia applicabile ladisciplina dell’art. 13 D.lgs. n. 42/2004, comunementerichiamato come Codice dei [OSCURATO:PERSONA], mentre – comeverrà chiarito infra – detta previsione non è quella da applicareagli immobili assoggetti agli atti impugnati».3.5 L’art. 12, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,infatti, richiamando l’art 10, comma 1, prevede che siano daNumero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026considerarsi beni culturali, ai fini del godimento della tutelacodicistica, le cose mobili o immobili appartenenti allo Stato,alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ognialtro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche privatesenza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici, chepresentino un semplice “interesse storico, artistico,archeologico o etnoantropologico”.

In tal caso, ilprovvedimento emesso - d'ufficio o su istanza dei soggetti acui le cose appartengono - dall'autorità amministrativa, ai sensidell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, silimita alla verifica, mediante atto di natura meramente“ricognitiva”, della effettiva sussistenza dell'interesse culturaledei beni mobili o immobili indicati all’art. 10, comma 1, deld.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che costituiscano opere diautore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltrecinquanta anni se mobile o ad oltre settanta anni se immobile,appartenenti al patrimonio di proprietà pubblica (così: Cass.,Sez. 5^, 5 ottobre 2016, n. 19878; Cass., Sez. 5^, 11 maggio2017, n. 11664/2017 - nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 31ottobre 2017, n. 25947; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2021, n.16818; Cass., Sez. 2^, 17 ottobre 2023, n. 28792).Peraltro, l’art. 18 della legge 8 marzo 1989, n. 101 (“Normeper la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delleComunità ebraiche italiane”) riconosce che le ComunitàEbraiche, già [OSCURATO:PERSONA] (compresa quella direligiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono atutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale,contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraicheall'assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse».Numero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026Ne deriva che i beni di interesse storico, artistico, archeologicoo etnoantropologico appartenenti a enti religiosi (come leComunità ebraiche) possono beneficiare della riduzione, anchese il procedimento diretto ad ottenere il provvedimentodichiarativo non si era ancora concluso nell’anno di riferimento.Pertanto, occorre accertare la sussistenza (“ora per allora”) deirequisiti per beneficiare della riduzione prevista dall’art. 2,comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.4.

In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’Emilia – Romagna (ai sensi dell’art. 1,comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I BENI CULTURALIDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 18326/2021ha pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18326/2021 R.G., propostoComunità Ebraica di Ferrara, con sede in Ferrara, in personadel presidente della giunta comunitaria pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inBologna, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Ferrara, in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Emilia – Romagna il 20 aprile 2021, n.560/7/2021;Numero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 25 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per l’Emilia – Romagna il 20 aprile 2021, n.560/7/2021, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 4484/2014,3272/2015 e 1770/2010 da parte del Comune di Ferrara per ilparziale versamento dell’ICI relativa agli anni 2009, 2010 e2011, con riguardo ad immobili siti in Ferrara, dei quali essaera proprietaria, a seguito del disconoscimentodell’agevolazione prevista per i beni d’interesse artistico,storico, archeologico o etnoantropologico dall’art. 2, comma 5,del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, «in ragione della mancatadimostrazione del completamento dell’iter di verificadell’interesse culturale», ha rigettato – all’esito della relativariunione per connessione - gli appelli proposti dalla medesimanei confronti del Comune di Ferrara avverso le sentenzedepositate dalla Commissione tributaria provinciale di Ferraracon i nn. 18/02/2017, 169/02/2017 e 227/02/2017,compensando tra le parti le spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure– che avevano respinto i ricorsi originari della contribuente -sul rilievo che la medesima non avesse documentatol’imposizione del vincolo storico-artistico su ciascun immobile.3. Il Comune di Ferrara è rimasto intimato.4. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto il rinvioa nuovo ruolo per consentire la definizione transattiva dellaNumero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026causa (postulante la preliminare verifica dell’interesse culturaledegli immobili accertati, per una parte dei quali sono pervenutiquattro decreti di conferma del vincolo storico-artistico), chenon risulta essersi perfezionata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere incorso ilgiudice di appello in ultra-petizione, avendo «autonomamenteindividuato una causa petendi difforme ed estranea – ossial’agevolazione ICI garantita agli immobili destinati a fini di culto– rispetto a quella proposta dalla Ricorrente».2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 A dire della ricorrente: «Come può evincersi dagli atti deidue gradi di giudizio precedenti, contenuti nel fascicolo d’ufficiola Ricorrente, sin dagli originari ricorsi avverso gli avvisi diaccertamento ICI emessi dal Comune di Ferrara per gli anni2009-2010 e 2011, successivamente riuniti in fase di gravame,ha addotto a motivo della richiesta di annullamento degli stessil’integrazione della presunzione di interesse culturale degliimmobili accertati e, conseguentemente, la particolarità dellafattispecie in esame, in termini soggettivi ed oggettivi: nel casodi specie, i beni assoggettati ad accertamento sono beni checompongono lo storico “ghetto ebraico” all’interno della città di42/2004, in quanto di proprietà di persona giuridica privatasenza fine di lucro e aventi interesse culturale (definito in attidi primo e secondo grado dalla Ricorrente anche come “VincoloStorico”)».Numero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/20262.3 Per costante giurisprudenza di questa Corte, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridicai fatti e gli atti che formano oggetto della contestazioneincontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi,sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi difatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra"petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando glielementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emettaun provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vitadiverso da quello conteso (petitum mediato), cosìpronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fattevalere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229;Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn.10897 e 10905; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992;Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2024, n. 22234; Cass., Sez. Trib.,21 febbraio 2025, n. 4625).Ciò in coerenza col principio per cui, in tema di contenziosotributario, il giudice tributario deve limitarsi a verificare lalegittimità dell'operato dell'ente impositore senza effettuareuna diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suoesame, pena il vizio di ultrapetizione, essendo precluso algiudicante il potere amministrativo tributario sostanzialespettante all'ente impositore, mediante l'accoglimento [maanche il rigetto] della domanda basato su ragioni diverse daquelle addotte dal contribuente sulla scorta della pretesaazionata dall'ente impositore (Cass., Sez. , 24 gennaio 2018,n. 1731; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2019, n. 20946; Cass., Sez.5^, 20 febbraio 2020, n. 4395; Cass., Sez. 6^-5, 28 novembreNumero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/20262022, n. 34917; Cass., Sez. Trib., 18 settembre 2023, n.26686).Dunque, i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivoo riscossivo si configurano come causae petendi della correlatadomanda di annullamento, sicché incorre nel vizio di extra oultrapetizione il giudice adito che ne dichiari [o meno] la nullitàsulla base di motivi non dedotti dalle parte interessata (Cass.,Sez. 6^-5, 6 aprile 2017, n. 9020; Cass., Sez. 5^, 27 luglio2018, n. 20003; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2020, n. 13490; Cass.,Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21491; Cass., Sez. Trib., 13 luglio2023, n. 20185).2.4 Secondo il giudice di appello: «L’accertamentodell’interesse storico-artistico degli immobili di proprietà dellaComunità Ebraica di Ferrara venne effettuato dallaSoprintendenza per i beni ambientali ed architettonici diRavenna negli anni 1993, 1994 e 1995 ed è desumibile anchein atti depositati presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Ferrara oraAgenzia del Territorio di Ferrara e presso la Soprintendenzastessa».Nel prosieguo, la sentenza impugnata richiama ex abrupto ladisciplina agevolativa per gli edifici adibiti all’esercizio del cultoda parte di enti religiosi, escludendone l’applicabilità perl’accertata insussistenza della destinazione cultuale, mal’esenzione in parola non è stata mai invocata dallacontribuente (che ha versato l’imposta in misura insufficientesecondo l’ente impositore) e, in ogni caso, la destinazione alculto non è prevista per usufruire della riduzione riservata aibeni soggetti a vincolo storico-artistico.Invero, a suo dire: «Dunque, dall'esame delta documentazionein atti non si rinvengono elementi idonei a giustificare inmaniera inequivocabile l'esenzione degli immobiliNumero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026dall'applicazione dell'imposta, giusto quanto previsto dall'art.7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 504/92 "fabbricati destinatiesclusivamente all'esercizio del culto". Ora, se è vero che lepratiche religiose ebraiche possono essere svolte anche inluoghi non propriamente dedicati al culto ma anche condestinazione assistenziale e culturale, tuttavia talericonoscimento non ·può escludere, in ogni caso, l'obbligo incapo al Contribuente di dimostrare che anche altri locali sonodestinati a tale uso (es, negozi, asili, case di riposo). Lasemplice ed enunciata dichiarazione di destinazione a fini diculto, assistenziali e culturali degli immobili, priva di specificiriferimenti probatori, non legittima il riconoscimentodell'esenzione dall'imposta.[OSCURATO:PERSONA], nell’esprimere le proprie valutazioni come testériportate e nel trarre le proprie conclusioni, si è fatto persuasoanche di quanto deciso dalla CTR Veneto con la sentenza n.480/2019 e, soprattutto, dall’ordinanza della S.C. n.11079/2019. Allo stesso modo, La Corte si è espressa, inordine all'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,comma 1, lett. i), nel senso che l’esenzione per esserericonosciuta "esige la duplice condizione ... dell'utilizzazionediretta degli immobili da parte dell'ente possessore edell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che nonsiano produttive di reddito" (cfr. sent. 34601/2019)».2.5 Nella specie, il giudice di appello non ha rispettato ilprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,decidendo su questione estranea al thema decidendumdelineato nel ricorso originario dallo stesso contribuente. Percui, essa ha pronunciato sul punto ultra petita, non essendostata invocata l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett.b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ma soltanto laNumero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026riduzione prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 1993, n. 75.3. Con il secondo motivo, si denuncia falsa applicazione, ed inparticolare errata interpretazione, del combinato disposto degliart. 10, commi 1 e 12, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42(“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), rispetto all'agevolazioneprevista per l’ICI dall'art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993,n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo1993, n. 75, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudicedi appello che il riconoscimento della riduzione della baseimponibile (individuata nel valore risultante dall’applicazionealla rendita - determinata mediante l'applicazione della tariffad'estimo di minore ammontare tra quelle previste per leabitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato -dei moltiplicatori previsti dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504) dipendesse dall’imposizione del vincolostorico-artistico.3.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Il giudice di appello si è pronunciato sul motivo di gravame,nel senso di escludere l’agevolazione a causa della carenteimposizione del vincolo storico-artistico, avendo riscontratol’incompletezza del procedimento amministrativo, che non erasfociato nel provvedimento finale.A suo dire: «L’impugnata sentenza ha stabilito che la merasussistenza delle condizioni ope legis non [costituisce]elemento tecnico-giuridico sufficiente per usufruire del calcoloagevolato dell'ICI. La costituzione del vincolo storico artistico èdisciplinata dal D.lgs. 42/2004 ed in particolare dagli artt. 12,Numero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/202614 e 15. Nulla è stato documentato quanto all'iter di verifica equanto agli esiti favorevoli per la Contribuenza. La stessaSoprintendenza, il 16.6.2016, implicitamente edespressamente per altro verso, ha confermato che l'iter intesoall’ottenimento della tutela storica non è stato completato - ocomunque in tal senso qui documentato - e, quindi, la Partericorrente in primo grado, e qui Appellante, non può usufruiredell'agevolazione di cui al comma 5, art. 2, D.L 16/93».Quindi, la Commissione tributaria regionale ha rigettatol’appello per insussistenza del requisito imprescindibile perbeneficiare dell’agevolazione, cioè la costituzione del vincolostorico-artistico.3.3 Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in temadi ICI, il regime agevolativo, previsto dall'art. 2, comma 5, deld.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobili di proprietàprivata riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensidell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (“Tutela dellecose d'interesse artistico o storico”), si applica soltanto a fardata dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo,che ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva (Cass.,Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6636; Cass., Sez. 5^, 7 giugno2021, n. 15745; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, n. 20585;Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2025, n. 12900).Con riguardo, poi, all’IMU, l’art. 13, comma 3, lett. a), del d.l.6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, ha riconosciuto la riduzionedella base imponibile nella misura del 50% «per i fabbricati diinteresse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» (c.d. “Codicedei beni culturali e paesaggistici”).Numero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026Quest’ultima disposizione individua la categoria dei «beniculturali», tra i quali sono comprese (comma 3, lett. a) «le coseimmobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1»(vale a dire, diversi dallo Stato, dalle Regioni, dagli altri entipubblici territoriali, nonché da ogni altro ente ed istitutopubblico e da persone giuridiche private senza fine di lucro, ivicompresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), quandosia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale ex art.13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che corrisponde quoadeffectum all’imposizione del vincolo diretto ex artt. 1 e 3dell’abrogata legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Cass., Sez. Trib.,19 febbraio 2025, n. 4305).3.4 In base al passaggio della sentenza impugnata in cui siafferma che: «La costituzione del vincolo storico artistico èdisciplinata dal D. Lgs. 42/2004 ed in particolare dagli artt. 12,14 e 15», la ricorrente ha dedotto che: «Orbene, nel citatopassaggio il giudice di seconde cure ritiene che –sostanzialmente – gli immobili posseduti dalla Comunità nonpossano accedere all’agevolazione ICI, non avendo ancoraottenuto l’attestazione del proprio status di beni culturali daparte della Soprintendenza territorialmente competente. Inrealtà, detto convincimento è errato, essendo fondato sullaconvinzione che – nel caso di specie – sia applicabile ladisciplina dell’art. 13 D.lgs. n. 42/2004, comunementerichiamato come Codice dei [OSCURATO:PERSONA], mentre – comeverrà chiarito infra – detta previsione non è quella da applicareagli immobili assoggetti agli atti impugnati».3.5 L’art. 12, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,infatti, richiamando l’art 10, comma 1, prevede che siano daNumero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026considerarsi beni culturali, ai fini del godimento della tutelacodicistica, le cose mobili o immobili appartenenti allo Stato,alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ognialtro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche privatesenza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici, chepresentino un semplice “interesse storico, artistico,archeologico o etnoantropologico”. In tal caso, ilprovvedimento emesso - d'ufficio o su istanza dei soggetti acui le cose appartengono - dall'autorità amministrativa, ai sensidell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, silimita alla verifica, mediante atto di natura meramente“ricognitiva”, della effettiva sussistenza dell'interesse culturaledei beni mobili o immobili indicati all’art. 10, comma 1, deld.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che costituiscano opere diautore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltrecinquanta anni se mobile o ad oltre settanta anni se immobile,appartenenti al patrimonio di proprietà pubblica (così: Cass.,Sez. 5^, 5 ottobre 2016, n. 19878; Cass., Sez. 5^, 11 maggio2017, n. 11664/2017 - nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 31ottobre 2017, n. 25947; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2021, n.16818; Cass., Sez. 2^, 17 ottobre 2023, n. 28792).Peraltro, l’art. 18 della legge 8 marzo 1989, n. 101 (“Normeper la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delleComunità ebraiche italiane”) riconosce che le ComunitàEbraiche, già [OSCURATO:PERSONA] (compresa quella direligiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono atutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale,contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraicheall'assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse».Numero registro generale 24286/2021Numero sezionale 2748/2026Numero di raccolta generale 10247/2026Data pubblicazione 20/04/2026Ne deriva che i beni di interesse storico, artistico, archeologicoo etnoantropologico appartenenti a enti religiosi (come leComunità ebraiche) possono beneficiare della riduzione, anchese il procedimento diretto ad ottenere il provvedimentodichiarativo non si era ancora concluso nell’anno di riferimento.Pertanto, occorre accertare la sussistenza (“ora per allora”) deirequisiti per beneficiare della riduzione prevista dall’art. 2,comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.4. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado dell’Emilia – Romagna (ai sensi dell’art. 1,comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10247/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris