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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 28461/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2719/2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica , domiciliato per legge in Roma, alla piazza Cavour , presso l a Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. i n Liquidazione, in persona del curatore in carica, domiciliato per legge in Roma, alla piazza Cavour , presso l a Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Tagliamento, n. 14 presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro R.g. n. 2719 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] di Novella e [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], -intimati - avverso la sentenza n. 459/2021 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 26/07/2021; R.g. n. 2719 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26/09/2023,dal Consigliere relatore C ristiano Valle ; rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. propose, dinanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trento, una ulteriore istanza (la settima) di proroga del termine per il versamento del prezzo, di oltre due milioni di euro (Euro 2.153.000,00), qu al e aggiudicataria di un complesso immobiliare del quale era stata effettuata la vendita in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente dichiarata fallita; l’istanza venne rigettata dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trento; la [OSCURATO:SOCIETA]. proposeopposizione agli atti esecutivi; l’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Trent o, con sentenza n. 459/2021 pubblicatail 26/07/2021; avverso la sentenza in unico grado ricorre per cassazione con due motivi la TA02S.r.l.; resistono con separati controricorsi il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e la Società cooperativa per a zioni Banca popolare dell’[OSCURATO:PERSONA]; l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] di Novella e [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] , la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depositato memoria; considerato che il primo motivo di ricorso reca censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 5 c od . p roc . c iv ., per ave re il giudice di prime cure omesso di valutare le condizioni soggettive e oggettive invocate da parte attrice a giustificazione del mancato versamento del saldo del prezzo; R.g. n. 2719 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle il motivo – se non inammissibile perché non riferito a fatti in senso fenomenico, secondo l’interpretazione costante di questa Corte – è i nfondato, in quanto il termine per i l versamento del prezzo di aggiudicazione è perentorio, come da tempo affermato da questa Corte (Cass. n. 32136 del 10/12/20 19 Rv. 656506 – 02 , pure richiamata nella sentenza qui impugnata ) e non risulta che fosse stata chiesta tempestivamente , dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , la revoca dell’aggiudicazione per sostanziale diversità del bene, in quanto occupato da terzi in forza di regolare contratto di locazione, sebbene ciò non risultasse dalla perizia di stima: e tanto a prescindere da un’effettiva configurabilità, nella specie, di un’ipotesi di aliud pro alio; il secondo motivo deduce violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 587 cod. p roc . c iv . in relazione all ’ art. 360 , comma 1, n. 3 cod. p roc . c iv . , avendo il g iudice di prime cure confermato la perdita della cauzione a titolo di multa, in assenza di accertamento di responsabilità dell’aggiudicatario; pure detto mezzo è infondato, in quanto la perdita della cauzione è prevista dalla legge processuale quale automatica, senza che il giudice possa esercitare alcuna discrezionalità , come da tempo affermato da questa Corte (Cass.n. 713 del 16/01/2006 R v. 587058 – 01 e in precedenza Cass. n. 5506 del 08/04/2003 Rv. 561973 - 01), non essendovi margine di opinabilità nel sistema delineato dal codice di rito; ritenuto, in conclusione, che il ricorso è infondato; il ricorso è, pertanto, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, in favore di ciasc una parte controricorrente , come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata; la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della R.g. n. 2719 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti controricorrenti, liquidate, in favore di ciascuna di esse, in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quat er , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2719/2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica , domiciliato per legge in Roma, alla piazza Cavour , presso l a Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. i n Liquidazione, in persona del curatore in carica, domiciliato per legge in Roma, alla piazza Cavour , presso l a Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Tagliamento, n. 14 presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro R.g. n. 2719 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] di Novella e [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], -intimati - avverso la sentenza n. 459/2021 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 26/07/2021; R.g. n. 2719 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26/09/2023,dal Consigliere relatore C ristiano Valle ; rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. propose, dinanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trento, una ulteriore istanza (la settima) di proroga del termine per il versamento del prezzo, di oltre due milioni di euro (Euro 2.153.000,00), qu al e aggiudicataria di un complesso immobiliare del quale era stata effettuata la vendita in danno della [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente dichiarata fallita; l’istanza venne rigettata dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trento; la [OSCURATO:SOCIETA]. proposeopposizione agli atti esecutivi; l’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Trent o, con sentenza n. 459/2021 pubblicatail 26/07/2021; avverso la sentenza in unico grado ricorre per cassazione con due motivi la TA02S.r.l.; resistono con separati controricorsi il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e la Società cooperativa per a zioni Banca popolare dell’[OSCURATO:PERSONA]; l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] di Novella e [OSCURATO:PERSONA] d i [OSCURATO:PERSONA] , la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depositato memoria; considerato che il primo motivo di ricorso reca censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 5 c od . p roc . c iv ., per ave re il giudice di prime cure omesso di valutare le condizioni soggettive e oggettive invocate da parte attrice a giustificazione del mancato versamento del saldo del prezzo; R.g. n. 2719 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle il motivo – se non inammissibile perché non riferito a fatti in senso fenomenico, secondo l’interpretazione costante di questa Corte – è i nfondato, in quanto il termine per i l versamento del prezzo di aggiudicazione è perentorio, come da tempo affermato da questa Corte (Cass. n. 32136 del 10/12/20 19 Rv. 656506 – 02 , pure richiamata nella sentenza qui impugnata ) e non risulta che fosse stata chiesta tempestivamente , dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , la revoca dell’aggiudicazione per sostanziale diversità del bene, in quanto occupato da terzi in forza di regolare contratto di locazione, sebbene ciò non risultasse dalla perizia di stima: e tanto a prescindere da un’effettiva configurabilità, nella specie, di un’ipotesi di aliud pro alio; il secondo motivo deduce violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 587 cod. p roc . c iv . in relazione all ’ art. 360 , comma 1, n. 3 cod. p roc . c iv . , avendo il g iudice di prime cure confermato la perdita della cauzione a titolo di multa, in assenza di accertamento di responsabilità dell’aggiudicatario; pure detto mezzo è infondato, in quanto la perdita della cauzione è prevista dalla legge processuale quale automatica, senza che il giudice possa esercitare alcuna discrezionalità , come da tempo affermato da questa Corte (Cass.n. 713 del 16/01/2006 R v. 587058 – 01 e in precedenza Cass. n. 5506 del 08/04/2003 Rv. 561973 - 01), non essendovi margine di opinabilità nel sistema delineato dal codice di rito; ritenuto, in conclusione, che il ricorso è infondato; il ricorso è, pertanto, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, in favore di ciasc una parte controricorrente , come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata; la decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della R.g. n. 2719 del 2022; Ad. 26/09/2023; estensore: C. Valle sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti controricorrenti, liquidate, in favore di ciascuna di esse, in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quat er , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di con
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