CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 1984
Cassazione n. 19237/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/10/1984 avverso l'ordinanza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. indicata in epigrafe deducendo, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dei comportamenti concreti integranti colpa grave, ritenuti ostativi al chiesto indennizzo. 2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza for- malità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co. 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2018. Da qui la manifesta infondatezza della doglianza di cui alla memoria depositata dal difensore il quale la- menta la mancata notifica dell'avviso di udienza. Il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordi- nanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, come previsto dall'art. 585 co. 1, lett. a) cod. proc. pen, decorre dalla notifica dell'ordinanza conclu- siva del procedimento al quale, ancorché relativo alla esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti di soggetto nei confronti del quale è stata emessa una ordi- nanza di custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (Sez. 4 n 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 257554, Sez. 3 n. 26370 del 25/03/2014, Hadfi, Rv. 2591879). Dagli atti emerge che l'ordinanza impugnata è stata notificata al difen- sore e al ricorrente il 16 gennaio 2025 e il ricorso è stato depositato in data 11 febbraio L'impugnazione sottoposta all'esame di questa Corte, pertanto è proposta oltre il termine di legge. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di curo quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro