Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21292/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 23 aprile 2021, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento da parte della terza sezione della Corte di cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno del 10.4.2019, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato detta sentenza con riferimento agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Salerno era stato condannato per il reato di cui all'art. 81 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo F) e per il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e 73 dpr 309/1990 (capo F.6), ritenuta la recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni 6 e mesi 9 di reclusione e euro 26.900 di multa.

Genovesi era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R n.309/90 (capo E) e per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. n.309/1990 (capo E5), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, operato l'aumento per la continuazione e concessa la diminuente del rito esclusa dal giudice dell'udienza preliminare, alla pena di anni 1 mesi 5 e giorni 10 di reclusione e euro 4000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (capo C), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni 12 di reclusione.

La Corte di Cessazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Salerno in quanto: -con riferimento a Salerno era stato omesso l'esame del motivo di gravame in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato per quattro episodi di cessione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla qualificazione giuridica dei fatti; -con riferimento a Genovesi era stato omesso l'esame del motivo di gravame in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti; -con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] non era stata presa in considerazione la richiesta di applicare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e perciò con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva.

2. Avverso detta sentenza gli imputati su indicati hanno proposto distinti ricorsi, ciascuno a mezzo del proprio difensore.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha formulato due motivi.

Con un primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare degli artt. 627, comma 3, e 628 cod. proc. pen. in relazione al mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, lamentando che la Corte di Appello avrebbe negato la richiesta riqualificazione senza considerare che Salerno aveva agito con un modus operandi rudimentale e con una rete di dieci clienti e senza considerare che l'attività di spaccio reiterata non è incompatibile con la qualificazione del fatto come lieve.

Con un secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, lamentando che la Corte di Appello si sarebbe limitata ad affermare che i fatti di cui al processo erano sintomatici di perdurante pericolosità.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

La Corte di appello di Napoli, nel ribadire la valutazione già operata dalla Corte di Appello di Salerno, non avrebbe considerato alcune caratteristiche dell'attività di spaccio posta in essere da Genovese ed in particolare il fatto che avesse venduto sostanza stupefacente del tipo hashish al prezzo di 10/15 euro alla volta e sempre alle stesse persone.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, lamentando che la Corte di Appello, in ordine ad entrambe le valutazioni, avrebbe fatto riferimento esclusivamente ai precedenti penali.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi proposti devono ritenersi manifestamente infondati.

2. La Corte di Appello di Napoli, nel giudizio di rinvio nel confermare le statuizioni della Corte di Appello di Salerno: -con riferimento a Salerno ha ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione dei fatti nei reati di cui all'art 73 comma 5 del DPR 390/90, valorizzando il carattere di sistematicità dell'attività di spaccio di droga, sia leggera che pesante, posta in essere nei confronti di una fitta rete di clienti (almeno dieci) e valorizzando, altresì, i contatti del ricorrente, volti al rifornimento della droga, con [OSCURATO:PERSONA], capo di un sodalizio, e con il gruppo famigliare di [OSCURATO:PERSONA] (fol 9/10); quanto alla recidiva, ha motivato la mancata esclusione rilevando che i fatti oggetto del processo erano sintomatici di persistente pericolosità (fol 11); -con riferimento a Genovesi ha ritenuto infondata la richiesta riqualificazione dei fatti nei reati di cui all'art 73 comma 5 del DPR 390/90, valorizzando la molteplicità degli episodi di spaccio in un limitato arco di tempo di soli cinque mesi nei confronti di almeno quindici clienti, indicativi della sua costante disponibilità di significativi quantitativi di droga (fol 7 e 8); -con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i gravi precedenti penali a carico dell'imputato relativi a reati di grave allarme sociale (estorsione, furto, partecipazione ad associazione di stampo mafioso, violazioni alla disciplina sulle armi, danneggiamento seguito da incendio) fossero indicativi di legami con contesti di criminalità organizzata e giustificassero pertanto sia il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute per il solo comportamento processuale, sia la valutazione, ai fini della ritenuta recidiva, per cui i reati oggetto del processo fossero indicativi di elevata e perdurante pericolosità sociale ( fol 7).

3. I giudizi espressi dalla Corte territoriale, in merito alla qualificazione giuridica dei fatti contestati agli imputati, alla maggiore pericolosità dagli stessi dimostrata con la condotta oggetto del presente procedimento ed al bilanciamento delle circostanze, sono osservanti della legge e dei principi consolidati in materia.

Le censure dei ricorrenti, di contro, sono generiche e non valgono a inficiare il percorso argomentativo adottato dai giudici. 3.1 Quanto alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5, d.P.R. 309790 un richiamo alla giurisprudenza in materia giova a confermare la correttezza del ragionamento svolto dai giudici nel caso di specie.

Si è, infatti, riconosciuta la legittimità del mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità anche nel caso di cessione di una quantità modic:a, o non accertata, di droga, allorché essa costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4 n. 40720 del 26/04/2017, Nafia e altri, Rv. 270767), precisandosi che il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sefar, Rv. 273823).

L'orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite che hanno affermato il principio per cui il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma anche dei motivi che precludono di bilanciare un dato negativo con altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della ridotta offensività. (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Muro/o).

Nel caso all'esame, i giudici di appello, nel negare la riqualificazione delle condotte poste in essere da Salerno e Genovese, hanno valorizzato per entrambi la fitta rete di clienti cui smerciavano di volte in volta singole dosi e la frequenza delle cessioni, indicative della capacità degli imputati di rifornirsi di significativi quantitativi di sostanza stupefacente e di diffondere tale sostanza in modo non episodico, né occasionale.

I giudici, dunque, hanno dato conto delle ragioni per cui hanno valorizzato gli elementi ostativi al riconoscimento della lieve entità in modo congruo e argomentato.

3.2. Quanto alla ritenuta recidiva si ricorda che il suo riconoscimento implica certamente un onere motivazionale del giudice con particolare riguardo alla idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo (Sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 2 n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684, nella quale è operato un rinvio alla sentenza n. 185 clel 2015 della Corte Costituzionale; Sez. 6 n. 56972 del 20/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274782, in cui si è chiarito che tale dovere motivazionale è adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la còndotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato).

Peraltro, si è affermato che tale onere motivazionale può essere anche implicitamente assolto (Sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere).

Nel caso di specie, peraltro, la Corte di Appello con motivazione esaustiva ha dato conto delle ragioni per cui la recidiva contestata a Salerno e [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere esclusa, richiamando per entrambi la gravità dei precedenti penali e la persistente pericolosità dimostrata con la ricaduta nel reato.3.3.

Quanto al giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce, la Corte di legittimità ha chiarito trattarsi di esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n.33114 del 08/10/2020 Ud, Martinenghi, Rv. 279838).

La Corte di appello, con motivazione congrua, ha ritenuto corretto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il bilanciamento in termini di equivalenza della ritenuta recidiva rispetto alle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla scarsa pregnanza delle seconde rispetto alla valenza della prima, derivante da pregresse condanne per reati di particolare allarme sociale.

Il percorso argomentativo dei giudici, dunque, anche sotto tale profilo è coerente con il principio di diritto enunciato.

4. Al giudizio di inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 23 aprile 2021, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento da parte della terza sezione della Corte di cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno del 10.4.2019, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato detta sentenza con riferimento agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Salerno era stato condannato per il reato di cui all'art. 81 cod. pen., 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo F) e per il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e 73 dpr 309/1990 (capo F.6), ritenuta la recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni 6 e mesi 9 di reclusione e euro 26.900 di multa. Genovesi era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R n.309/90 (capo E) e per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. n.309/1990 (capo E5), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, operato l'aumento per la continuazione e concessa la diminuente del rito esclusa dal giudice dell'udienza preliminare, alla pena di anni 1 mesi 5 e giorni 10 di reclusione e euro 4000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (capo C), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni 12 di reclusione. La Corte di Cessazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Salerno in quanto: -con riferimento a Salerno era stato omesso l'esame del motivo di gravame in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato per quattro episodi di cessione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nonché alla qualificazione giuridica dei fatti; -con riferimento a Genovesi era stato omesso l'esame del motivo di gravame in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti; -con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] non era stata presa in considerazione la richiesta di applicare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e perciò con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva. 2. Avverso detta sentenza gli imputati su indicati hanno proposto distinti ricorsi, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha formulato due motivi. Con un primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare degli artt. 627, comma 3, e 628 cod. proc. pen. in relazione al mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, lamentando che la Corte di Appello avrebbe negato la richiesta riqualificazione senza considerare che Salerno aveva agito con un modus operandi rudimentale e con una rete di dieci clienti e senza considerare che l'attività di spaccio reiterata non è incompatibile con la qualificazione del fatto come lieve. Con un secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, lamentando che la Corte di Appello si sarebbe limitata ad affermare che i fatti di cui al processo erano sintomatici di perdurante pericolosità. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La Corte di appello di Napoli, nel ribadire la valutazione già operata dalla Corte di Appello di Salerno, non avrebbe considerato alcune caratteristiche dell'attività di spaccio posta in essere da Genovese ed in particolare il fatto che avesse venduto sostanza stupefacente del tipo hashish al prezzo di 10/15 euro alla volta e sempre alle stesse persone. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, lamentando che la Corte di Appello, in ordine ad entrambe le valutazioni, avrebbe fatto riferimento esclusivamente ai precedenti penali. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi proposti devono ritenersi manifestamente infondati. 2. La Corte di Appello di Napoli, nel giudizio di rinvio nel confermare le statuizioni della Corte di Appello di Salerno: -con riferimento a Salerno ha ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione dei fatti nei reati di cui all'art 73 comma 5 del DPR 390/90, valorizzando il carattere di sistematicità dell'attività di spaccio di droga, sia leggera che pesante, posta in essere nei confronti di una fitta rete di clienti (almeno dieci) e valorizzando, altresì, i contatti del ricorrente, volti al rifornimento della droga, con [OSCURATO:PERSONA], capo di un sodalizio, e con il gruppo famigliare di [OSCURATO:PERSONA] (fol 9/10); quanto alla recidiva, ha motivato la mancata esclusione rilevando che i fatti oggetto del processo erano sintomatici di persistente pericolosità (fol 11); -con riferimento a Genovesi ha ritenuto infondata la richiesta riqualificazione dei fatti nei reati di cui all'art 73 comma 5 del DPR 390/90, valorizzando la molteplicità degli episodi di spaccio in un limitato arco di tempo di soli cinque mesi nei confronti di almeno quindici clienti, indicativi della sua costante disponibilità di significativi quantitativi di droga (fol 7 e 8); -con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i gravi precedenti penali a carico dell'imputato relativi a reati di grave allarme sociale (estorsione, furto, partecipazione ad associazione di stampo mafioso, violazioni alla disciplina sulle armi, danneggiamento seguito da incendio) fossero indicativi di legami con contesti di criminalità organizzata e giustificassero pertanto sia il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute per il solo comportamento processuale, sia la valutazione, ai fini della ritenuta recidiva, per cui i reati oggetto del processo fossero indicativi di elevata e perdurante pericolosità sociale ( fol 7). 3. I giudizi espressi dalla Corte territoriale, in merito alla qualificazione giuridica dei fatti contestati agli imputati, alla maggiore pericolosità dagli stessi dimostrata con la condotta oggetto del presente procedimento ed al bilanciamento delle circostanze, sono osservanti della legge e dei principi consolidati in materia. Le censure dei ricorrenti, di contro, sono generiche e non valgono a inficiare il percorso argomentativo adottato dai giudici. 3.1 Quanto alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5, d.P.R. 309790 un richiamo alla giurisprudenza in materia giova a confermare la correttezza del ragionamento svolto dai giudici nel caso di specie. Si è, infatti, riconosciuta la legittimità del mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità anche nel caso di cessione di una quantità modic:a, o non accertata, di droga, allorché essa costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4 n. 40720 del 26/04/2017, Nafia e altri, Rv. 270767), precisandosi che il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sefar, Rv. 273823). L'orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite che hanno affermato il principio per cui il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal [OSCURATO:PERSONA], che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma anche dei motivi che precludono di bilanciare un dato negativo con altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della ridotta offensività. (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Muro/o). Nel caso all'esame, i giudici di appello, nel negare la riqualificazione delle condotte poste in essere da Salerno e Genovese, hanno valorizzato per entrambi la fitta rete di clienti cui smerciavano di volte in volta singole dosi e la frequenza delle cessioni, indicative della capacità degli imputati di rifornirsi di significativi quantitativi di sostanza stupefacente e di diffondere tale sostanza in modo non episodico, né occasionale. I giudici, dunque, hanno dato conto delle ragioni per cui hanno valorizzato gli elementi ostativi al riconoscimento della lieve entità in modo congruo e argomentato. 3.2. Quanto alla ritenuta recidiva si ricorda che il suo riconoscimento implica certamente un onere motivazionale del giudice con particolare riguardo alla idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo (Sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 2 n. 50146 del 12/11/2015, Caruso, Rv. 265684, nella quale è operato un rinvio alla sentenza n. 185 clel 2015 della Corte Costituzionale; Sez. 6 n. 56972 del 20/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274782, in cui si è chiarito che tale dovere motivazionale è adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la còndotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato). Peraltro, si è affermato che tale onere motivazionale può essere anche implicitamente assolto (Sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere). Nel caso di specie, peraltro, la Corte di Appello con motivazione esaustiva ha dato conto delle ragioni per cui la recidiva contestata a Salerno e [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere esclusa, richiamando per entrambi la gravità dei precedenti penali e la persistente pericolosità dimostrata con la ricaduta nel reato.3.3. Quanto al giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce, la Corte di legittimità ha chiarito trattarsi di esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n.33114 del 08/10/2020 Ud, Martinenghi, Rv. 279838). La Corte di appello, con motivazione congrua, ha ritenuto corretto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il bilanciamento in termini di equivalenza della ritenuta recidiva rispetto alle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla scarsa pregnanza delle seconde rispetto alla valenza della prima, derivante da pregresse condanne per reati di particolare allarme sociale. Il percorso argomentativo dei giudici, dunque, anche sotto tale profilo è coerente con il principio di diritto enunciato. 4. Al giudizio di inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 21292/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris