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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20521/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/06/2025 dalla CORTE di APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando erronea qualificazione giuridica del reato ascrittogli ed illegalità della pena concordata (in quanto irrogata per un reato erroneamente qualificato), nonché vizi di motivazione quanto al controllo sulla legalità dell'accordo (che sarebbe illegale perché la qualificazione giuridica del reato contestato come ricettazione sarebbe errata) ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, poiché l'imputato sarebbe autore del reato presupposto; - che il ricorso è macroscopicamente inammissibile perché presentato essenzialmente per far valere l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto contestato (invocata sotto diversi profili), già costituente, peraltro, terzo motivo di appello al quale l'allora difensore e procuratore speciale dell'imputato aveva rinunciato, come puntualmente indicato nella motivazione della sentenza impugnata;- che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/06/2025 dalla CORTE di APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando erronea qualificazione giuridica del reato ascrittogli ed illegalità della pena concordata (in quanto irrogata per un reato erroneamente qualificato), nonché vizi di motivazione quanto al controllo sulla legalità dell'accordo (che sarebbe illegale perché la qualificazione giuridica del reato contestato come ricettazione sarebbe errata) ed alla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, poiché l'imputato sarebbe autore del reato presupposto; - che il ricorso è macroscopicamente inammissibile perché presentato essenzialmente per far valere l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto contestato (invocata sotto diversi profili), già costituente, peraltro, terzo motivo di appello al quale l'allora difensore e procuratore speciale dell'imputato aveva rinunciato, come puntualmente indicato nella motivazione della sentenza impugnata;- che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20521/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris