CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25233/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grzio e confermata in appello, in merito all'accertamento delle condotte di reatoende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato; ritenuto che analoga genericità caratterizza le censure articolate nel secondo motivo in tema di diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. a fronte del grado elevato di colpevolezza ravvisato nel caso di specie; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così