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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 01687/2025

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crittore il [OSCURATO:PERSONA] contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando successivamente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. eccepisca (sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale) di non poter rimborsare i buoni fruttiferi postali a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 c.c., integri oppure no gli estremi della responsabilità (se del caso, precontrattuale o contrattuale) di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore che lamenti la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni fruttiferi postali, sia imputabile alla mancata conoscenza della “scadenza” degli stessi, derivante dal deficit informativo circa le caratteristiche dei buoni sottoscritti, nonché se una siffatta condotta omissiva possa impedire il decorso della prescrizione ai sensi dell’articolo 2935 c.c.”

2. -L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 26826del 2024.

3. –Il rimettente evidenzia che la pretesa risarcitoria dei ricorrenti si fonda sulla prospe ttazione per cui [OSCURATO:PERSONA], al momento della sottoscrizionedei buoni fruttiferi postali (BFP), avrebbe violato l’obbligo “ex lege” –previso dall’art. 3 deldecreto del Ministro del Tesoro del 19/12/2000, emanato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999(e ribadito dall’art. 6 del medesimo d.m.) -di consegnare il c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]” (FIA), contenente anche l’indicazione delle caratteristiche dettagliate dei BFPda essi sottoscritti, tra cui la loro “scadenza”, q uale “ elemento essenziale per l’individuazione del dies a quoa partire dal quale far decorrere la prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati)”, come stabilito dall’art.8 del citato decreto mini s teriale.

Di qui, pertanto, la mancanza di una “ corretta informazione circa le caratteristiche dell’investimento effettuato”, assicurata soltanto dalla consegna del FIAai sottoscrittori, per cui i ricorrenti non avrebbero avuto « alcuna conoscenza giuridica delle reali condizioni che avrebbero regolato i BFP, ed in particolare della loro “scadenza”» e, quindi, sarebbero rimasti ignari “del momento a partire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento del capitale e degli interessi”, ai sensi dell’art. 2935c.c.

Nel costituirsi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] – soggiunge i l Tribunale di Salerno – ha contestato la fondatezza della domanda attorea con diversi argomenti: a ) avrebbe essa assolto all’obbligo di consegnare il FIA, che, peraltro, tale non era; b) i ri correnti avrebbero potuto conoscere le caratteristiche dei BFP sottoscritti mediante l’avviso sulle condizionipraticate disponibile negli [OSCURATO:PERSONA] aperti al pubblico e, comunque,di quelle caratteristiche avrebbero potuto avere contezza mediante i siti internetdi “[OSCURATO:PERSONA] e Prestiti” e di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”; c) l’onere della prova della mancata consegna del FIA, sebbene prova di un fatto negativo, incombeva pur sempre sui ricorrenti.

4. –Il giudice a quo argomenta, poi, sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] non ha in nessun caso fornito la prova della consegna del FIA ai sottoscrittori del BFP, osservando, tra l’altro, che non potrebbe farsi carico ai ricorrentidi provare “fatti negativi” e, comunque, anche qualificando la domanda come responsabilità contrattuale, exart. 1218 c.c., incombeva alla stessa convenuta la dimostra zione di aver adempiuto all’obbligo chiaramente stabilito dall’art. 3 del citato d.m.e ribadito dal successivo art. 6.

5. – In ragione di quanto esposto i l Tribunale rimettente ritiene, quindi, che la decisione su lla controversia rimessa alla sua cognizione “verta esclusivamente sulla questione di diritto” di cui al quesito innanzi posto ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. e che si tratti di questione “ necessaria alla definizione integrale del giudizio”, giacché relativa alla individuazione delle “ conseguenze giuridiche derivanti dall’inadempimento” di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo,previsto dagli artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000,di consegnare al sottoscrittore il FIA;sicché, “dall’eventuale adesione ad una delle interpretazioni che della quaestio iuris ha, allo stato, offerto la giurisprudenza di merito ” – non essendo “stata ancora risolta” dalla giurisprudenza di legittimità, di cui non constano precedenti – “dipende di fatto l’accoglimento oppure il rigetto della domanda di parte ricorrente”.

6. –Il rimettente assume, quindi , che la questione oggetto del rinvio pregiudiziale presenta “ gravi difficoltà interpretative”, sussistendo un contrasto tra i giudici di merito.

Un primo orientamento(sentenze della Corte d’Appello di Salerno n. 302/2023, del Tribunale di Napoli n. 11539/2023 e dello stesso Tribunale di Salerno n. 1982/2024, in persona di altro Giudice) esclude che il mancato assolvimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di consegnare il FIA al sottoscrittori del BFP, rispetto ai quali poi venga eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa“in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità – né precontrattuale, né contrattuale –in capo alla predetta società”.

A tal riguardo si sostiene che “ i decreti ministeriali regolanti l’emissione di una specifica serie dei buoni postali” vengono “pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati”, ad essi, che“dettano la disciplina normativa fondamentale”, occorre, pertanto, fare riferimento « per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, sicchéi risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di “[OSCURATO:PERSONA].p.a.”, che , pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare i momenti in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori».In questa prospettiva, dunque, il comportamento dei sottoscrittori non attivatisi diligentemente per conoscere la “scadenza” dei BFP, “mediante consultazione dei [OSCURATO:PERSONA] che regolano le singole serie pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], integra una condotta inerte e superficiale, come tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti” ela condotta omissiva di [OSCURATO:PERSONA] circa la consegna del FIA.

Pertanto, ad avviso del giudice a quo,l’obbligo ex artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000 gravante su [OSCURATO:PERSONA] degraderebbe a “mero onere”, la cui “inosservanza è, di fatto, priva di conseguenze”, facendo ricadere, poi, «sui risparmiatori l’onere di informarsi circa le caratteristiche dei BFP, ivi compresa la loro “scadenza”, onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione».

Secondo un altro orientamento giurisprudenziale (App.

Cagliari –Sez. [OSCURATO:PERSONA], sentenza n. 136 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Trib.

Parma, ordinanza 702 terc.p.c. del 07/4/2023; Trib.

Torino, ordinanza 702 ter c.p.c. del 30/11/2023; Trib.

Monza, sent enza n. 1207 del 17/4/2024; Trib.

Catanzaro, ordinanze 702ter c.p.c. del 17 e18 Aprile 2024; Trib.

Napoli, sentenza n. 5589 del 30/5/2024; Trib.Roma, sentenzan. 10051 del 10/6/2024; Trib.

Catanzaro, sentenza n. 2377 del 06/12/2024), la condotta inadempiente di [OSCURATO:PERSONA], che abbia omesso di consegnare il FIA,integrerebbe gli estremi della “responsabilità(pre)contrattuale”, con conseguente obbligo di “ risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei BFP a causa della maturata prescrizione”, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della “scadenza” dei BFP stessie, quindi, “di esercitare il relativo diritto di credito” entro il termine ordinario ex art. 2946 c.c.

In siffatta prospettiva si ritiene, in particolare (App.Cagliari –Sez.

Distaccata di Sassari, n. 136 del 27/4/2023), che non avrebbe “rilevanza dirimente la circostanza che sulla [OSCURATO:PERSONA] siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l’informazione necessaria”.

Non sarebbe, quindi, pertinente il richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), secondo cui è accordata “prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo”, giacché, nella specie, rileva “l'inosservanza di un obbligo informativo predeterminato,la cui violazione - se non comporta la sospensione del termine prescrizionale … -genera responsabilità per inadempimento”.

Sicché, come puntualizza il giudice a quo , per tale indirizzo la consegna al cliente del FIA “costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore”, che viene “concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare” solo tramite detta documentazione, poiché « i BFP non contengono normalmente né l’indicazione della data di “scadenza”, né tantomeno quella della prescrizione del diritto in esso lato sensuincorporato».

Altro orientamento interpretativo, argomenta ancora il rimettente,reputa che la mancata consegna del FIA al sottoscrittore “ non implicherebbe alcuna responsabilità ” di [OSCURATO:PERSONA], “ bensì l’impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2935 c.c.”(così: App.

Napoli , sent enza n. 3719 del 24/9/2024 ; Giud . [OSCURATO:PERSONA], sentenza n. 80 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Trib.

Salerno, sentenzan. 5383 del 12/11/2024, in persona di altro Giudice).Si afferma, infatti, che, seppure “sul sottoscrittore dei BFP incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono”, un siffatto onere è possibile assolvere solo se “l’investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere” e, a tal fine, risultano “ funzionali a mettere i l sottoscrittore - risparmiatore a conoscenza dell’intera operazione” gli “obblighi di trasparenza e di pubblicità”, di cui agli artt. 3 e 6del d.m. 19/12/2000 , posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche a tutela del “ valore costituzionale del risparmio” (art. 47 Cost.).

Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, “alla luce del provvedimento reso dall’AGCM nell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”,che ha evidenziato come i BFP rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi « più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento “a basso rischio”», assumendo, quindi, interesse “soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto”, per cuila relativa disciplina opera “un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell’economia pubblica (art. 97, co. 1, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario– di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni”.

Ne consegue, secondo l’orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di informazione sulle caratteristiche dettagliate dei BFP e, segnatamente, sulla « loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, l’ignoranza del dies a quoa partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è riconducibile all’assenza di indicazioni della “scadenza” sul titolo e sul D.M. ad esso relativo».

Una tale circostanza non potrebbe, quindi, “ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l’inadempimento) rilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c.”, non avendo consentitoai sottoscrittori “di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso”.

7. – Il Tribunale di Salerno reputa, quindi, che l’illustrato “ dubbio ermeneutico ” assurga « ad un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del Giudice, atteso che “la grave difficoltà interpretativa” non consiste nell’adesione ad una delle soluzioni interpretative che si dividono in campo, bensì ad una verae propria divisione della giurisprudenza di merito sul tema».

Lo stesso rimettente deduce, infine, che la questione oggetto di rinvio ex art. 363 bis c.p.c. sia “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”, per lo “spiccato carattere di serialità”, come dimostrato dalla“molteplicità degli [OSCURATO:PERSONA] che sisono già pronunciati su tale questione” e considerata «l’elevata diffusione, su tutto il territorio nazionale, dello strumento di “investimento a basso rischio” costituito dai buoni fruttiferi postali».8. -Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno difetta dei requisiti per poter essere ammesso.

8.1. -La più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

I, n. 19243 del 7 luglio 2023; Cass., Sez.

I, 28 luglio 2023; Cass., Sez.

I, n. 16459 del 13 giugno 2024; Cass., Sez.

I, n. 29662 del 19 novembre 2024) ha esaminato la questione concernente l’individuazione della data da cui inizia a decorrerela prescrizione del rimborso dei BFP (negato da [OSCURATO:PERSONA] proprio a motivo della maturazione del termine prescrizionale) in relazione, segnatamente,alla disciplina recata dal d.m. 19 dicembre 2000, e ha avuto modo di precisare che, in base al combinato disposto delle relative disposizioni di cui agli artt. 8, 4 e 18 (art. 8 che fissa in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; art. 4 che fissa laliquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”; art. 18 che, con specifico riferimento alla serie allora emessa –“AA1” -, prevede che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), il “decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi” inizia dalla data di “scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” (nel caso della serie “AA1” dal “sesto anno successivo a quello di emissione”).

Un tale approdo interpretativo, pur maturato precedentemente all’ordinanza di rimessione, non trova considerazione alcuna da parte del giudice a quo, né rinviene idoneo approfondimento l’ulteriore questione –ma da apprezzarsi, poi, nella sua eventuale portata incidente, e semmai in che termini, sull’orientamento di questa Corte appena ricordato - degli effetti etero - integrativi dei decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei BFP, che recenti arresti (Cass., Sez.

I, n. 22619 del 26 luglio 2023) ritengono, in forza della abilitazione di legge, avere natura di integrazione suppletiva e non cogente (così da coordinarsi con il principio enunciato da Cass., Sez.

Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, secondo cui le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo).

Un quadrocomplessivo, questo, al quale fa, poi, da cornice il principio, risalente e consolidato, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (tra le molte, più di recente, Cass., Sez-Lav., n. 14193 del 24 maggio 2021 e Cass., Sez.

III, n. 13343 del 28 aprile 2022).8.2. -Sicché, mentre nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono orientamenti nomofilattici in grado di orientare il giudice a quo nella soluzione della controversia alla sua cognizione, la questione che esso pone con il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bisc.p.c. non è, però, “esclusivamente di diritto”, giacché, date le coordinate giuridiche anzidette, rimane poi riservato allo stesso rimettente l’apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” - sull’eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare.

9. -Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno va, dunque, dichiarato inammissibile perché non si ravvisa sussistente il requisito della “risoluzione di una questione esclusivamente di diritto”, di cui al primo comma dell’art. 363 bisc.p.c.

P.Q.M.

Visto l’art. 363-bisc.p.c., dichiara inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
crittore il [OSCURATO:PERSONA] contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando successivamente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. eccepisca (sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale) di non poter rimborsare i buoni fruttiferi postali a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 c.c., integri oppure no gli estremi della responsabilità (se del caso, precontrattuale o contrattuale) di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore che lamenti la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni fruttiferi postali, sia imputabile alla mancata conoscenza della “scadenza” degli stessi, derivante dal deficit informativo circa le caratteristiche dei buoni sottoscritti, nonché se una siffatta condotta omissiva possa impedire il decorso della prescrizione ai sensi dell’articolo 2935 c.c.” 2. -L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 26826del 2024. 3. –Il rimettente evidenzia che la pretesa risarcitoria dei ricorrenti si fonda sulla prospe ttazione per cui [OSCURATO:PERSONA], al momento della sottoscrizionedei buoni fruttiferi postali (BFP), avrebbe violato l’obbligo “ex lege” –previso dall’art. 3 deldecreto del Ministro del Tesoro del 19/12/2000, emanato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 284 del 1999(e ribadito dall’art. 6 del medesimo d.m.) -di consegnare il c.d. “[OSCURATO:PERSONA]” (FIA), contenente anche l’indicazione delle caratteristiche dettagliate dei BFPda essi sottoscritti, tra cui la loro “scadenza”, q uale “ elemento essenziale per l’individuazione del dies a quoa partire dal quale far decorrere la prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito alla riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati)”, come stabilito dall’art.8 del citato decreto mini s teriale. Di qui, pertanto, la mancanza di una “ corretta informazione circa le caratteristiche dell’investimento effettuato”, assicurata soltanto dalla consegna del FIAai sottoscrittori, per cui i ricorrenti non avrebbero avuto « alcuna conoscenza giuridica delle reali condizioni che avrebbero regolato i BFP, ed in particolare della loro “scadenza”» e, quindi, sarebbero rimasti ignari “del momento a partire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento del capitale e degli interessi”, ai sensi dell’art. 2935c.c. Nel costituirsi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] – soggiunge i l Tribunale di Salerno – ha contestato la fondatezza della domanda attorea con diversi argomenti: a ) avrebbe essa assolto all’obbligo di consegnare il FIA, che, peraltro, tale non era; b) i ri correnti avrebbero potuto conoscere le caratteristiche dei BFP sottoscritti mediante l’avviso sulle condizionipraticate disponibile negli [OSCURATO:PERSONA] aperti al pubblico e, comunque,di quelle caratteristiche avrebbero potuto avere contezza mediante i siti internetdi “[OSCURATO:PERSONA] e Prestiti” e di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”; c) l’onere della prova della mancata consegna del FIA, sebbene prova di un fatto negativo, incombeva pur sempre sui ricorrenti. 4. –Il giudice a quo argomenta, poi, sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] non ha in nessun caso fornito la prova della consegna del FIA ai sottoscrittori del BFP, osservando, tra l’altro, che non potrebbe farsi carico ai ricorrentidi provare “fatti negativi” e, comunque, anche qualificando la domanda come responsabilità contrattuale, exart. 1218 c.c., incombeva alla stessa convenuta la dimostra zione di aver adempiuto all’obbligo chiaramente stabilito dall’art. 3 del citato d.m.e ribadito dal successivo art. 6. 5. – In ragione di quanto esposto i l Tribunale rimettente ritiene, quindi, che la decisione su lla controversia rimessa alla sua cognizione “verta esclusivamente sulla questione di diritto” di cui al quesito innanzi posto ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. e che si tratti di questione “ necessaria alla definizione integrale del giudizio”, giacché relativa alla individuazione delle “ conseguenze giuridiche derivanti dall’inadempimento” di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo,previsto dagli artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000,di consegnare al sottoscrittore il FIA;sicché, “dall’eventuale adesione ad una delle interpretazioni che della quaestio iuris ha, allo stato, offerto la giurisprudenza di merito ” – non essendo “stata ancora risolta” dalla giurisprudenza di legittimità, di cui non constano precedenti – “dipende di fatto l’accoglimento oppure il rigetto della domanda di parte ricorrente”. 6. –Il rimettente assume, quindi , che la questione oggetto del rinvio pregiudiziale presenta “ gravi difficoltà interpretative”, sussistendo un contrasto tra i giudici di merito. Un primo orientamento(sentenze della Corte d’Appello di Salerno n. 302/2023, del Tribunale di Napoli n. 11539/2023 e dello stesso Tribunale di Salerno n. 1982/2024, in persona di altro Giudice) esclude che il mancato assolvimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di consegnare il FIA al sottoscrittori del BFP, rispetto ai quali poi venga eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa“in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità – né precontrattuale, né contrattuale –in capo alla predetta società”. A tal riguardo si sostiene che “ i decreti ministeriali regolanti l’emissione di una specifica serie dei buoni postali” vengono “pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati”, ad essi, che“dettano la disciplina normativa fondamentale”, occorre, pertanto, fare riferimento « per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, sicchéi risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di “[OSCURATO:PERSONA].p.a.”, che , pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare i momenti in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori».In questa prospettiva, dunque, il comportamento dei sottoscrittori non attivatisi diligentemente per conoscere la “scadenza” dei BFP, “mediante consultazione dei [OSCURATO:PERSONA] che regolano le singole serie pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], integra una condotta inerte e superficiale, come tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti” ela condotta omissiva di [OSCURATO:PERSONA] circa la consegna del FIA. Pertanto, ad avviso del giudice a quo,l’obbligo ex artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000 gravante su [OSCURATO:PERSONA] degraderebbe a “mero onere”, la cui “inosservanza è, di fatto, priva di conseguenze”, facendo ricadere, poi, «sui risparmiatori l’onere di informarsi circa le caratteristiche dei BFP, ivi compresa la loro “scadenza”, onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione». Secondo un altro orientamento giurisprudenziale (App. Cagliari –Sez. [OSCURATO:PERSONA], sentenza n. 136 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Trib. Parma, ordinanza 702 terc.p.c. del 07/4/2023; Trib. Torino, ordinanza 702 ter c.p.c. del 30/11/2023; Trib. Monza, sent enza n. 1207 del 17/4/2024; Trib. Catanzaro, ordinanze 702ter c.p.c. del 17 e18 Aprile 2024; Trib. Napoli, sentenza n. 5589 del 30/5/2024; Trib.Roma, sentenzan. 10051 del 10/6/2024; Trib. Catanzaro, sentenza n. 2377 del 06/12/2024), la condotta inadempiente di [OSCURATO:PERSONA], che abbia omesso di consegnare il FIA,integrerebbe gli estremi della “responsabilità(pre)contrattuale”, con conseguente obbligo di “ risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei BFP a causa della maturata prescrizione”, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della “scadenza” dei BFP stessie, quindi, “di esercitare il relativo diritto di credito” entro il termine ordinario ex art. 2946 c.c. In siffatta prospettiva si ritiene, in particolare (App.Cagliari –Sez. Distaccata di Sassari, n. 136 del 27/4/2023), che non avrebbe “rilevanza dirimente la circostanza che sulla [OSCURATO:PERSONA] siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l’informazione necessaria”. Non sarebbe, quindi, pertinente il richiamo al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei tassi di interesse (sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite e, poi, Cass. n. 4748/2022), secondo cui è accordata “prevalenza a quelli pubblicati nei d.m. rispetto a quelli indicati nel titolo”, giacché, nella specie, rileva “l'inosservanza di un obbligo informativo predeterminato,la cui violazione - se non comporta la sospensione del termine prescrizionale … -genera responsabilità per inadempimento”. Sicché, come puntualizza il giudice a quo , per tale indirizzo la consegna al cliente del FIA “costituisce un momento essenziale al fine della corretta ed adeguata informazione del sottoscrittore”, che viene “concretamente reso edotto delle caratteristiche del prodotto che va ad acquistare” solo tramite detta documentazione, poiché « i BFP non contengono normalmente né l’indicazione della data di “scadenza”, né tantomeno quella della prescrizione del diritto in esso lato sensuincorporato». Altro orientamento interpretativo, argomenta ancora il rimettente,reputa che la mancata consegna del FIA al sottoscrittore “ non implicherebbe alcuna responsabilità ” di [OSCURATO:PERSONA], “ bensì l’impossibilità di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2935 c.c.”(così: App. Napoli , sent enza n. 3719 del 24/9/2024 ; Giud . [OSCURATO:PERSONA], sentenza n. 80 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Trib. Salerno, sentenzan. 5383 del 12/11/2024, in persona di altro Giudice).Si afferma, infatti, che, seppure “sul sottoscrittore dei BFP incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono”, un siffatto onere è possibile assolvere solo se “l’investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere” e, a tal fine, risultano “ funzionali a mettere i l sottoscrittore - risparmiatore a conoscenza dell’intera operazione” gli “obblighi di trasparenza e di pubblicità”, di cui agli artt. 3 e 6del d.m. 19/12/2000 , posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche a tutela del “ valore costituzionale del risparmio” (art. 47 Cost.). Una soluzione, questa, che si imporrebbe, altresì, “alla luce del provvedimento reso dall’AGCM nell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”,che ha evidenziato come i BFP rappresentino (insieme ai libretti di risparmio) i prodotti finanziari nominativi « più tradizionali prodotti del risparmio postale, essendo strumenti di investimento “a basso rischio”», assumendo, quindi, interesse “soprattutto per soggetti con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria ridotto”, per cuila relativa disciplina opera “un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell’economia pubblica (art. 97, co. 1, Cost.) e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.); bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa – sia pure di rango secondario– di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni”. Ne consegue, secondo l’orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di informazione sulle caratteristiche dettagliate dei BFP e, segnatamente, sulla « loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, l’ignoranza del dies a quoa partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è riconducibile all’assenza di indicazioni della “scadenza” sul titolo e sul D.M. ad esso relativo». Una tale circostanza non potrebbe, quindi, “ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l’inadempimento) rilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c.”, non avendo consentitoai sottoscrittori “di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso”. 7. – Il Tribunale di Salerno reputa, quindi, che l’illustrato “ dubbio ermeneutico ” assurga « ad un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del Giudice, atteso che “la grave difficoltà interpretativa” non consiste nell’adesione ad una delle soluzioni interpretative che si dividono in campo, bensì ad una verae propria divisione della giurisprudenza di merito sul tema». Lo stesso rimettente deduce, infine, che la questione oggetto di rinvio ex art. 363 bis c.p.c. sia “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”, per lo “spiccato carattere di serialità”, come dimostrato dalla“molteplicità degli [OSCURATO:PERSONA] che sisono già pronunciati su tale questione” e considerata «l’elevata diffusione, su tutto il territorio nazionale, dello strumento di “investimento a basso rischio” costituito dai buoni fruttiferi postali».8. -Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno difetta dei requisiti per poter essere ammesso. 8.1. -La più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, n. 19243 del 7 luglio 2023; Cass., Sez. I, 28 luglio 2023; Cass., Sez. I, n. 16459 del 13 giugno 2024; Cass., Sez. I, n. 29662 del 19 novembre 2024) ha esaminato la questione concernente l’individuazione della data da cui inizia a decorrerela prescrizione del rimborso dei BFP (negato da [OSCURATO:PERSONA] proprio a motivo della maturazione del termine prescrizionale) in relazione, segnatamente,alla disciplina recata dal d.m. 19 dicembre 2000, e ha avuto modo di precisare che, in base al combinato disposto delle relative disposizioni di cui agli artt. 8, 4 e 18 (art. 8 che fissa in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; art. 4 che fissa laliquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”; art. 18 che, con specifico riferimento alla serie allora emessa –“AA1” -, prevede che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), il “decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale degli interessi” inizia dalla data di “scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie” (nel caso della serie “AA1” dal “sesto anno successivo a quello di emissione”). Un tale approdo interpretativo, pur maturato precedentemente all’ordinanza di rimessione, non trova considerazione alcuna da parte del giudice a quo, né rinviene idoneo approfondimento l’ulteriore questione –ma da apprezzarsi, poi, nella sua eventuale portata incidente, e semmai in che termini, sull’orientamento di questa Corte appena ricordato - degli effetti etero - integrativi dei decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei BFP, che recenti arresti (Cass., Sez. I, n. 22619 del 26 luglio 2023) ritengono, in forza della abilitazione di legge, avere natura di integrazione suppletiva e non cogente (così da coordinarsi con il principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, secondo cui le previsioni dei decreti ministeriali non prevalgono sul contenuto dell'accordo). Un quadrocomplessivo, questo, al quale fa, poi, da cornice il principio, risalente e consolidato, secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (tra le molte, più di recente, Cass., Sez-Lav., n. 14193 del 24 maggio 2021 e Cass., Sez. III, n. 13343 del 28 aprile 2022).8.2. -Sicché, mentre nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono orientamenti nomofilattici in grado di orientare il giudice a quo nella soluzione della controversia alla sua cognizione, la questione che esso pone con il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bisc.p.c. non è, però, “esclusivamente di diritto”, giacché, date le coordinate giuridiche anzidette, rimane poi riservato allo stesso rimettente l’apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” - sull’eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare. 9. -Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno va, dunque, dichiarato inammissibile perché non si ravvisa sussistente il requisito della “risoluzione di una questione esclusivamente di diritto”, di cui al primo comma dell’art. 363 bisc.p.c. P.Q.M. Visto l’art. 363-bisc.p.c., dichiara inammissi
Sentenza Cassazione n. 01687/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris