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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38043/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 16246 /2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] urastato.it); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. società agricola a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura conferita su documento separato congiunto al controricorso mediante strumenti informatici ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cpc, dall’ a vv.

PatriziaMaldivi (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzanon. 56 / 02 / 20 depositata i n data 04 / 1 2 /20 20 , Oggetto: detassazione Tremonti ambiente – societàdiscopo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la parte contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento perIRES relativa all’anno d’imposta 2014, emessa dall’Ufficio in seguito al disconoscimento della detassazione prevista per investimentiambientali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, dell a leggen. 388 del 2000 (cd.

Tremonti ambiente); - la Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso della partecontribuente e la Commissione Tributaria di secondo grado respingeva l’appello dell’Ufficio affermando che non può distinguersi tr a imprese che hanno effettuato investimenti ambientalifunzionali alla propria attività e c.d. imprese di scopo (cui, secondo l’Ufficio , non spetterebbe l’agevolazione ), ovvero costituiteesclusivamente per realizzare un impianto di produzione dienergia e lettrica e la cui attività consiste nella vendita di tale energia; - a vverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato ad un motivo di impugnazione ; la societàELIOLITE 1 s.r.l. resiste con controricorso; Consideratoche: - con l’unico motivo d'impugnazione, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19 , della legge n. 388 del 2000 in quanto l’agevolazione Tremonti in questione spetta alle sole imprese che hanno effettuato investimenti ambientali funzionali alla propria attività principale, nonanche alle c.d. imprese di scopo ; - i l motivo è infondato in quanto, secondo l’art. 6, commi 13, 14 e 15della legge n. 388 del 2000, applicabile ratione temporis : «13.La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimentiambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 reddito.14.

Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui alcomma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determ ina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predettecessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazionimateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, letteraB), n.

II, del codice c ivile , necessarie per prevenire, ridurre eriparare danni causati all'ambiente.

Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.

Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale»; orbene, dal la piana lettura della norma non si evinceche l’investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all’autoconsumo e non al mercato, ed anzi è maggiormente rispondente alla ratio della norma agevolar e fiscalmente tutte le impreseche compiano investimenti che abbiano delle ripercussioni favorevoli per l’ambiente, a prescindere dalla circostanza che l’energia prodotta venga destinata al processo produttivo dell’impresastessa oppure al mercato; - inol tre, secondo questa Corte: « in tema di parchi eolici , l'art. 1, comma21, della legge n. 208 del 2015 - con cui sono stati innovati icriteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali – ha esclusodalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature egli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Non puònon evidenziarsi la conformità di quest’interpretazione al favor dellegislatore nazionale e dell’Unione europea per il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili.

In questo senso è innanzit utto l’art. 194, lett. c, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea del 25 marzo 1957 - cd.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 [OSCURATO:PERSONA], secondo cui «nel quadro dell'instaurazione o del funzionamentodel mercato interno e tenendo conto dell'esigenza dipreservare e migliora re l'ambiente, la politica dell'Unione nel settoredell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a… promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili».

Non possono poi non rico rdarsi la Convenzione quadro delle [OSCURATO:PERSONA] cambiamenti climatici, ratificata con la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997»), le direttiveeuropee in materia (direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeoe del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energiaelettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’ele ttricità; direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recante modificae successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

Infine, sempre nella st essa direzione si colloca l'accordo di Parigi firmato il 22 aprile 2016, primo accordo universalee giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima tenutasi dal 30 novembreall’11 dicembre 2015, ratificato dall’Unione europea e datutti i suoi Paesi ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, che, nell’ambitodell’obiettivo di contenere il surriscaldamento globale, incentiva fortemente l’uso delle energie rinnovabili.

Il quadro normativorichiamato rivela, in maniera palese, che la ripartizione fra le Regioni degli oneri inerenti all’incremento della quota minima di energia prodotta con fonti rinnovabili è funzionale a consentire il raggiungimento dell’obiettivo nazionale, indicato comevincolante dalla normativa europea, in linea con il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili (Corte Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 cost.,sentenze n. 286 del 2019; n. 106 del 2020) » (Cass . n. 7343 del2021); -pertanto, l a sentenza impugnata si è correttamente attenuta ai suddetti principi, mediante una interpretazione fedele sia alla lettera della legge che conforme a Costituzione, volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite; non può poi non considerarsi la modifica costituzionale, avvenuta con legge costituzionalen. 1 del 2022 che ha attribuito nuovo vigore al diritto fondamentaleall’ambiente, peraltro già ampiamente considerata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: in particolare, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., spetta in via esclusivaallo Stato il compito di dettare una discip lina unitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come « entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionaleprimario e assoluto » (Corte cost. n. 24 del 2022) ; -dunque, il ricorso è infondato e va rigettato; - la condanna alle spese segue la soccombenza.

R isulta ndo soccombenteuna parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - T,Ordinanza n. 31080 del 2/11/2021; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n.1778 del 29/01/2016, Rv. 638714) .

P.Q.M. riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 16246 /2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] urastato.it); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. società agricola a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura conferita su documento separato congiunto al controricorso mediante strumenti informatici ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cpc, dall’ a vv. PatriziaMaldivi (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzanon. 56 / 02 / 20 depositata i n data 04 / 1 2 /20 20 , Oggetto: detassazione Tremonti ambiente – societàdiscopo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la parte contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento perIRES relativa all’anno d’imposta 2014, emessa dall’Ufficio in seguito al disconoscimento della detassazione prevista per investimentiambientali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, dell a leggen. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente); - la Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso della partecontribuente e la Commissione Tributaria di secondo grado respingeva l’appello dell’Ufficio affermando che non può distinguersi tr a imprese che hanno effettuato investimenti ambientalifunzionali alla propria attività e c.d. imprese di scopo (cui, secondo l’Ufficio , non spetterebbe l’agevolazione ), ovvero costituiteesclusivamente per realizzare un impianto di produzione dienergia e lettrica e la cui attività consiste nella vendita di tale energia; - a vverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato ad un motivo di impugnazione ; la societàELIOLITE 1 s.r.l. resiste con controricorso; Consideratoche: - con l’unico motivo d'impugnazione, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19 , della legge n. 388 del 2000 in quanto l’agevolazione Tremonti in questione spetta alle sole imprese che hanno effettuato investimenti ambientali funzionali alla propria attività principale, nonanche alle c.d. imprese di scopo ; - i l motivo è infondato in quanto, secondo l’art. 6, commi 13, 14 e 15della legge n. 388 del 2000, applicabile ratione temporis : «13.La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimentiambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 reddito.14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui alcomma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determ ina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predettecessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali. 15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazionimateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, letteraB), n. II, del codice c ivile , necessarie per prevenire, ridurre eriparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale»; orbene, dal la piana lettura della norma non si evinceche l’investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all’autoconsumo e non al mercato, ed anzi è maggiormente rispondente alla ratio della norma agevolar e fiscalmente tutte le impreseche compiano investimenti che abbiano delle ripercussioni favorevoli per l’ambiente, a prescindere dalla circostanza che l’energia prodotta venga destinata al processo produttivo dell’impresastessa oppure al mercato; - inol tre, secondo questa Corte: « in tema di parchi eolici , l'art. 1, comma21, della legge n. 208 del 2015 - con cui sono stati innovati icriteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali – ha esclusodalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature egli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Non puònon evidenziarsi la conformità di quest’interpretazione al favor dellegislatore nazionale e dell’Unione europea per il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. In questo senso è innanzit utto l’art. 194, lett. c, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea del 25 marzo 1957 - cd. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 [OSCURATO:PERSONA], secondo cui «nel quadro dell'instaurazione o del funzionamentodel mercato interno e tenendo conto dell'esigenza dipreservare e migliora re l'ambiente, la politica dell'Unione nel settoredell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a… promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili». Non possono poi non rico rdarsi la Convenzione quadro delle [OSCURATO:PERSONA] cambiamenti climatici, ratificata con la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997»), le direttiveeuropee in materia (direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeoe del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energiaelettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’ele ttricità; direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recante modificae successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Infine, sempre nella st essa direzione si colloca l'accordo di Parigi firmato il 22 aprile 2016, primo accordo universalee giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima tenutasi dal 30 novembreall’11 dicembre 2015, ratificato dall’Unione europea e datutti i suoi Paesi ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, che, nell’ambitodell’obiettivo di contenere il surriscaldamento globale, incentiva fortemente l’uso delle energie rinnovabili. Il quadro normativorichiamato rivela, in maniera palese, che la ripartizione fra le Regioni degli oneri inerenti all’incremento della quota minima di energia prodotta con fonti rinnovabili è funzionale a consentire il raggiungimento dell’obiettivo nazionale, indicato comevincolante dalla normativa europea, in linea con il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili (Corte Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 cost.,sentenze n. 286 del 2019; n. 106 del 2020) » (Cass . n. 7343 del2021); -pertanto, l a sentenza impugnata si è correttamente attenuta ai suddetti principi, mediante una interpretazione fedele sia alla lettera della legge che conforme a Costituzione, volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite; non può poi non considerarsi la modifica costituzionale, avvenuta con legge costituzionalen. 1 del 2022 che ha attribuito nuovo vigore al diritto fondamentaleall’ambiente, peraltro già ampiamente considerata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: in particolare, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., spetta in via esclusivaallo Stato il compito di dettare una discip lina unitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come « entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionaleprimario e assoluto » (Corte cost. n. 24 del 2022) ; -dunque, il ricorso è infondato e va rigettato; - la condanna alle spese segue la soccombenza. R isulta ndo soccombenteuna parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - T,Ordinanza n. 31080 del 2/11/2021; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n.1778 del 29/01/2016, Rv. 638714) . P.Q.M. riget
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