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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13805/2026

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legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –controC.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n.4581/12/2024, depositata in data 15 luglio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Avellino,notificava alla società contribuente l’avviso di accertamento n.TFK030200574/2019, con il quale recuperava a tassazione, ai finiNumero registro generale 21794/2024Numero sezionale 3872/2026Numero di raccolta generale 13805/2026IRES, IVA ed IRAP, maggiore reddito pari ad Euro 25.482,00, inData pubblicazione 12/05/2026relazione all’anno di imposta 2015.

In particolare, l’Ufficio ritenevainattendibili i ricavi dichiarati (poco più di 18.000,00 Euro a fronte dicomponenti positivi per oltre 3 milioni di Euro), rideterminandoli conil metodo induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973.L’Ufficio notificava al contribuente l’avviso di accertamento n.TFK010200576/2019, con il quale gli veniva imputato, nella suaveste di socio al 75% delle quote della società C.G.

Distribuziones.r.l., ritenuta a ristretta base, e, quindi, recuperato a tassazione, aifini IRPEF per l’anno 2015, maggiore reddito di capitale.

Il redditoimponibile della società (non dichiarato) andava considerato qualeutile extracontabile oggetto di distribuzione a favore dei soci.Società e socio proponevano distinte impugnazioni innanzi allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino deducendol’illegittimo ricorso all’accertamento induttivo in presenza di unacontabilità regolare ed in assenza di presunzioni gravi, precise econcordanti, e la violazione del divieto di doppia imposizione pereffetto della presunzione di distribuzione degli utili al socio.La CGT-1, riuniti i ricorsi, li rigettava all’esito di una articolatamotivazione.2.

La sentenza veniva impugnata con due distinti appelli dallasocietà e dal socio, rubricati rispettivamente ai nn.rr.gg. 3463/2023e 3469/2023; l’Ufficio si costituiva solo nel giudizio n 3469/2023.

LaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,Sezione Staccata di Salerno, accoglieva, previa riunione, i gravami.Dopo aver dichiarato la contumacia dell’ADE, riteneva che lacondotta antieconomica di una società ben potesse costituire unacircostanza grave, precisa e concordante, legittimantel’accertamento analitico-induttivo di cui agli artt. 39, comma 1, lett.d), d.P.R. n. 600/1973, e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972.Affermava, però, che nella specie la modalità di ricostruzione deiricavi seguita dall’Ufficio fosse errata per un duplice ordine di motivi.Numero registro generale 21794/2024Numero sezionale 3872/2026Numero di raccolta generale 13805/20263.

Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso perData pubblicazione 12/05/2026cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi.

Icontribuenti resistono con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3) c.p.c., l’Agenzia denuncia la «violazionee/o falsa applicazione del comb. disp. degli artt. 54 e 23 del dlgs546/92 nonché dell’art. 132 cpc – motivazione meramenteapparente – nullità della pronuncia».

Lamenta che erroneamente laCGT-2 ha dichiarato la contumacia dell’ADE (ritualmente costituitasinel giudizio n.r.g. 3469/2023), pronunziando una sentenza viziataper non aver preso in considerazione le controdeduzioni (riprodottenel ricorso) ai motivi di appello dei contribuenti.

Sostiene, poi, chela sentenza si sostanzia in una acritica adesione alla tesi della societàcontribuente senza che sia possibile desumere le ragioni concrete delrigetto delle controdeduzioni.2.

Con il secondo motivo l’Ufficio deduce in via subordinata,ancora in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la«violazione e falsa applicazione dell’art. 39co. 1 lett. d) del DPR n.600/73 e dell’art. 54 co. 2 del DPR n. 633/1972» per avere la CGT-2 erroneamente ritenuto non attendibile la ricostruzione dei ricavidella società, operata dall’Ufficio.3.

Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento del secondo.3.1.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliaNumero registro generale 21794/2024Numero sezionale 3872/2026motivazionale che si tramuta in violazione di leggeNumero di raccolta generale 13805/2026costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esisteDnaztaa p udbbeliclalazio ne 12/05/2026motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez.

U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).Numero registro generale 21794/2024Numero sezionale 3872/2026Numero di raccolta generale 13805/20263.2.

La CGT-2 ha, invero, nella specie ritenuto erroneo, perData pubblicazione 12/05/2026due motivi, il metodo ricostruttivo dei ricavi adoperato dall’Ufficioosservando che:‘1) l’ufficio non ha ricostruito induttivamente i maggiori ricavifatti noti per arrivare ai maggiori ricavi ignoti) ma induttivamente haricostruito i presunti dividendi annuali percepiti dai soci determinatisulla base del costo medio annuale di un dipendente e facendolidiventare poi maggiori ricavi omessi della società.

Tale metodo nonè convincente né razionale se non accompagnato da altramotivazione afferente direttamente ai ricavi.2) la ricostruzione indiretta effettuata dall’ufficio è errata inquanto l’appellante ha dimostrato che la variabile “forza lavoromedia” individuata per dividere le spese annue per lavoro dipendentenon è 9.45 in base alla quale la spesa media è di € 34.872 che alnetto degli oneri contributivi ammonta €

25.482. imputati comericavi evasi alla società.

Il valore corretto della variabile “forza lavoromedia” è 12,85 in base alla quale la spesa media dipendente è di €25.645 che al netto degli oneri contributivi ammonta a € 18.739 inbase alla quale non vi sarebbero ricavi evasi in quanto l’utile dellasocietà dichiarato è di € 18.472’ (ultima pagina della sentenza).3.3.

Ora, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte,l’erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determinaun vizio della sentenza deducibile in cassazione se non hadeterminato in concreto qualche pregiudizio allo svolgimentodell’attività difensiva, né ha inciso sulla decisione (cfr. Cass.08/11/2001, n. 13838; Cass., Sez.

U, 27/02/2002, n. 2881; Cass.07/02/2006, n. 2593; Cass. 27/02/2020, n. 5408).Nella specie l’erronea dichiarazione di contumacia dell’Ufficionel giudizio di appello rubricato al n.r.g. 3469/2023 si è senza dubbiotradotta, dapprima, in un’omessa valutazione delle controdeduzionisvolte dall’Ufficio (ovvero in un pregiudizio al diritto di difesa) e,inoltre, nel vizio motivazionale della decisione.Numero registro generale 21794/2024Numero sezionale 3872/2026Numero di raccolta generale 13805/20263.4.

Le affermazioni, sopra riportate, della CGT-2 sono infattiData pubblicazione 12/05/2026apodittiche ed assertive, non consentono in alcun modo diapprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione diappello.

In particolare, l’affermazione (punto 2.) della erroneità dellaricostruzione operata dall’Ufficio è meramente tautologica, priva diqualsiasi argomentazione giuridica e/o fattuale a sostegno di essa.4.

In conclusione, il primo motivo va accolto, assorbito ilsecondo, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, SezioneStaccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda anuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, indiversa composizione, perché proceda a nuovo esame ed allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –controC.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n.4581/12/2024, depositata in data 15 luglio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Avellino,notificava alla società contribuente l’avviso di accertamento n.TFK030200574/2019, con il quale recuperava a tassazione, ai finiNumero registro generale 21794/2024Numero sezionale 3872/2026Numero di raccolta generale 13805/2026IRES, IVA ed IRAP, maggiore reddito pari ad Euro 25.482,00, inData pubblicazione 12/05/2026relazione all’anno di imposta 2015. In particolare, l’Ufficio ritenevainattendibili i ricavi dichiarati (poco più di 18.000,00 Euro a fronte dicomponenti positivi per oltre 3 milioni di Euro), rideterminandoli conil metodo induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973.L’Ufficio notificava al contribuente l’avviso di accertamento n.TFK010200576/2019, con il quale gli veniva imputato, nella suaveste di socio al 75% delle quote della società C.G. Distribuziones.r.l., ritenuta a ristretta base, e, quindi, recuperato a tassazione, aifini IRPEF per l’anno 2015, maggiore reddito di capitale. Il redditoimponibile della società (non dichiarato) andava considerato qualeutile extracontabile oggetto di distribuzione a favore dei soci.Società e socio proponevano distinte impugnazioni innanzi allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino deducendol’illegittimo ricorso all’accertamento induttivo in presenza di unacontabilità regolare ed in assenza di presunzioni gravi, precise econcordanti, e la violazione del divieto di doppia imposizione pereffetto della presunzione di distribuzione degli utili al socio.La CGT-1, riuniti i ricorsi, li rigettava all’esito di una articolatamotivazione.2. La sentenza veniva impugnata con due distinti appelli dallasocietà e dal socio, rubricati rispettivamente ai nn.rr.gg. 3463/2023e 3469/2023; l’Ufficio si costituiva solo nel giudizio n 3469/2023. LaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,Sezione Staccata di Salerno, accoglieva, previa riunione, i gravami.Dopo aver dichiarato la contumacia dell’ADE, riteneva che lacondotta antieconomica di una società ben potesse costituire unacircostanza grave, precisa e concordante, legittimantel’accertamento analitico-induttivo di cui agli artt. 39, comma 1, lett.d), d.P.R. n. 600/1973, e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972.Affermava, però, che nella specie la modalità di ricostruzione deiricavi seguita dall’Ufficio fosse errata per un duplice ordine di motivi.Numero registro generale 21794/2024Numero sezionale 3872/2026Numero di raccolta generale 13805/20263. Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso perData pubblicazione 12/05/2026cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi. Icontribuenti resistono con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3) c.p.c., l’Agenzia denuncia la «violazionee/o falsa applicazione del comb. disp. degli artt. 54 e 23 del dlgs546/92 nonché dell’art. 132 cpc – motivazione meramenteapparente – nullità della pronuncia». Lamenta che erroneamente laCGT-2 ha dichiarato la contumacia dell’ADE (ritualmente costituitasinel giudizio n.r.g. 3469/2023), pronunziando una sentenza viziataper non aver preso in considerazione le controdeduzioni (riprodottenel ricorso) ai motivi di appello dei contribuenti. Sostiene, poi, chela sentenza si sostanzia in una acritica adesione alla tesi della societàcontribuente senza che sia possibile desumere le ragioni concrete delrigetto delle controdeduzioni.2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce in via subordinata,ancora in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., la«violazione e falsa applicazione dell’art. 39co. 1 lett. d) del DPR n.600/73 e dell’art. 54 co. 2 del DPR n. 633/1972» per avere la CGT-2 erroneamente ritenuto non attendibile la ricostruzione dei ricavidella società, operata dall’Ufficio.3. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento del secondo.3.1. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliaNumero registro generale 21794/2024Numero sezionale 3872/2026motivazionale che si tramuta in violazione di leggeNumero di raccolta generale 13805/2026costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esisteDnaztaa p udbbeliclalazio ne 12/05/2026motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).Numero registro generale 21794/2024Numero sezionale 3872/2026Numero di raccolta generale 13805/20263.2. La CGT-2 ha, invero, nella specie ritenuto erroneo, perData pubblicazione 12/05/2026due motivi, il metodo ricostruttivo dei ricavi adoperato dall’Ufficioosservando che:‘1) l’ufficio non ha ricostruito induttivamente i maggiori ricavifatti noti per arrivare ai maggiori ricavi ignoti) ma induttivamente haricostruito i presunti dividendi annuali percepiti dai soci determinatisulla base del costo medio annuale di un dipendente e facendolidiventare poi maggiori ricavi omessi della società. Tale metodo nonè convincente né razionale se non accompagnato da altramotivazione afferente direttamente ai ricavi.2) la ricostruzione indiretta effettuata dall’ufficio è errata inquanto l’appellante ha dimostrato che la variabile “forza lavoromedia” individuata per dividere le spese annue per lavoro dipendentenon è 9.45 in base alla quale la spesa media è di € 34.872 che alnetto degli oneri contributivi ammonta € 25.482. imputati comericavi evasi alla società. Il valore corretto della variabile “forza lavoromedia” è 12,85 in base alla quale la spesa media dipendente è di €25.645 che al netto degli oneri contributivi ammonta a € 18.739 inbase alla quale non vi sarebbero ricavi evasi in quanto l’utile dellasocietà dichiarato è di € 18.472’ (ultima pagina della sentenza).3.3. Ora, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte,l’erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determinaun vizio della sentenza deducibile in cassazione se non hadeterminato in concreto qualche pregiudizio allo svolgimentodell’attività difensiva, né ha inciso sulla decisione (cfr. Cass.08/11/2001, n. 13838; Cass., Sez. U, 27/02/2002, n. 2881; Cass.07/02/2006, n. 2593; Cass. 27/02/2020, n. 5408).Nella specie l’erronea dichiarazione di contumacia dell’Ufficionel giudizio di appello rubricato al n.r.g. 3469/2023 si è senza dubbiotradotta, dapprima, in un’omessa valutazione delle controdeduzionisvolte dall’Ufficio (ovvero in un pregiudizio al diritto di difesa) e,inoltre, nel vizio motivazionale della decisione.Numero registro generale 21794/2024Numero sezionale 3872/2026Numero di raccolta generale 13805/20263.4. Le affermazioni, sopra riportate, della CGT-2 sono infattiData pubblicazione 12/05/2026apodittiche ed assertive, non consentono in alcun modo diapprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione diappello. In particolare, l’affermazione (punto 2.) della erroneità dellaricostruzione operata dall’Ufficio è meramente tautologica, priva diqualsiasi argomentazione giuridica e/o fattuale a sostegno di essa.4. In conclusione, il primo motivo va accolto, assorbito ilsecondo, la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, SezioneStaccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda anuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, indiversa composizione, perché proceda a nuovo esame ed allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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