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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2024

Cassazione n. 39938/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Saviol; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che nei confronti del ricorrente è stata emessa sentenza di applicazione pena - anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione, - per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, reati di cessione commessi il 4 novembre 2023; Ritenuto che il motivo di ricorso sulla confisca della somma di denaro trovata nella disponibilità dell'imputato, è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento e mancata dimostrazione di lecita provenienza; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge, anche tenuto conto che l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 è norma meramente ricognitiva della obbligatorietà della confisca di res provenienti da reato Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2024 Consigliere rélat e Il P,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Saviol; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che nei confronti del ricorrente è stata emessa sentenza di applicazione pena - anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione, - per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, reati di cessione commessi il 4 novembre 2023; Ritenuto che il motivo di ricorso sulla confisca della somma di denaro trovata nella disponibilità dell'imputato, è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento e mancata dimostrazione di lecita provenienza; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge, anche tenuto conto che l'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 è norma meramente ricognitiva della obbligatorietà della confisca di res provenienti da reato Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Consigliere rélat e Il P,
Sentenza Cassazione n. 39938/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris