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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08274/2023

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letta l'isaanza di rimessone proposta da [OSCURATO:PERSONA]; riievato che tramite l'istituto della rimessione del processo il legislatore ha inteso apprestare un rimedio per fronteggiare situazioni di messa in pericolo della sicurezza o della pubblica incolumità, ovvero quando sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle oersone, che partecipano ai processo, non " altrimenti eliminabili", nel senso che non vi si possa ioorre rimedio, in particolare. con i ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento a tutela oea anparziaiità della funzione giurisdizionaie, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione dei giudice ( Sez. 1 n. 740 dei 07/07/1995, Rv. 200762); riievato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al inJpio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - e che, come tale, esso comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che Io regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per !a "traslati° judicii" e che ala luce di tale dcsor di principio, per "grave situazione locale", deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, e con, sa tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nei senso di :,ea-icolo concreto diretto ad incidere sulla imparzialità del giudice( inteso come ufficio c.:eaiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di T..eiterar -iazione delle persone che partecipano al processo medesimo e che i motivi di legittimo aoanetto possono ccnficurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza diretta di essa (Sez.

U. Ord. n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223638; Conf, Sez. 6 44570 dei 06/02/2004, Rv. 230521; Sez. 3 n. 23962 dei 12/05/2015, Rv. 263952; Sentenza n. 3322.5 dei 16/04/2019, Rv. 276929); ritenuto che nel caso portato allo scrutinio della Corte, !a richiesta di rimessione pecca per ::7ss.,(Auta genericità, proprio perché apoditticamente rivendica !a sussistenza dei relativi oresapposti legittimanti, prospettando temi ( dal conflitto di interessi che vizierebbe la nomina -2 -e d'ufficio e .:Al'incompetenza terrtoriaie eccepita fino ai temi legati alla costituzione a ,_ le e quelli afferenti al merito dei giudizio cii responsabilità) che ; all'evidenza intranei relativa dialettica processuale, non danno conto della situazione di pericolo foriera de; ietimo sospetto diretto a giustificare l'istanza, valutati nei termini di estrema e stringente srterp:-etativa sopra rassedn3tii -::--.enuto che a!la rilevata inammissibilità conseguono le pronunce d cui ail'art 616, comma ci [OSCURATO:PERSONA]:ssibile i! ricorso e condanna il ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso H

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 del GIP TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letta l'isaanza di rimessone proposta da [OSCURATO:PERSONA]; riievato che tramite l'istituto della rimessione del processo il legislatore ha inteso apprestare un rimedio per fronteggiare situazioni di messa in pericolo della sicurezza o della pubblica incolumità, ovvero quando sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle oersone, che partecipano ai processo, non " altrimenti eliminabili", nel senso che non vi si possa ioorre rimedio, in particolare. con i ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento a tutela oea anparziaiità della funzione giurisdizionaie, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione dei giudice ( Sez. 1 n. 740 dei 07/07/1995, Rv. 200762); riievato che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale - implicando una deroga al inJpio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - e che, come tale, esso comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che Io regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per !a "traslati° judicii" e che ala luce di tale dcsor di principio, per "grave situazione locale", deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, e con, sa tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nei senso di :,ea-icolo concreto diretto ad incidere sulla imparzialità del giudice( inteso come ufficio c.:eaiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di T..eiterar -iazione delle persone che partecipano al processo medesimo e che i motivi di legittimo aoanetto possono ccnficurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza diretta di essa (Sez. U. Ord. n. 13687 del 28/01/2003, Rv. 223638; Conf, Sez. 6 44570 dei 06/02/2004, Rv. 230521; Sez. 3 n. 23962 dei 12/05/2015, Rv. 263952; Sentenza n. 3322.5 dei 16/04/2019, Rv. 276929); ritenuto che nel caso portato allo scrutinio della Corte, !a richiesta di rimessione pecca per ::7ss.,(Auta genericità, proprio perché apoditticamente rivendica !a sussistenza dei relativi oresapposti legittimanti, prospettando temi ( dal conflitto di interessi che vizierebbe la nomina -2 -e d'ufficio e .:Al'incompetenza terrtoriaie eccepita fino ai temi legati alla costituzione a ,_ le e quelli afferenti al merito dei giudizio cii responsabilità) che ; all'evidenza intranei relativa dialettica processuale, non danno conto della situazione di pericolo foriera de; ietimo sospetto diretto a giustificare l'istanza, valutati nei termini di estrema e stringente srterp:-etativa sopra rassedn3tii -::--.enuto che a!la rilevata inammissibilità conseguono le pronunce d cui ail'art 616, comma ci [OSCURATO:PERSONA]:ssibile i! ricorso e condanna il ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso H
Sentenza Cassazione n. 08274/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris