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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 19962/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal nsigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mi ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conci i chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Cosenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria di euro 200;00 di multa, ritenendola responsabile del reato di lesioni colpose, commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 141 cod. strada), per avere, alla guida della vettura [OSCURATO:PERSONA], procedendo a velocità elevata, non commisurata alle circostanze di tempo e luogo (in orario notturno ed in prossimità di una intersezione), cagionato lesioni lievi a [OSCURATO:PERSONA], entrando in collisione con la vettura da questi condotta mentre costui si immetteva nel flusso della circolazione della strada percorsa dalla imputata.

2. Avverso la pronuncia di condanna ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Cosenza.

L'appello, qualificato dal Tribunale ricorso per cassazione, è stato qui trasmesso per competenza.

Le ragioni di doglianza, contenute in un unico motivo di ricorso, possono essere così sintetizzate.

Richiesta di assoluzione dell'imputata.

Il giudice ha errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, interpretando in modo non corretto gli insegnamenti della prevalente giurisprudenza di legittimità in tema di causalità della colpa.

Il nesso causale tra il comportamento colposo e l'evento deve essere sempre provato e deve essere escluso nel caso in cui l'incidente si sarebbe egualmente verificato senza quella condotta o nel caso in cui l'evento sia conseguenza di una causa diversa.

Vero è che in materia di circolazione stradale le imprudenze altrui sono sempre prevedibili e tutt'altro che eccezionali, tuttavia nel caso in esame la condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] si presentava come un evento eccezionale e assolutamente imprevedibile.

Le argomentazioni attraverso le quali il giudice esclude che la persona offesa avesse intrapreso una manovra di inversione ad "U" sono del tutto incongrue e non soddisfacenti.

Il giudice ha trascurato di considerare le seguenti circostanze: se il Gaudio si fosse limitato ad immettersi nel flusso della circolazione avrebbe occupato la corsia più prossima alla sua posizione di uscita dalla piazzola, in tal modo mai avrebbe potuto impattare contro l'auto della ricorrente sulla corsia di sinistra; la presenza della piazzola a margine della carreggiata rende l'immissione nella circolazione una manovra assolutamente prevedibile da parte dell'automobilista che si trovi a transitare sulla corsia di destra, ma non lo è per chi percorre la corsia di sinistra; se il Gaudio si fosse limitato ad' immettersi nel flusso della circolazione occupando la corsia più prossima alla piazzola non sarebbe in alcun modo venuto in collisione con l'auto della Corrao; la circostanza che la persona offesa circolasse a bassa velocità e con gli indicatori di direzione accesi è circostanza desunta unicamente dalla deposizione della persona offesa, che, tuttavia, non appare pienamente attendibile.

Non è vero che la [OSCURATO:PERSONA] intervenuta sul posto abbia escluso con assoluta certezza che il Gaudio avesse posto in essere la manovra di inversione di marcia.

Gli elementi di cui sopra, non adeguatamente valutati dal giudice di merito, fanno propendere per una ricostruzione diversa da quella prospettata in sentenza.

Le acquisizioni probatorie, rappresentate dalle contrapposte versioni dei fatti fornite dalla imputata e dalla persona offesa, unitamente alle incerte dichiarazioni dell'ispettore della Polizia municipale, il quale non ha appurato l'effettiva dinamica del sinistro stradale sulla base dei rilievi effettuati, avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a pervenire ad una pronuncia di assoluzione.

Richiesta di espletamento di una perizia tecnica: ovennai non si ritenesse di addivenire all'assoluzione della imputata la difesa chiede che sia disposta una perizia tecnica, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., volta a verificare l'esatta dinamica der fatto.

Richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 7, cod. pen.: il giudice, avendo riconosciuto il rilevante concorso di responsabilità della persona offesa nella causazione del fatto, stabilendo che si sia realizzato un concorso di responsabilità della vittima pari al 70%, essendo questa tenuta a rispettare il diritto di precedenza della ricorrente, avrebbe dovuto fare luogo all'applicazione della suddetta attenuante.

Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputata, in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], depositava nota difensiva per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale eccepiva di non avere ricevuto avviso della fissazione dell'udienza innanzi a questa Corte.

Verificata la fondatezza dell'eccezione, il collegio rinviava la trattazione del ricorso all'odierna udienza, disponendo l'adempimento di rito.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art 37, comma 2, d. lgs. 274/2000, essendo stata impugnata sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria del Giudice di pace, il Tribunale ha convertito l'appello in ricorso per cassazione.

La norma infatti prevede che "L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento".

Il ricorso, tuttavia, non è ammesso per vizi della motivazione, ma solo per vizi di legittimità, non riconoscibili nell'impugnazione proposta dalla imputata (cfr. in argomento Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557; Sez. 7, ordinanza n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417).

Non è superfluo aggiungere come questa Corte abbia ritenuto manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede l'inappellabiiità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa pronunciate dal giudice di pace.

Si è sostenuto che l'omessa previsione di un secondo giudizio di merito, per i reati demandati alla cognizione del giudice di pace, trovi giustificazione nella diversa valutazione legislativa di gravità di tali reati, che afferiscono a materie che non destano un particolare allarme sociale e, quindi, in definitiva in ragioni di politica giudiziaria (cfr. Sez. 5, n. 4965 del 06/12/2006, dep. 07/02/2007, Triolo, Rv. 236310 - 01).

I motivi dedotti nel ricorso, volti a far valere vizi di motivazione della sentenza, risultano dunque improponibili ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, contenendo il provvedimento impugnato una motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione di responsabilità della imputata.

Per completezza argomentativa occorre rilevare la manifesta infondatezza del rilievo sull'applicabilità al caso in esame dell'attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 6, cod. pen.

Gli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. prevedono autonome figure di reato, regolate da una disciplina dedicata e non è consentito "combinare frammenti normativi dell'una e dell'altra, così da delineare una terza disciplina" (cfr. Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022, Premoli, Rv. 282936).Peraltro è dirimente osservare come la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., afferente alla disciplina delle lesioni stradali, riguardi solo il caso di lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale e non le lesioni lievi, oggetto del presente giudizio, giudicate guaribili in giorni quindici.

Ne deriva l'inapplicabilità al caso in esame del regime normativo prévisto per la fattispecie delle lesioni stradali.

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000), P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal nsigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mi ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conci i chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Cosenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria di euro 200;00 di multa, ritenendola responsabile del reato di lesioni colpose, commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 141 cod. strada), per avere, alla guida della vettura [OSCURATO:PERSONA], procedendo a velocità elevata, non commisurata alle circostanze di tempo e luogo (in orario notturno ed in prossimità di una intersezione), cagionato lesioni lievi a [OSCURATO:PERSONA], entrando in collisione con la vettura da questi condotta mentre costui si immetteva nel flusso della circolazione della strada percorsa dalla imputata. 2. Avverso la pronuncia di condanna ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Cosenza. L'appello, qualificato dal Tribunale ricorso per cassazione, è stato qui trasmesso per competenza. Le ragioni di doglianza, contenute in un unico motivo di ricorso, possono essere così sintetizzate. Richiesta di assoluzione dell'imputata. Il giudice ha errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, interpretando in modo non corretto gli insegnamenti della prevalente giurisprudenza di legittimità in tema di causalità della colpa. Il nesso causale tra il comportamento colposo e l'evento deve essere sempre provato e deve essere escluso nel caso in cui l'incidente si sarebbe egualmente verificato senza quella condotta o nel caso in cui l'evento sia conseguenza di una causa diversa. Vero è che in materia di circolazione stradale le imprudenze altrui sono sempre prevedibili e tutt'altro che eccezionali, tuttavia nel caso in esame la condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] si presentava come un evento eccezionale e assolutamente imprevedibile. Le argomentazioni attraverso le quali il giudice esclude che la persona offesa avesse intrapreso una manovra di inversione ad "U" sono del tutto incongrue e non soddisfacenti. Il giudice ha trascurato di considerare le seguenti circostanze: se il Gaudio si fosse limitato ad immettersi nel flusso della circolazione avrebbe occupato la corsia più prossima alla sua posizione di uscita dalla piazzola, in tal modo mai avrebbe potuto impattare contro l'auto della ricorrente sulla corsia di sinistra; la presenza della piazzola a margine della carreggiata rende l'immissione nella circolazione una manovra assolutamente prevedibile da parte dell'automobilista che si trovi a transitare sulla corsia di destra, ma non lo è per chi percorre la corsia di sinistra; se il Gaudio si fosse limitato ad' immettersi nel flusso della circolazione occupando la corsia più prossima alla piazzola non sarebbe in alcun modo venuto in collisione con l'auto della Corrao; la circostanza che la persona offesa circolasse a bassa velocità e con gli indicatori di direzione accesi è circostanza desunta unicamente dalla deposizione della persona offesa, che, tuttavia, non appare pienamente attendibile. Non è vero che la [OSCURATO:PERSONA] intervenuta sul posto abbia escluso con assoluta certezza che il Gaudio avesse posto in essere la manovra di inversione di marcia. Gli elementi di cui sopra, non adeguatamente valutati dal giudice di merito, fanno propendere per una ricostruzione diversa da quella prospettata in sentenza. Le acquisizioni probatorie, rappresentate dalle contrapposte versioni dei fatti fornite dalla imputata e dalla persona offesa, unitamente alle incerte dichiarazioni dell'ispettore della Polizia municipale, il quale non ha appurato l'effettiva dinamica del sinistro stradale sulla base dei rilievi effettuati, avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a pervenire ad una pronuncia di assoluzione. Richiesta di espletamento di una perizia tecnica: ovennai non si ritenesse di addivenire all'assoluzione della imputata la difesa chiede che sia disposta una perizia tecnica, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., volta a verificare l'esatta dinamica der fatto. Richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 7, cod. pen.: il giudice, avendo riconosciuto il rilevante concorso di responsabilità della persona offesa nella causazione del fatto, stabilendo che si sia realizzato un concorso di responsabilità della vittima pari al 70%, essendo questa tenuta a rispettare il diritto di precedenza della ricorrente, avrebbe dovuto fare luogo all'applicazione della suddetta attenuante. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputata, in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], depositava nota difensiva per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale eccepiva di non avere ricevuto avviso della fissazione dell'udienza innanzi a questa Corte. Verificata la fondatezza dell'eccezione, il collegio rinviava la trattazione del ricorso all'odierna udienza, disponendo l'adempimento di rito. 3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art 37, comma 2, d. lgs. 274/2000, essendo stata impugnata sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria del Giudice di pace, il Tribunale ha convertito l'appello in ricorso per cassazione. La norma infatti prevede che "L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento". Il ricorso, tuttavia, non è ammesso per vizi della motivazione, ma solo per vizi di legittimità, non riconoscibili nell'impugnazione proposta dalla imputata (cfr. in argomento Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557; Sez. 7, ordinanza n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417). Non è superfluo aggiungere come questa Corte abbia ritenuto manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui prevede l'inappellabiiità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa pronunciate dal giudice di pace. Si è sostenuto che l'omessa previsione di un secondo giudizio di merito, per i reati demandati alla cognizione del giudice di pace, trovi giustificazione nella diversa valutazione legislativa di gravità di tali reati, che afferiscono a materie che non destano un particolare allarme sociale e, quindi, in definitiva in ragioni di politica giudiziaria (cfr. Sez. 5, n. 4965 del 06/12/2006, dep. 07/02/2007, Triolo, Rv. 236310 - 01). I motivi dedotti nel ricorso, volti a far valere vizi di motivazione della sentenza, risultano dunque improponibili ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, contenendo il provvedimento impugnato una motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione di responsabilità della imputata. Per completezza argomentativa occorre rilevare la manifesta infondatezza del rilievo sull'applicabilità al caso in esame dell'attenuante di cui all'art. 590-bis, comma 6, cod. pen. Gli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. prevedono autonome figure di reato, regolate da una disciplina dedicata e non è consentito "combinare frammenti normativi dell'una e dell'altra, così da delineare una terza disciplina" (cfr. Sez. 4, n. 13207 del 27/01/2022, Premoli, Rv. 282936).Peraltro è dirimente osservare come la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., afferente alla disciplina delle lesioni stradali, riguardi solo il caso di lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale e non le lesioni lievi, oggetto del presente giudizio, giudicate guaribili in giorni quindici. Ne deriva l'inapplicabilità al caso in esame del regime normativo prévisto per la fattispecie delle lesioni stradali. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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