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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05559/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza in data 30/01/2020, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile per reato di ricettazione aggravata e condannato alla pena in anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l' aggravante dell' aver commesso il fatto su cose provento di rapina aggravata dall' uso delle armi e con l' aggravante della recidiva.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore di fiducia e con un unico motivo censura il provvedimento impugnato per mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva anche tenuto conto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale (sentenza n.185 del 2015) ed al conseguente omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto ali' aggravante di cui all' art. 61 n.7 c.p.

3. Il ricorso è fondato.

4. Osserva la Corte che pur a fronte dello specifico motivo di appello in ordine alla insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della contestata recidiva — riconosciuta dal primo giudice senza alcuna motivazione sul punto - la corte territoriale ha omesso di pronunziarsi sulla questione devoluta, limitandosi a rilevare la adeguatezza del trattamento sanzionatorio e la insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza tenuto conto della "pluralità di circostanze aggravanti contestate e ritenute".

5. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto, rimanendo assorbita la questione relativa al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all' omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 16 Dicembre 2021 'ere Estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza in data 30/01/2020, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile per reato di ricettazione aggravata e condannato alla pena in anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l' aggravante dell' aver commesso il fatto su cose provento di rapina aggravata dall' uso delle armi e con l' aggravante della recidiva. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore di fiducia e con un unico motivo censura il provvedimento impugnato per mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva anche tenuto conto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale (sentenza n.185 del 2015) ed al conseguente omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto ali' aggravante di cui all' art. 61 n.7 c.p. 3. Il ricorso è fondato. 4. Osserva la Corte che pur a fronte dello specifico motivo di appello in ordine alla insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della contestata recidiva — riconosciuta dal primo giudice senza alcuna motivazione sul punto - la corte territoriale ha omesso di pronunziarsi sulla questione devoluta, limitandosi a rilevare la adeguatezza del trattamento sanzionatorio e la insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza tenuto conto della "pluralità di circostanze aggravanti contestate e ritenute". 5. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto, rimanendo assorbita la questione relativa al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all' omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 16 Dicembre 2021 'ere Estens
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