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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 luglio 1987

Cassazione n. 40027/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/07/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1971 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decrel:o-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21/12/2017, il Tribunale di Firenze dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto in abitazione e li condannava alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500 di multa.

Investita dall'impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Firenze ha riqualificato il fatto a norma dell'art. 624 cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 250 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., nonché eccessività della pena irrogata.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 624 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., in quanto la riqualificazione del fatto in furto semplice doveva comportare il proscioglimento degli imputati per difetto della condizione di procedibilità della querela, in quanto [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dal reato, ha presentato una semplice denuncia, che non contiene alcuna richiesta di punizione del responsabile.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

In primo luogo, il ricorso è del tutto generico, non articolando specifiche doglianze, ma limitandosi ad asserzioni prive di effettiva attitudine critica.

E' assorbente comunque il rilievo che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritta nell'albo speciale della Corte di cassazione.2.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la volontà di proporre querela non è desumibile dalla presentazione di un mero atto di denuncia che sia privo di qualsiasi espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile (Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019, Faedda, Rv. 277843).

La denuncia presentata nel caso di specie riveste le caratteristiche appena indicate, in quanto, oltre a essere priva di qualsiasi riferimento formale alla volontà di proporre una "querela", non contiene alcuna espressione indicativa della volontà del denunciante di perseguire il responsabile.

Né la denuncia in questione contiene una dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia stessa, si costituiva o si riservava di costituirsi parte civile, dichiarazione che, se resa all'atto della denuncia, la giurisprudenza di legittimità qualifica come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata !senza rinvio perché l'azione penale non poteva proseguire per difetto di querela.

3. Non essendo esclusivamente personale al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'accoglimento del motivo proposto con il suo ricorso deve essere esteso anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Come chiarito dalle Sezioni unte, infatti, l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez.

U, n. 30347 del 12/07/2007 Aguneche, Rv. 236756).

Pertanto, anche nei confronti di Martini la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni indicate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' l'azione penale non poteva essere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/07/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1971 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decrel:o-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21/12/2017, il Tribunale di Firenze dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto in abitazione e li condannava alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 500 di multa. Investita dall'impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Firenze ha riqualificato il fatto a norma dell'art. 624 cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 250 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., nonché eccessività della pena irrogata. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 624 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., in quanto la riqualificazione del fatto in furto semplice doveva comportare il proscioglimento degli imputati per difetto della condizione di procedibilità della querela, in quanto [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dal reato, ha presentato una semplice denuncia, che non contiene alcuna richiesta di punizione del responsabile. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, il ricorso è del tutto generico, non articolando specifiche doglianze, ma limitandosi ad asserzioni prive di effettiva attitudine critica. E' assorbente comunque il rilievo che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritta nell'albo speciale della Corte di cassazione.2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la volontà di proporre querela non è desumibile dalla presentazione di un mero atto di denuncia che sia privo di qualsiasi espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile (Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019, Faedda, Rv. 277843). La denuncia presentata nel caso di specie riveste le caratteristiche appena indicate, in quanto, oltre a essere priva di qualsiasi riferimento formale alla volontà di proporre una "querela", non contiene alcuna espressione indicativa della volontà del denunciante di perseguire il responsabile. Né la denuncia in questione contiene una dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia stessa, si costituiva o si riservava di costituirsi parte civile, dichiarazione che, se resa all'atto della denuncia, la giurisprudenza di legittimità qualifica come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata !senza rinvio perché l'azione penale non poteva proseguire per difetto di querela. 3. Non essendo esclusivamente personale al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'accoglimento del motivo proposto con il suo ricorso deve essere esteso anche al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Come chiarito dalle Sezioni unte, infatti, l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007 Aguneche, Rv. 236756). Pertanto, anche nei confronti di Martini la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni indicate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' l'azione penale non poteva essere es
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