CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 37688/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 'E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai seguenti reati: - il primo, a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare (capo B), bancarotta semplice documentale (capo C) e bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento (capo D), commessi nella qualità di imprenditore individuale dichiarato fallito il 17 febbraio 2016 in relazione alla "Denis di [OSCURATO:PERSONA] & c. sas" divenuta impresa individuale "di diritto" a seguito della uscita, avvenuta nel luglio 2014, dalla compagine sociale dell'unico socio accomandatario; - il secondo, a titolo di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento (capo E), commesso quale socio accomandatario, fino al luglio 2014, della fallita "Denis di [OSCURATO:PERSONA] & c. sas". Con la medesima sentenza il giudice di appello, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A), provvedendo alla conseguente riduzione della pena principale. Inoltre, nei confronti del medesimo imputato, ha rideterminato in anni tre la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto a firma del comune difensore. Gli imputati dichiarano di impugnare: - il capo B), perché non sarebbe stata accertata la provenienza della somma di 30mila euro versata il 17 febbraio 2016 (giorno della dichiarazione di fallimento) sul libretto postale cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e alla propria figlia; - i capi D) ed E), perché difetterebbe la prova della fallibilità dell'imprenditore nei diversi periodi interessati dall'omessa presentazione dell'istanza di fallimento; - il capo C), perché, a mente dell'art. 2217 cod. civ., alla data del fallimento (17 febbraio 2016), il libro inventari non poteva essere aggiornato al 31 dicembre 2015, ma soltanto, come in effetti era, al 31 dicembre 2014. 3. Ieri, 16 settembre 2021, il difensore degli imputati ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, una memoria con la quale ha insistito nei motivi proposti. 4. I ricorsi sono inammissibili. 5. L'art. 581 cod. proc. pen. richiede, a pena di inammissibilità, che l'impugnazione contenga l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'adempimento è tanto più necessario nel caso di proposizione di ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata, ammissibile solo per i vizi indicati dall'art. 606, cod. proc. pen.I ricorsi in esame non enunciano i motivi di impugnazione e men che meno fanno riferimento alla denuncia di vizi deducibili in questa sede ex art. 606 cod. proc. pen.. Il che invalida, in radice, i ricorsi. 6. In ogni caso le prospettazioni difensive sono generiche e manifestamente infondate in diritto: - il capo B) riguarda il prelievo, da parte dell'imputato, in data successiva al fallimento, della somma di euro 15mila da un libretto postale il cui saldo positivo era già stato appreso alla massa fallimentare il 17 febbraio 2016, dunque ogni accertamento sulla provenienza della somma versata è irrilevante; - in relazione ai capi D) ed E), la questione della non fallibilità dell'imprenditore nei vari periodi in rilievo è dedotta in maniera ipotetica; - circa il capo C), come ha già osservato la Corte di appello, il libro degli inventari riporta la situazione patrimoniale, il conto economico e le rimanenze al 31 dicembre 21014, dunque assume valore non il profilo della sottoscrizione del libro degli inventari che può essere postergata ex art. 2217 cod. civ., ma l'aspetto della omessa registrazione della situazione patrimoniale dell'impresa per tutto l'anno 2015. Condotta pacificamente riconducibile nell'alveo applicativo dell'art. 217 legge fall. che punisce la violazione dell'obbligo di puntuale aggiornamento dell'esercizio corrente, di veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione degli stessi (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 20061 del 06/11/2014, dep. 2015, Senatore, Rv. 264071). 7. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a