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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 28776/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32788/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art.83 c.p.c. - r icorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -intimata - per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 06982/2024 di questa Corte, pubblicata il 15.3.2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giudizio RG n. 32788/2019, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 06982 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – il 15.3.2024 con cui veniva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condannata la ricorrente alle spese, liquidate «in euro 7.000,00, per compenso oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge», poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione delle spese in favore dei predetti difensori dichiaratasi in atti antistatari delle stesse; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 30.10.2024 per la quale non sono state depositate memorie; Considerato che: - può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario provvedendovi questo Collegio ex officio , concretando la relativa mancanza errore materiale - invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario)”.

Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza.

In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 06982/2024 di questa Corte (pag 11 ultimo capoverso) è scritto «condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;» deve leggersi ed intendersi «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge con attribuzione agli avvocati antistatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e dispone che l’ordinanza n. 06982/2024 di questa Corte (a pag. 11 ultimo capoverso) ove è scritto: «condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;» deve leggersi ed intendersi: «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge con attribuzione agli avvocati antistatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32788/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art.83 c.p.c. - r icorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -intimata - per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 06982/2024 di questa Corte, pubblicata il 15.3.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giudizio RG n. 32788/2019, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 06982 emessa dalla Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – il 15.3.2024 con cui veniva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condannata la ricorrente alle spese, liquidate «in euro 7.000,00, per compenso oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge», poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione delle spese in favore dei predetti difensori dichiaratasi in atti antistatari delle stesse; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 30.10.2024 per la quale non sono state depositate memorie; Considerato che: - può accedersi alla richiesta di aggiungere l’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario provvedendovi questo Collegio ex officio , concretando la relativa mancanza errore materiale - invero con un noto arresto (Cass. 24/07/2012, n. 12962) questa Corte ha ritenuto che «L'errore di fatto cd. revocatorio è l'erronea percezione degli atti di causa (come la supposizione di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), mentre l'errore determinato da una svista di carattere materiale rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. (Nella specie, l'indicazione di uno solo dei due ricorrenti, sia in motivazione che nel dispositivo e, altresì, l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario)”. Ciò alla stregua dell'orientamento seguito dalle Sezioni Unite, n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione di errore materiale, nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l'istanza. In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che laddove nell’ordinanza n. 06982/2024 di questa Corte (pag 11 ultimo capoverso) è scritto «condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;» deve leggersi ed intendersi «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge con attribuzione agli avvocati antistatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M. Accoglie l’istanza e dispone che l’ordinanza n. 06982/2024 di questa Corte (a pag. 11 ultimo capoverso) ove è scritto: «condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;» deve leggersi ed intendersi: «condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €7.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge con attribuzione agli avvocati antistatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’o
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