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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 20912/2026

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co pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAcquedotti del [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoCelestino Sansone-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 606/2024depositata il 26/06/2024;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ex art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/06/2026Il Presidente Titolare

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAcquedotti del [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatoCelestino Sansone-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 606/2024depositata il 26/06/2024;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ex art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 20/06/2026Il Presidente Titolare
Decreto Cassazione n. 20912/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris