Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:54
Testo integrale del provvedimento
62024TJ0365_INF
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 28 gennaio 2026 –
LU/BEI
(causa T‑365/24)
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Molestie psicologiche – Indagine amministrativa – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Decisione di avviare un procedimento disciplinare – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Responsabilità»
1.
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Ripresa di un procedimento disciplinare sospeso – Atto preparatorio – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 27‑31, 67, 215)
2.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Molestie psicologiche – Procedura di denuncia – Deferimento al direttore generale del personale – Esame della ricevibilità delle denunce – Necessità di un esame nel merito in caso di irricevibilità della denuncia – Insussistenza
(v. punti 37‑39)
3.
Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Sentenza che annulla un atto che conclude un procedimento amministrativo composto da più fasi – Ripresa del procedimento nella fase dell’intervento dell’illegittimità – Ammissibilità
(Art. 266 TFUE)
(v. punti 56‑58, 68, 69)
4.
Funzionari – Regime disciplinare – Procedura – Diritto a una buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Portata – Contestazione – Onere della prova
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)
(v. punti 75, 87)
5.
Funzionari – Atti dell’amministrazione – Revoca – Presupposti – Rispetto dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento
(v. punti 100‑103, 108)
6.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Molestie psicologiche – Nozione – Lesione dell’autostima e della fiducia in se stessi – Requisito della ripetitività del comportamento – Criteri di valutazione
(Statuto dei funzionari, art. 12 bis; Codice di condotta del personale della Banca europea degli investimenti, art. 3.6.1)
(v. punti 119‑125, 153, 174, 200, 205, 207)
7.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Molestie psicologiche – Nozione – Potere discrezionale dell’amministrazione in merito all’applicazione della nozione – Insussistenza – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Codice di condotta del personale della Banca europea degli investimenti, art. 3.6.1)
(v. punto 126)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
LU è condannato alle spese.