CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 05952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10972/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 143 presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 46 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona Presidente del Consiglio di Amministrazione e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata C in [OSCURATO:PERSONA], 28 scala C Int.9 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1469/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del .. 11/01/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.E' sorto un contenzioso tra: la [OSCURATO:PERSONA] srl, proprietaria di un immobile sito in Mantova; la società Potenti, conduttrice di detto immobile in forza di contratto di locazione commerciale del 5.10.2006; e la compagnia assicuratrice Unipolsai, che, con propria fideiussione a prima richiesta, aveva garantito la società proprietaria rispetto ad eventuali inadempimenti (di obblighi di legge o del contratto di locazione) da parte della società conduttrice. Il giudice di primo grado - accertate le inadempienze della società conduttrice Potenti e rigettata l'exceptio doli (che era stata sollevata dalla compagnia assicuratrice - con richiamo all'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione, nonché agli artt. 1949 e 1950 c.c. - rispetto all'escussione della fideiussione operata dalla società proprietaria) - condannava: - la compagnia, in accoglimento della domanda formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA], a pagare a favore di quest'ultima, la somma di euro 56.162,40 (così ridotta la maggior somma di euro 110 mila circa, portata dal decreto ingiuntivo n. 1855/2011, emesso su richiesta della società [OSCURATO:SOCIETA] a carico della compagnia), a titolo di risarcimento del danno, in relazione all'impianto di illuminazione (presso l'immobile condotto in locazione dalla Potenti e rilasciato dalla stessa in data 5 luglio 2011) e - la società Potenti, in accoglimento alla domanda di rivalsa formulata dalla compagnia, a corrispondere a quest'ultima "quanto versato (a [OSCURATO:SOCIETA]) in esecuzione della presente sentenza". La sentenza n. 697/2018, emessa dal Tribunale di Mantova, quale giudice di primo grado, veniva integralmente confermata dalla sentenza n. 1469/2018 della Corte di Appello di Brescia, che rigettava: sia l'impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che l'impugnazione incidentale proposta dalla società Polenti. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Brescia. 3. Hanno resistito con controricorso: -sia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che (oltre a rilevare la nullità della notifica del ricorso a Unipolsai) ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque infondato il ricorso. - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, nel rimettersi a giustizia con riferimento ai primi due motivi di impugnazione formulati dalla società Potenti, ha chiesto il rigetto del terzo motivo ed ha aderito in via condizionata al quarto motivo. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. La società [OSCURATO:SOCIETA], parte resistente, ha depositato memoria tramite avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dato atto che l'eccezione proposta in sede di controricorso dalla società [OSCURATO:SOCIETA], riguardo alla notifica del ricorso alla compagnia (altra resistente), oltre ad essere inammissibile, perché de iure tertii, è comunque priva di rilievo, data la costituzione della Unipol. Sempre in via preliminare va dato atto che la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha nominato come suo difensore nel presente giudizio - oltre che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Bernieri, che ha sottoscritto il ricorso - anche WIl'[OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia non risulta attualmente iscritto all'albo speciale degli avvocati cassazionisti. Analogo rilievo va fatto per parte resistente [OSCURATO:PERSONA], che ha nominato come difensori, oltre all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che ha sottoscritto ricorso e memoria) ed all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure non risulta attualmente iscritto a detto albo speciale. 2. Passando al merito cassatorio, il ricorso è inammissibile. 2.1. In primo luogo, l'esposizione del fatto si palesa gravemente insufficiente: essa si snoda nella mera indicazione degli atti processuali e, in particolare: a) del decreto ingiuntivo, richiesto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Compagnia, b) dell'atto di opposizione proposto dalla compagnia assicurativa, che ha chiamato in causa la società Potenti; c) delle statuizioni emesse in sentenza dal giudice di primo grado, d) delle conclusioni formulate nel giudizio di secondo grado da tutte le parti (compagnia, appellante principale, società Potenti, appellante incidentale; nonché società [OSCURATO:SOCIETA], che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado); e) del dispositivo della sentenza, emessa dalla Corte territoriale ed oggetto di ricorso a questa Corte.Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Nella specie, il ricorso, poiché nell'esposizione del fatto non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, 5 r illustrativa delle doglianze, rimedia all'insufficienza), va per ciò stesso dichiarato inammissibile. 2.2. Comunque, se fosse possibile procedere allo scrutinio dei motivi nonostante le carenze dell'esposizione del fatto, si dovrebbe rilevare che il ricorso non indica i motivi ai sensi dell'art. 360 c.p.c., ma si sostanzia - premesso l'assunto che la sentenza impugnata sarebbe «tutta da riformare perché erronea e perché ha male interpretato le risultanze processuali e le norme di diritto» - nella indicazione delle seguenti quattro doglianze: "sul riconoscimento della voce di spesa relativa all'impianto di illuminazione"; "sul quantum della pretesa"; "sulla condanna della terza chiamata al pagamento delle spese legali e degli interessi derivanti dal ritardo nell'adempimento della garanzia da parte della [OSCURATO:PERSONA] spa"; e, infine, "sulla condanna a favore di [OSCURATO:SOCIETA] all'integrale rifusione delle spese legali del decreto ingiuntivo revocato e della fase di opposizione, malgrado la parziale e preponderante soccombenza dell'opponente". Precisamente, la società ricorrente impugna la sentenza della corte territoriale, nella parte in cui la stessa, confermando la sentenza di primo grado: a) ha riconosciuto la voce di spesa relativa all'impianto di illuminazione: b) ha determinato il quantum della pretesa; c) l'ha condannata al pagamento delle spese legali e degli interessi derivanti dal ritardo nell'adempimento della garanza da parte della Unipolsai assicurazioni s.p.a.; d) l'ha condannata all'integrale rifusione delle spese legali del decreto ingiuntivo revocato e della fase di opposizione a favore della società [OSCURATO:SOCIETA], malgrado la parziale e preponderante soccombenza della compagnia opponente.Senonché tutte le suddette doglianze non sono in alcun modo riconducibili, se non attraverso una non dovuta attività di questa Corte, ai paradigmi del 360 c.p.c. 2.3. Infine, le doglianze della società ricorrente, risultano, oltre che dedotte in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., sollecitatorie di rivalutazione della quaestio facti. Al riguardo, occorre ricordare che il giudizio di Cassazione, a differenza dell'appello, non ha effetto devolutivo, nel senso che non introduce una rinnovazione del giudizio e non può pertanto riguardare questioni attinenti il merito della vertenza, essendo questa Corte soltanto giudice di legittimità. Il ricorso in cassazione è un rimedio di legalità: la sua funzione è quella di rendere immune il giudizio di merito da ogni eventuale errore nel quale il giudice di merito sia incorso nello svolgimento del giudizio (errores in procedendo) oppure nell'applicazione delle norme di diritto (errores in judicando). Orbene, tutte le censure dedotte in ricorso, riguardano questioni attinenti esclusivamente al merito della vertenza. Ne è prova il fatto che la società ricorrente, nell'esporre le sue censure, a) quanto alla voce di spesa relativa all'impianto di illuminazione, chiede a questa Corte «la totale riforma del summenzionato capo impugnato, non essendo dovuto l'importo di euro 56.162,40 per le spese inutilmente sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il ripristino dell'impianto di illuminazione relativo all'immobile locato»; b) quanto alla determinazione del quantum, - dopo aver dedotto non essere evincibile l'iter logico-giuridico che ha portato entrambi i giudici di merito «a ritenere congrua e dovuta l'eccessiva, oltre che inutile e non necessaria, spesa sostenuta per dotare l'immobile locato di un ulteriore impianto di illuminazione» - chiede che, «visto che non vi ha provveduto la Corte di Appello di Brescia», questa Corte ridetermini detto importo; c) quanto al pagamento delle spese legali e degli interessi derivanti dal ritardo nell'adempimento della garanza da parte della Unipolsai assicurazioni s.p.a., chiede che questa Corte «riformi» la sentenza della corte territoriale nella parte in cui la stessa ha affermato il diritto di Unipol di rivalersi nei suoi confronti «della somma corrisposta alla Bazzanelli in adempimento degli obblighi assunti con la polizza per cui è causa», nonché nella parte in cui ha affermato che «non si dà luogo alla decurtazione delle somme per ritardo della Unipol nel pagamento della somma richiesta da Bazzanelli atteso che nessun danno per il ritardo è stato provato in giudizio»; d) quanto alla condanna all'integrale rifusione delle spese legali del decreto ingiuntivo revocato e della fase di opposizione a favore della società [OSCURATO:SOCIETA], chiede «la totale riforma in quanto, in virtù dell'esito del giudizio, il Giudice del Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, ha ritenuto fondata l'opposizione svolta attraverso il medesimo decreto». In definitiva, la società ricorrente, attraverso le censure critiche articolate in ricorso, si è inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite (riesame, in quanto tale, è sempre sottratto al sindacato di legittimità), nonché della regolamentazione delle spese processuali (regolamentazione che, al di fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito). 8 T 2.4. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da entrambe le parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, quanto alla società [OSCURATO:SOCIETA], in euro 3000,00 per compensi, e, quanto alla compagnia assicurativa in euro 3000 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ult