CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 novembre 2025, la Corte di appello di Bologna rigettava l'istanza di rescissione del giudicato della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna in data 4 giugno 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e lesioni personali aggravate. 2. Avverso detta ordinanza l’imputato proponeva, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento; con l’unico motivo di impugnazione, lamentava violazione degli artt. 161, 178, 179 629-bis, 656, cod. proc. pen. e ciò perché seppur nel corso del giudizio di primo grado, il ricorrente risultava difeso di fiducia dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], questi in data 21 maggio 2015 aveva rinunciato all'incarico con nota depositata in cancelleria ma non comunicata all'imputato. Inoltre proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena nel 2015 solo in data 4 giugno 2024 la Corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado ed in tale giudizio avendo la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello avuto esito negativo presso il domicilio eletto dall'imputato stante l'accertata irreperibilità del destinatario a tale indirizzo era stato, pertanto, notificato ai sensi dell'articolo 161 comma quarto del codice di rito, in data 23 Aprile 2024 al difensore rinunciante avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonché al difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] che aveva in data 12 Aprile 2024 anche essa rinunciato al mandato defensionale. Pertanto la Corte d'appello di Bologna in data 30 Aprile 2024 disponeva la nomina di difensore di ufficio in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con decreto che non veniva notificato personalmente all'imputato stante la sua irreperibilità al domicilio eletto. La Corte di appello, investita dell’istanza di rescissione avrebbe pertanto dovuto rilevare la nullità della vocatio in ius in grado di appello e concludere per il fondamento della richiesta di rescissione del giudicato o perlomeno della richiesta di restituzione in termini di impugnare per violazione del contraddittorio e per mancata incolpevole conoscenza del procedimento da parte dell'imputato posto anche che il processo di secondo grado si era celebrato 10 anni dopo quello di primo grado nei confronti di un imputato che all'atto della scarcerazione non aveva ricevuto gli avvertimenti imposti dall'articolo 161 commi primo e terzo, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, va innanzi tutto premesso che l’istituto della rescissione del giudicato è rimedio apprestato dall’ordinamento avverso la sentenza definitiva che sia stata emessa all’esito del procedimento in assenza quando l’imputato provi di non avere avuto conoscenza del processo; pertanto, l’istituto non si presta a fare valere in sede di impugnazione straordinaria tutte le eventuali nullità maturate nel giudizio ma solo quelle dalle quali sia desumibile che la omessa partecipazione al giudizio non sia dipesa da scelta volontaria. dell’imputato perché mai notiziato del giudizio nei suoi confronti. Il principio risulta affermato dalle stesse Sezioni Unite in tema di incidente di esecuzione secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); successivamente anche le sezioni semplici hanno ribadito il principio affermando che in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629- bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento. (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146 - 01). E pertanto solo qualora le nullità siano significative della mancata conoscenza del processo potrà procedersi alla rescissione del giudicato. 1.1 L’applicazione del sopra esposto principio comporta dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che nel caso in esame la conoscenza del processo da parte dell’imputato è stata desunta correttamente dalla Corte di appello da distinte circostanze costituite dalla nomina del difensore di fiducia oltre che dalla presenza dello stesso nel corso del giudizio di primo grado, entrambe certamente idonee a far ritenere che la sottrazione non dipese da alcuna incolpevole conoscenza bensì dalla volontaria o quanto meno colposa scelta operata dall’imputato. 2. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e