CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 14552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso il 20/9/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Propone ricorso per cassazione la Zappavigna, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato il vincolo senza valutare la copiosa documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale emergerebbe che i supposti rifiuti non sarebbero tali, ma oggetti utilizzati dalla ricorrente nello svolgimento della propria attività professionale. La stessa Zappavigna, peraltro, avrebbe spiegato le ragioni per le quali il materiale si trovava in quel luogo (il cambio della sede legale della società), ma di questo il Tribunale non avrebbe tenuto conto. Infine, l'ordinanza non avrebbe considerato che la società della ricorrente sarebbe iscritta all'Albo gestori ambientali e, dunque, non avrebbe avuto alcuna necessità di depositare rifiuti pericolosi sul proprio terreno, potendoli conferire in specifiche discariche. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta manifestamente infondato; le carenze argomentative che vengono sollevate, infatti, non si riscontrano nell'ordinanza impugnata, che - pronunciandosi sui profili anche in questa sede riprodotti - contiene una motivazione del tutto adeguata e logica, tutt'altro che assente o di mera apparenza. Come tale, dunque, non censurabile. 5. Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato che 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di un'esplosione e del relativo incendio in [OSCURATO:PERSONA], era stato individuato un capannone in lamiera nel cui interno si trovava il materiale descritto nel capo di imputazione (frigoriferi, congelatori, condizionatori, compressori, bombole del gas, apparecchiature da ristorazione ed altro); questo capannone era di proprietà dell'attuale indagata e nessuna documentazione autorizzava il deposito, anche temporaneo, del materiale rinvenuto. Già tali elementi, dunque, legittimavano la conferma del provvedimento impugnato, emergendo il fumus della contravvenzione ascritta, quale sussumibilità astratta del fatto contestato nella fattispecie in rubrica. 6. Il Tribunale, di seguito, ha preso in esame le considerazioni difensive legate all'attività svolta dalla ricorrente, superandole ancora con argomento tutt'alto che apparente e, dunque, non censurabile in questa sede. In particolare, l'ordinanza - oltre a richiamare l'assenza di documentazione a sostegno di un deposito lecito - ha evidenziato che dalle fotografie in atti emergeva chiaramente che sulla superficie oggetto del sequestro erano stati depositati in maniera incontrollata materiali di varia tipologia - quelli descritti - rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Ancora, e ad ulteriore conferma dell'esame degli argomenti introdotti dalla difesa, il Tribunale ha rilevato che le modalità del deposito, come il fatto che alcuni degli oggetti rinvenuti fossero accatastati in cumuli, doveva far escludere che si trattasse di beni utilizzati dall'indagata nell'ambito della propria attività di impresa. Così, dunque, da negare in questa sede qualunque rilevanza anche all'iscrizione della società della Zappavigna nell'Albo gestori ambientali, quale argomento di puro merito che, di per sé, non esclude affatto il fumus del reato, al pari del trasferimento della sede legale da un luogo all'altro. Considerazioni di fatto, anche qui riproposte e non certo decisive, che il Tribunale ha quindi espressamente od implicitamente contestato, con motivazione congrua, logica e non censurabile ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende