CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34075/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20058/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e FABIOCARDANOBILE, con domicilio digitale ex lege ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro - tempore , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege ; -controricorrente - Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 20058/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege ; -controricorrente - nonché MARIOARDITO e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. estinta; -intimati - avversola sentenza n. 1037 /2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 27/6/2023, la Corte d’appello di Bari, per quelche rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna del Comune di Gravina di Puglia al risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori per avere il Comune convenuto concesso in locazione all’Ardito una cava dismessa, all’interno della quale la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva esercitato un’attivitàd’impresa, prima che fosse risultata la grave condizione di inquinamentoambientale del sito; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale, dopo aver rilevato l’inammissibile novità della causa petendi dedotta in appellodalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha evidenziato comel’Ardito non avesse adeguatamente comprovato le conseguenze dannosedenunciate, ritenendo, per altro verso, errata la sentenza del primogiudice nella parte in cui aveva compensato le spese di lite, con Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 20058/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri laconseguente integrale imposizione, a carico dell’Ardito e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., del rimborso delle spese di entrambi igradi del giudizio di merito; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione; ilComune di Gravina in [OSCURATO:SOCIETA]. (quest'ultima originariamentechiamata in causa a fini di manleva) resistono ciascuna conun proprio controricorso; i ricorrenti e il Comune di Gravina in Puglia hanno depositato memoria in previsione dell’adunanza in camera di consiglio del 21/11/2024; con ordinanza interlocutoria n. 32875 del 16/12/2024 il Collegio dellaTerza Sezione civile ha disposto l’integrazione del contraddittorio neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; sulpresupposto dell’intervenuta cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] diArdito [OSCURATO:SOCIETA]. dal Registro delle Imprese, i ricorrenti hanno provvedutoa integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e AngelaCaputo, in qualità di soci della so cietà estinta; tuttele parti costituite hanno depositato memoria; consideratoche, dev’esserepreliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delcontroricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. sollevata da i ricorrent i con la memoria da ultimo depositat a (cfr. pag. 15 della memoria del 13/11/2025), avendo la società contro ri corrente tempestivamente depositato il proprio controricorso in data 7/11/2023 a fronte della notificazionedel ricorso, ad opera dei ricorrenti, in data 28/9/2023; Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 20058/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 2909 c.c. e 329, co. 2, 342 c.p.c., anche in relazione agli artt. 1218 c.c., 2059 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.),per avere la C orte territoriale erroneamente ritenuto coperti da giudicato interno le domande proposte dagli appellanti per il risarcimento del danno morale e del danno alla sfera dinamico - relazionale,avendo le odierne parti istanti sufficientemente enucleato, nell’atto d’appello, le questioni e i punti contestati della sentenza di primogrado e adeguatamente argomentato le tesi idonee a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice anche sui punti erroneamente ritenutinon contestati; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 1218, 2059, 2043, 1223, 2909 c.c. anche in relazioneagli artt. 329, co. 2, e 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamente ritenuto che la mancataproposizione dell’appello in ordine al danno biologico avrebbe implicato la formazione del giudicato anche sulla autonoma richiesta del danno morale e del danno alla sfera dinamico - relazionale, esplicitamente rivendicati quali voci autonome del danno non patrimonialesofferto dall’Ardito; i due motivi , congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione,sono fondati ; la C orte territoriale ha affermato essersi “ formato il giudicato interno sul rigetto delle richieste avanzate dall’Ardito in ordine al risarcimento del danno morale - biologico (sofferenze e ansia per le ripercussionisulla propria attività imprenditoriale), nonché del danno esistenzialeda ‘perdita d ella stabilità professionale’ e ‘forte instabilità lavorativa’”(v. pag. 2 della sentenza impugnata) , non avendo l’Ardito specificamenteriproposto tali domande in appello ; Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 20058/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva al riguardo il Collegio come, sul punto sollevato con le censure in esame , la Corte d’appello di Bari, nell’ incipit della propria motivazione, abbia erroneamente ‘ parcellizza to’ le singole ‘manifestazioni’ dell’unico danno non patrimoniale (d’indole morale o dinamico-relazionale), giungendo a ritenere maturato un preteso giudicato interno riferito a tali singole manifestazioni dannose separatamenteconsiderate; varràa tal fine riproporre la scansione delle vicende processuali per comearticolatesi nel corso del giudizio attraverso l’esame di entrambe le sentenze di merito (di primo grado e di appello) regolarmente depositatein questa sede dai ricorrenti; nellasentenza di primo grado risulta chiaramente specificato come l’Arditonon avesse offerto alcuna prova del danno non patrimoniale rivendicato(cfr. pagg. 9 - 10 sentenza di primo grado) ; nel corpo dell’atto d’appello, l’Ardito argomenta in modo molto diffuso ( cfr. pagg. 8 - 9 e , soprattutto , pagg. 10 e segg. dell’atto d’appello)le ragioni per cui la sentenza di primo grado avrebbe errat o nell’aver ritenuto non comprovata la sussistenza delle conseguenze non patrimoniali subite dall’appellante per effetto dell’illecito pur concretamente accertato a carico del Comune avversario (sul punto, v.,in particolare, le pagg. 20 segg. dell’atto d’appello) ; sulla base del congiunto esame della decisione di primo grado e, soprattutto, dell’atto d’appello proposto dall’Ardito, deve dunque ritenersi che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in questa sede (secondo cui si sarebbe formato un preteso giudicato internosul rigetto delle richieste di risarcimento del danno morale ed esistenziale– specificamente legate alla sofferenza e all’ansia per le ripercussioni sulla propria attività imprenditoriale o in relazione alla perdita della stabilità professionale e alla f orte instabilità lavorativa) Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 20058/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sonoerrate, poiché l’appellante ebbe a contestare in modo specifico ( e pienamentecomprensibile ) il disposto rigetto , da parte del giudice di primogrado, della propria domanda risarcitoria avanzata in relazione all’intero arco delle conseguenze dannose asseritamente subite sul pianonon patrimoniale ; devono dunque ritenersi fondati i motivi in esame, con la conseguentecassazione sul punto della sentenza d’appello ; conil terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione artt. 2059, 2697 c.c. e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.) per avere la C orte territoriale erroneamente ritenuto nonprovati i danni morali e dinamico - relazionali lamentati dall’Ardito, trascurandola prova presuntiva che, invece, costituisce un mezzo di provafondamentale del quale il giudice può e deve avvalersi proprio in relazioneai danni non patrimoniali; ilmotivo in esame deve ritenersi assorbito dall’accoglimento dei primidue; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), perla C orte territoriale erroneamente affermato l’inammissibilità della domandarisarcitoria avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (dante causa dellaodierna [OSCURATO:SOCIETA].) in ragione della novità (ai sensi dell’art.345 c.p.c.) della dedotta qualificazione giur idica, in appello, della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. quale ‘sub - conduttrice’, non avendo la società appellante prospettato alcuna trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, essendosi unicamentelimitata alla prospettaz ione di rilievi destinati a consentire unadiversa qualificazione giuridica del rapporto; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata peromessa pronuncia (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 20058/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri la C orte territoriale omesso di pronunciarsi nel merito della domanda risarcitoriaformulata dalla [OSCURATO:PERSONA] (dante causa della [OSCURATO:SOCIETA].); entrambi i motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione,sono fondati ; osservapreliminarmente il Collegio come la Corte territoriale non abbiamenzionato alcuna forma di sub - conduzione del terreno oggetto di causa da parte della società appellante (come erroneamente affermanoi ricorrenti a pag. 32 del ricorso), avendo bensì discorso di ‘detenzione’sulla base di un preteso contratto di comodato ( v. pag. 3 dellasentenza d’appello), ed avendo altresì aggiunto che il riferimento alcomodato, in quanto non contenuto in alcun atto del giudizio di primo grado,dovesse integrare un ’inammissibile nuova deduzione , come tale inammissibilein grado d’appello; ferme tali premesse, osserva il Collegio come il tema della qualificazione contrattuale relativa al rapporto tra l’ Ardito e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (qualunque ess o fosse) non potesse in alcun modo giustificare la decisione del giudice d’appello di disattendere l’impugnazioneproposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ; varrà al riguardo sottolineare come il giudice di primo grado - indipendentemente dalla qualificazione del titolo del godimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (locazione, comodato o altro) - ritenne di escludere inogni caso la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a rivendicare danni nei confronti del Comune concedente, atteso che detta società avrebbe potuto lamentarsi unicamente nei confronti dell’Ardito in quanto responsabile del trasferimento del godimento d el sito; un’argomentazioneritenuta dal primo giudice valida anche in relazione alla prospettiva extracontrattuale , dovendo ritenersi che l’autore dell’illecito sarebbe stato, in ogni caso ( in ipotesi ), solo l’Ardito e Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 20058/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri giammaiil Comune di Gravina in Puglia (cfr. pag. 11 della sentenza di primogrado); afronte di tali argomentazioni, con il proprio atto d’appello la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha espressamente rimarcato di aver originariamente propostola propria domanda risarcitoria con riferimento all'art. 2043 c.c. e, dunque, a prescindere dal ricorso di alc una relazione contrattuale con il Comune di Gravina (cfr. pagg. 19 - 20 dell’atto d’appello), da ciò ricavando la conseguenza che detta domanda non avrebbemai potuto essere disattesa sostenendo (come argomentato dalprimo giudice) che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avrebbe potuto agire in sede risarcitoria unicamente con il proprio dante causa contrattuale (ossia con l’Ardito) , poiché la posizione del Comune era stata prospettataalla stregua del la posizione di un terzo potenzialmente in gradodi ledere , in termini aquiliani, gli interessi propri dell a società istante; inforza di tali premesse argomentative, di conseguenza, la Corte territoriale - mentre ben avrebbe potuto disattendere l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. sostenendo che il primo giudice si era pronunciato anchesulla domanda qualificata in termini extracontrattuali ( ritenendo , in ipotesi, insussistente alcun illecito del Comune , affermando, ove concretamente accertato, che nella catena causale tra l’illecito ipotizzato e il danno si fosse inserita in termini esclusivi l’attività dell’Ardito) – del tutto erroneamente ha rilevato la pretesa tardività della domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , siccome asseritamente fondatasu una nuova e diversa qualificazione del rapporto contrattuale conl’Ardito, non avvedendosi della prospettiva extracontrattuale entro la quale la società istante aveva sin dall’origine impostato le proprie istanzerisarcitorie; Adunanzadel26 novembre 2025 – R.G. n. 20058/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri le censure in esame devono , dunque, ritenersi fondate, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata e la restituzionedegli atti al giudice del rinvio, affinché provveda a decidere nel merito sul motivo di appello con il quale la società istante ha contestatoil rigetto della domanda risarcitoria proposta in relazione al titoloextracontrattuale dedott o ; conil sesto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamente disposto la condannadegli appellanti al rimborso delle spese di lite in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. chiamata in causa, falsamente applicando gli artt. 91e 92, co. 2, c.p.c. e il principio di causalità di cui all’art . 91 c.p.c., che avrebbero viceversa imposto la ragionevole considerazione dell’infondatezza della pretesa di manleva formulata dal Comune chiamantein causa; ilmotivo in esame deve ritenersi assorbito dall’accoglimento de l primo,del secondo, del quarto e del quinto motivo; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo, del secondo,del quarto e del quinto motivo (assorbiti il terzo e il sesto), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello diBari, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M Accoglieil primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo