CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 luglio 2026
Cassazione n. 24019/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
epositata il26 /11/2020;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026, all’esito della riconvocazione fissata con provvedimentoNumero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026del 27/2/2026 dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal consigliereSabrina Serrelli;1. L’Agenzia delle Entrate, con l’avviso di accertamento n.TK3018200650, di rettifica della dichiarazione dei redditi presentataper l’anno 2011, accertava, sulla base degli elementi emersi in sede diverifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza e compendiata nelprocesso verbale di constatazione del 4/3/2016, una plusvalenza dacessione immobiliare quantificata in euro 421.400,00 e non dichiarata,determinava una maggiore IRPEF dovuta pari ad euro 172.331,00,maggiori addizionali ed un maggior contributo di solidarietà; infine,irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria unica.In particolare, l’Ufficio individuava in alcune operazioni commercialicompiute dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attivitàdi locazione immobiliare di propri beni, una condotta elusiva in evidenteviolazione dell’art. 37 bis del d.P.R. 600/1973 e, quindi, dell’art. 10 bisdella legge 212/2000.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva ilricorso del contribuente, con compensazione delle spese di lite,escludendo la sussistenza dell’abuso del diritto, non provatodall’Agenzia delle Entrate, e ritenendo che la costituzione della societàtrovasse una sua pur marginale giustificazione economica, giuridica egestionale sia nella previsione del bando, sia nelle operazioni divalorizzazione dell’immobile avvenute in un breve ma noninsignificante lasso di tempo, prima della cessione delle quote, sia nellamaggiore funzionalità per la gestione dell’acquisto rispetto all’opzionedi avere sedici persone fisiche contitolari. Il giudice di primo gradogiustificava poi l’unica criticità ravvisata nel passaggio delle quote trale due società, in quanto entrambe persone giuridiche, con la parzialeNumero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026differenza dei soci e, quindi, con il legittimo esercizio della facoltàprevista dal bando per il trasferimento dell’immobile.3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appellodell’Agenzia affermando la piena legittimità dell’atto impositivo,essendo dimostrata l’elusione dell’obbligo di sottoporre la plusvalenzaall’ordinaria tassazione prevista dal t.u.i.r. in luogo del versamentodell’imposta sostitutiva sulle quote rivalutate. I soci, cioè, avevanoeffettuato una operazione volta ad ottenere il maggiore vantaggioeconomico concretizzatosi nel risparmio d’imposta derivantedall’applicazione del regime fiscale più vantaggioso, relativo allaplusvalenza da cessione di quote societarie rivalutate con versamentodell’imposta sostitutiva del 2% piuttosto che da cessione di immobili dicui all’art. 67, primo comma lett. b), del t.u.i.r.4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo adue motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,in prossimità della quale il contribuente, in data 12 gennaio 2026, hadepositato memorie.6. La Corte con ordinanza n. 4850 del 4/3/2026 ha rinviato latrattazione del ricorso a nuovo ruolo stante l’opportuna trattazionecongiunta con altri ricorsi, poi fissati per l’odierna adunanza camerale,relativi a diversi avvisi di accertamenti originati dalla medesimaverifica.7. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositatoconclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1., nelle quali ha chiesto lariunione del presente ricorso a quelli n. 2329/2019, n. 10873/2020, n.14963/2022, n. 21622/2022 e n. 10582/202, stante la connessioneoggettiva e soggettiva, e l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.In via preliminare si rileva che non risulta opportuno procederead una riunione dei ricorsi n. 2329/2019, n. 10873/2020, n.14963/2022, n. 21622/2022 e n. 10582/202 a quello qui in esame, inquanto relativi a sentenze della [OSCURATO:PERSONA] delLazio che si riferiscono a diversi soggetti ed a contestazioni oggetto didifferenti avvisi di accertamento; la trattazione congiunta dei ricorsinella medesima adunanza camerale consente, in ogni caso, la soluzioneunitaria di questioni giuridiche analoghe riguardanti la complessavicenda in esame ed esclude la possibilità di giudicati contrastati.2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 10-bis della legge 212/2000 e dell’art. 2697c.c.A tal fine evidenzia l’erroneità della decisione impugnata considerandoche la complessa operazione commerciale contestata (l’acquistodell’immobile da parte della società Corso 26, l’esecuzione di lavori divalorizzazione di detto immobile, lo svolgimento di adempimentiamministrativi necessari per il cambio di destinazione d’uso da ufficioad esercizio commerciale, la rivalutazione delle quote della società e lacessione delle quote alla società [OSCURATO:SOCIETA].) non è priva dirilevanza economica, né i vantaggi economici ottenuti dalla società edai soci risultano indebiti, non presentando alcuno degli indici dimancanza di sostanza economica individuati nell’art. 10-bis della l.212/2000.2.2 Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma num. 3, c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 10-bis, comma 3 e comma 4, della legge212/2000 e dell’art. 2697 c.c., laddove la Commissione TributariaRegionale ha escluso le esimenti previste, violando i criteri diNumero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026ripartizione dell’onere della prova, avendo il contribuente documentatoche le contestate operazioni erano ampiamente giustificate da valideragioni extrafiscali, non marginali.3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidentiragioni di connessione logica e giuridica.Il primo motivo di ricorso è, infatti, volto a contestare la ritenutapreordinazione da parte del socio della società Corso 26 ImmobiliareS.r.l. di un disegno elusivo rappresentato dalla costituzione dellasocietà nell’imminenza dell’emanazione del d.l.70/2011 al solo ed unicoscopo di acquistare un immobile e cederlo attraverso la vendita dellepartecipazioni societarie ottenendo un indebito vantaggio fiscale.Il secondo motivo di ricorso attiene alla correlata violazione deicriteri di ripartizione dell’onere della prova in relazione alle ragioniextrafiscali non marginali richiamate a giustificazione dell’operazionecommerciale posta in essere, ritenuta, invece, dall’Agenzia elusivadelle disposizioni fiscali.3.1. I motivi sono fondati.3.2. L’art. 10-bis della legge n. 212/2000 prevede che “configuranoabuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che,pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmentevantaggi fiscali indebiti”. Da detto abuso deriva l’inopponibilità delleoperazioni all'Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggideterminando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi etenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di detteoperazioni. Al comma 2, dello stesso art. 10-bis, il legislatore hachiarito che si considerano operazioni prive di sostanza economica “ifatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrreeffetti significativi diversi dai vantaggi fiscali” e che “Sono indici dimancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza dellaqualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico delNumero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici anormali logiche di mercato”. Ai sensi della norma in commento, sono,invece, vantaggi fiscali indebiti “i benefici, anche non immediati,realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principidell'ordinamento tributario”.3.3. Questa Corte, coerentemente con il chiaro disposto normativodi cui innanzi, ha affermato che in materia tributaria “il divieto di abusodel diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il qualepreclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenutimediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specificadisposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazioneo un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamenteapprezzabili che giustifichino l’operazione, diversi dalla meraaspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in temadi tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principicostituzionali di capacità contributiva e di progressivitàdell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge,non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivantidalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negoziposti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali.Esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazionefinanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio che il contribuentepretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso daquelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche normeantielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimentodell'operazione” (Cass. Sez. U, 23/12/2008, n. 30055; conf. Sez. U,23/12/2008, n. 30057; Cass. Sez. 5, 20/05/2011, n. 11236; Sez. 5, n.05/12/2019, n.31772; Sez. 5, 27/05/2024, n. 14674; cfr. inoltre Cortedi giustizia UE, nei casi 3M-Italia, Halifax- e [OSCURATO:PERSONA]; da ultimoNumero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026Cass. sez. 5, 20/11/2025, n. 30585 e Cass. sez. 5, 11/12/2025, n.32305).Ai fini della configurazione di una pratica elusiva è, quindi,necessario che lo scopo essenziale delle operazioni controverse siaconseguire un risparmio di imposta, da ritenersi sempre illecito quandorappresenti la parte preponderante e comunque prevalentedell'oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso, in quantole ragioni economiche dell'operazione negoziale, valutata secondo lasua essenza, appaiano meramente marginali o teoriche e tali, quindi,da considerarsi manifestamente inattendibili o comunque irrilevantirispetto alla finalità di ottenere un (indebito) vantaggio fiscale (Sez. 5,02/04/2021, n. 9135, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10121 del28/05/2020, Cass. sez. 5, 06/06/2019, n.15321).Se è consentito, pertanto, al contribuente di preferire fra piùalternative quella che comporti una riduzione di imposta o un risparmiofiscale, gli è precluso l’uso degli strumenti giuridici previstidall’ordinamento per porre in essere operazioni al fine di ottenereesclusivamente un vantaggio fiscale cui non avrebbe diritto.Spetta infine all’interprete - tenuto conto che la prova del disegnoelusivo e delle modalità attuative incombe sull'Amministrazionefinanziaria (Cass. n. 9610/2017), mentre grava sul contribuentel'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative oconcorrenti che giustifichino le operazioni realizzate e (Cass.17/09/2019 n. 31772) - effettuare “un’attenta valutazione delle“ragioni economiche” delle operazioni negoziali che sono poste inessere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, inbase alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è ilrischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur seeffettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assettidi anormalità economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove èNumero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso,la prova dell’elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazionefunzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancataconformità ad una normale logica di mercato” (Cass. 06/10/2021 n.27158; Cass. Sez. 5 -, 5/08/2024, n. 22072, Cass. sez. 5, 22/12/2025,n. 33418).3.4. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] hariportato, nei termini che seguono, le varie fasi dell’operazionecommerciale nel suo svolgimento cronologico:in data 03/03/2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con [OSCURATO:PERSONA] preliminare di compravendita con l'impegno di acquistare diversiimmobili, tra cui quello di via del Corso numero 403, con facoltà per lasocietà di nominare l'acquirente. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], subito dopol'entrata in vigore il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del d.l. 70/2011, sedici soggetti, di cui14 persone fisiche, tra cui il contribuente, e due società di capitali,costituivano la società [OSCURATO:SOCIETA], di cui nessunopossedeva partecipazioni qualificate. In data 21/06/2011 la societàCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. con scrittura privata acquisiva dalla Rackishsrl il diritto a subentrare nel contratto preliminare di compravendita edin data 30/06/2011 la società comunicava a [OSCURATO:PERSONA] di averproceduto a nominare, quale acquirente dell'immobile di via del Corson. 403, la società [OSCURATO:SOCIETA]. In data 12/07/2011 tuttii soci di quest'ultima società stipulavano un preliminare di cessionedelle loro quote alla società [OSCURATO:SOCIETA]; la vendita venivaformalizzata in data 21/07/2011 ed in data 14/12/2011 la societàCorso 26 [OSCURATO:PERSONA], con atto di cessione di quote dipartecipazione di società responsabilità limitata, vendeva a Calzedoniaspa le proprie quote.[OSCURATO:PERSONA] ha poi precisato che la cessionedell'immobile era stata pagata dalla società Corso 26 mediante unNumero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026finanziamento ricevuto dai soci e attraverso un finanziamento bancariocontratto dalla società sotto forma di scoperto sul conto corrente;l'intera operazione, quindi, era stata finanziata dalla società CalzedoniaS.p.A. attraverso l'accollo dei debiti verso i soci nonché delfinanziamento. L'operazione, in definitiva, era volta a realizzare unaplusvalenza di importo ridotto attraverso la cessione di quote societarierivalutata ed assoggettata all'imposta sostitutiva del 2%.3.5. La ricostruzione dell’operazione commerciale, così comecompiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, nonconsente di ritenere integrata l’ipotesi contestata, in quanto fondata suargomentazioni che violano le disposizioni di legge censurate, cosìcome interpretate da questa Corte alla luce dei principi innanzi espositi,e risultando superata dalle incontestate risultanze processuali.In particolare, si osserva come sia pacifico in atti che, il bando digara pubblicato nell’ottobre 2010 per la dismissione da parte di diversiistituti bancari di un patrimonio costituito da numerosi immobili, tra iquali quello oggetto di controversia, prevedeva quale requisitoindispensabile per la partecipazione la qualità soggettiva di personagiuridica.La costituzione di una società ad hoc non può dunque ritenersielemento sintomatico della natura fraudolenta dell’operazione, nonconfigurando di per sé un artifizio negoziale privo di sostanzaeconomica e di giustificazione commerciale. I soci, quali personefisiche, non avrebbero potuto acquistare l’immobile e rivenderlo in talequalità, proprio perché la previsione del bando imponeva lacostituzione di una società.Nella sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non hainvece valutato la circostanza che la persona da nominare dovessenecessariamente essere una persona giuridica ed anzi haerroneamente rilevato che proprio la costituzione di una società ad hocNumero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026costituisse un elemento essenziale per concludere in favore dellanatura fraudolenta dell’operazione; non è invece contestabile lamodalità utilizzata per il trasferimento della proprietà dell’immobileproprio perché trovava la sua giustificazione giuridica nella espressaprevisione del procedimento di gara e la sua ragione economica nellacessione vantaggiosa delle quote con scarso rischio del patrimoniosocietario in virtù dell’intervenuto finanziamento della società terzainteressata all’acquisto delle quote per lo svolgimento della propriaLa costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. risulta poiconforme ad una logica di normalità economica in considerazione delledifficoltà di gestione dell’operazione da parte di singoli interlocutoririspetto all’acquisto di un immobile della tipologia di quello in esameda parte di società, laddove ciò fosse stato possibile in base alla lexspecialis costituita dal bando di gara.A maggior ragione doveva ritenersi giustificata la costituzione di unasocietà in presenza di ulteriori e complesse attività strumentali dacompiersi per il positivo esito dell’operazione commerciale, nonadeguatamente indagate nella fase di merito: nell’ambito dellagestione dell’acquisto del fabbricato e della successiva vendita a terzi,per l’utilizzo commerciale al quale era preordinato, la società avrebbesvolto attività quali la ristrutturazione dell’edificio con il pagamento deirelativi oneri, la modifica della destinazione d’uso dell’edificio da ufficioa complesso commerciale con i relativi adempimenti di carattereburocratico-amministrativo, adempimenti tutti che i singoli soggettinon avrebbero avuto la capacità e la possibilità di attuare in tempiidonei e con modalità rispondenti ad una adeguata convenienzaeconomica, a voler tacere il profilo non irrilevante della responsabilitàche attinge diversamente le persone fisiche rispetto alle personegiuridiche con autonoma patrimoniale perfetta.Numero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026In tale ambito non è stato valutato il profilo della deducibilità dei costiin relazione all’esecuzione dei lavori su beni strumentali che comunquela società avrebbe ottenuto, al fine di rilevare, anche sotto questoprofilo, se il risparmio di imposta sia ricollegabile ad un intentopuramente fiscale.Inoltre, non risulta accertato che la compagine societaria dellapromissaria acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. -della quale la CommissioneTributaria Regionale ha rilevato che fossero partecipi anche icontribuenti- fosse coincidente con quella della nuova società nominataquale acquirente 26 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., profilo rilevante per lavalutazione dello schema elusivo, laddove il vantaggio conseguito fossestato eventualmente destinato ai medesimi soci, né risulta accertataun’interposizione soggettiva fittizia.Non può poi affermarsi che il mero elemento del breve lasso ditempo nel quale è stata compiuta l’operazione commerciale sopradescritta induca a ritenere sussistente l’ipotesi di cui all’art. 10 bis dellalegge 212/2000, non deponendo, di per sé, la conclusione del contrattoper persona da nominare di cui all’art. 1401 c.c. stipulato dalla Rackishs.r.l., la successiva nomina della società [OSCURATO:SOCIETA]. aifini e per gli effetti di cui all’art. 1404 c.c. e la cessione delle quote, adistanza di pochi mesi, ad una società terza in grado di finanziarel’operazione, per una distorsione degli strumenti giuridici utilizzati,dovendosi a tal fine verificare ed accertare se, alla basedell'operazione, vi sia stato un uso distorto del contratto e dei negoziad esso collegati per perseguire indebiti vantaggi fiscali e se cioètrattavasi di un’operazione priva di sostanza economica, inidonea aprodurre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali di cui d.l. n.70/2011, oppure rispondente alla normale logica di mercato tesa aconseguire un profitto e, quindi, conforme alle regole utilizzate daglioperatori economici giustificate anche da valide ragioni di carattereNumero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026extrafiscale, di ordine organizzativo e gestionale individuabili, tra lealtre, nelle attività successive di gestione del contratto, cheincludevano con ogni evidenza adempimenti di carattereamministrativo ed urbanistico, per consentire il proficuo utilizzo delbene, impossibili da compiersi secondo criteri di economicità edefficienza se non in forma societaria, come innanzi precisato, che vannoapprofondite in sede di esame nel merito della vicenda. Non risultanopoi compiutamente valorizzate le ragioni per le quali la societàCalzedonia è intervenuta nel finanziamento dell’operazione,garantendosi la fattibilità della stessa, in relazione alle necessarieautorizzazioni, e lo svolgimento della propria attività nel nuovo sito,unitamente al contesto logistico ed attinente alla tempistica correlatoalle proprie esigenze di natura commerciale, nel quale è maturata lasua partecipazione; profili tutti che necessitano di un approfondimento.In sostanza la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata arimarcare il dato temporale che viene in rilievo, per affermare qualeindice della natura elusiva dell’operazione la costituzione della societàsoltanto in data 14/06/2011 e cioè subito dopo l’entrata in vigore deld.l. 70/2011 in data 14/5/2011, che ha introdotto benefici fiscali; ciòal fine di ritenere soltanto strumentale la costituzione della società,senza però che si sia stata compiuta alcuna verifica per accertare sel’operazione commerciale abbia avuto inizio in epoca antecedente alcitato d.l., come sarebbe ragionevole opinare tenuto conto della suacomplessità. La costituzione della società, in epoca immediatamentesuccessiva all’entrata in vigore della disposizione fiscalmentefavorevole, è il punto di arrivo di un complesso intervento economicoprogrammato ed organizzato ragionevolmente in tempi risalenti.Va poi verificata la coincidenza tra la compagine societaria dellapromissaria acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. e quella della nuova societànominata quale acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per verificare se ilNumero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026vantaggio conseguito era destinato ai medesimi soci, non risultandocomunque prospettata e provata un’interposizione soggettiva fittizia.Quanto poi alle ragioni extrafiscali evidenziate dal ricorrente nelsecondo motivo di censura, si rileva che la Commissione TributariaRegionale, dopo aver ritenuto sussistente l’ipotesi di abuso, haautomaticamente escluso la ricorrenza di ragioni extrafiscali, nonmarginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, finalizzate amigliorare l'attività professionale del contribuente.Anche tali profili dovranno essere concretamente esaminati nel merito,nell’ottica di una rivalutazione di tutti gli elementi addotti dal ricorrentea giustificazione dell’operazione commerciale.4. In definitiva, il ricorso va accolto con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice del merito che dovrà rivalutare tutti glielementi addotti dalle parti ed innanzi evidenziati ed accertare, alla lucedei principi di diritto esposti e richiamati, se sussistano o meno ragionieconomiche sottese e, quindi, se si individuino indici sostanziali,economici e giuridici, a giustificazione dell’operazione negoziale postain essere.4. Nelle memorie depositate il 12 gennaio 2026, il ricorrente hainvocato l’applicazione dello ius superveniens e del principio del favorrei di cui all’art. 3, co. 3, d.lgs. 472 del 1997, con conseguenteirrogazione delle sanzioni amministrative secondo quanto previstodall’art. 1, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dall’art. 2, d.lgs. n.87 del 2024, sollevando una questione di legittimità costituzionaledell’art. 5, d.lgs. n. 87 del 2024 per violazione degli artt. 76, 3 e 117Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 CDFUE.In ordine all’applicazione di tale novella, l’art. 5, D.Lgs. n. 87 del2024 prevede che «le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicanoalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024», in deroga al principioNumero registro generale 14574/2021Numero sezionale 5312/2026Numero di raccolta generale 24019/2026Data pubblicazione 24/07/2026di retroattività della sanzione più favorevole sancito dall’art. 3, co. 3,D.Lgs. n. 472 del 1997.4.1. Il giudice di merito, investito della rivalutazione degli elementidi fatto innanzi evidenziati, dovrà eventualmente esaminare anche iprofili esposti nelle memorie, con particolare riguardo alle questioni dilegittimità costituzionale che troveranno eventuale adeguata sede diesame nel giudizio di merito, atteso l’esito del presente giudizio.La Corte P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti