CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 26203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 23809/2015, proposto [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.., in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in Roma, alla via Alberico II 33, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Rorn, alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina 19, ffess mo f-1-?M i 2,r presso lo studio dell'avv.ti-rancesco-RVechi) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 562/2015, depositato il 30.7. 2015; udita la relazione svolta all'udienza camerale del 30.6.2022 dalla presidente d.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 30 luglio 2015, ha respinto l'opposizione ex art. 98 I. fall. proposta dall'allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a (oggi [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.) per ottenere il riconoscimento della prelazione ipotecaria sul credito di C 2.514.106,42, ammesso dal G.D. solo al chirografo dello stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in accoglimento dell'eccezione sollevata dal curatore, di revocatoria dell'ipoteca, siccome concessa a garanzia del finanziamento erogato dalla Banca alla debitrice in esecuzione di un piano di risanamento attestato dell'intero gruppo DIMAFIN, cui la fallita apparteneva, ritenuto inidoneo allo scopo e perciò non rientrante nell'esenzione di cui all'art. 67, 3° comma, lett. d) I. fall. 2. Il tribunale ha rilevato che il piano allegato dall'opponente, redatto dall'advisor il 18.9.09, non era completo, in quanto nella relazione di asseverazione l'attestatore aveva dato atto di una successiva integrazione, del 18.11.09, che Italease non aveva prodotto, ed aveva attestato il piano così come integrato e modificato; ha quindi ritenuto, in via preliminare, che, in difetto di produzione dell'integrazione, non potesse ritenersi provata l'esistenza stessa del piano, con conseguente inapplicabilità dell'esenzione invocata dall'opponente. 3. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a tre motivi, cui il Fallimento DIMA Costruzioni ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 67, 3° comma I. fall, 115 e 116 I. fall. Deduce che il percorso motivazionale del provvedimento impugnato risulta viziato sotto plurimi profili, e in primo luogo perché il giudice a quo ha ritenuto non provata l'esistenza del piano solo perché agli atti mancava una mera integrazione, della quale, comunque sussisteva la piena attestazione da parte del soggetto a ciò deputato. Osserva che il medesimo Tribunale aveva già accolto numerose opposizioni proposte da altri creditori contro analoghi provvedimenti del G.D., il quale aveva negato, con giudizio condotto ex post, l'idoneità del piano attestato presentato dal [OSCURATO:PERSONA] a garantire il risanamento, ed osserva che giammai si sarebbe dovuto procedere ad un esame critico del piano stesso, tanto più nel caso di specie, in cui mancava agli atti del giudizio solo una mera integrazione. 2.Col secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, ribadendo che la conclusione del tribunale, che ha posto in dubbio l'esistenza del piano, è frutto di un ragionamento non conforme alle evidenze documentali, dalle quali detta esistenza risultava confermata. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente del decreto impugnato. 4. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno accolti, risultando evidente il vizio di contraddittorietà insanabile della motivazione del tribunale, che da un lato ha riconosciuto che era stato redatto dall'advisor un piano di risanamento, poi parzialmente modificato, che era stato attestato - così come modificato e integrato- dal soggetto a ciò deputato, e dall'altro ne ha ritenuto non provata l'esistenza solo perché l'opponente lo aveva depositato nella versione originaria, priva delle modifiche. 4.1. L'esistenza del piano era stata peraltro riconosciuta in sede di verifica e il relativo accertamento doveva ritenersi coperto da giudicato interno, posto che il credito derivante dal finanziamento erogato dall'allora [OSCURATO:PERSONA] in sua esecuzione era stato ammesso al passivo, sia pure al chirografo, sicché l'unica questione ancora dibattuta fra le parti concerneva l'applicabilità o meno al piano medesimo dell'esenzione di cui all'art. 67, 3° comma lett. d) I. fai!. che il G.D., accogliendo l'eccezione revocatoria dell'ipoteca sollevata dal curatore, aveva escluso. 4.2. Ciò che unicamente era chiesto al tribunale in sede di opposizione era dunque dì verificare, con giudizio da compiersi ex ante, l'attitudine del piano all'attuazione del risanamento, e a tale verifica non poteva essere di ostacolo la mancata allegazione di un documento che aveva già formato oggetto di valutazione attestativa da parte del professionista incaricato. 4.3 Come già rilevato da questa Corte in fattispecie identica alla presente (Cass. n. 26226/016), ove il tribunale avesse ritenuto indispensabile l'esame di quel documento, avrebbe dovuto chiedere alle parti í chiarimenti necessari, anche a finì integrativi documentali, o indicare le questioni connesse al mancato suo deposito, rilevabili anche d'ufficio, (fra cui quella relativa alla parte su cui ricadeva l'onere di produzione), o disporne l'acquisizione d'ufficio. 5. All'accoglimento del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Roma, 30 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] s