CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 26813/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28214/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la sentenza n. 1793/2020 della Corte d’ a ppello di Venezia , depositata il10- 7- 2020, OGGETTO: scioglimento di comunione ereditaria -prelevamenti ex art. 725 c.c. RG.28214/2020 C.C.23-9-2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23 - 9 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] -Giovanni, Adriana, Antonella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto appello alla sentenza n. 1101/2017 del Tribunale di Venezia depositata il 12-5-2017 che, decidendo due cause riunite, ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA],deceduta il 22-11- 1994,assegnando a ciascuno dei figli della de cuius [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e agli eredi del terzo figlio Leonardo un terzo del fondo agricolo sito in Fossalta di Portogruaro, condannandoaltresì [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] conguaglio. Gli appellanti hanno sostenuto, tra l’altro, di avere diritto all’assegnazione di tutti i beni relitti, in quanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] già avevano trattenuto e nel frattempo alienato a terzi i beni loro donati il 16 - 12 - 1988 dalla madre e relativi ad azienda alberghiera di Bibione, attribuitiper due terzi al figlio [OSCURATO:PERSONA] e per un terzo al figlio [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 1793/2020 pubblicata il 10-7-2020 ha dichiarato che i conguagli posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i rispettivi importi di Lire 1.135.435 e Lire 2.270.871 con la sentenza che aveva definito la domanda di riduzione proposta nei loro confronti da [OSCURATO:PERSONA] erano superati dall’intervenuta declaratoria di falsità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato, e dalla conseguente devoluzione dell’eredità secondo le disposizioni della successione legittima, con paritaria assegnazione di un terzo dell’asse a ciascun figlio e l’imputazione per collazione alle quote di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle donazioni ricevute dalla madre.Quindi, determinato il valore della massa ereditaria -patrimonio relitto costituto dal terreno di Fossalta per Euro 35.296,61e immobile oggetto di donazione per imputazione per Euro 189.174,11-complessivamente in Euro 224.470,72 e il terzo spettante a ciascun coerede pari a Euro 74.823,57, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un valore eccedente la quota spettantegli, in ragione della donazione e perciò il prelievo in natura dei beni relitti spettava ex ar t. 725 cod. civ. a entrambi i rami filiali ereditari che non avevano avuto piena soddisfazione; di conseguenza ha dichiarato che a [OSCURATO:PERSONA] spettava, a integrazione di quanto già ricevuto con la donazione , un terzo dei terreni di Fossalta, corrispondente a Euro 11.765,54, e agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] spettavano i due terzi dei terreni di Fossalta, del valore di Euro 23.531,07, con il conguaglio a carico di [OSCURATO:PERSONA] di Euro 51.292,50, con gli interessi legali dal 22-11-1994. Per l’effetto la sentenza ha parzialmente accolto l’appello principale, ha rigettato l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], assegnando agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] la quota di due terzi del fondo agricolo sito a Fossalta di Portogruaro, e a [OSCURATO:PERSONA] il residuo, da individuare in separato giudizio; ha posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e a favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] il conguaglio di Euro 51.292,50; ha posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la quota di due terzi e a carico degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per la quota di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di [OSCURATO:PERSONA]; ha posto interamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite di entrambi i gradi degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la sentenza Giovanni, Walter, Adriana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con unico controricorso. Con separato controricorso ha resistito [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza in camera di consigliofissata per il 9- 4-2025 i ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 23-9-2025, rifissata per motivi d’ufficio,la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 725 cod. civ.; lamentano che la sentenza impugnata abbia dichiarato che il prelievo in natura dei beni relitti spetti a tutti gli eredi che non hanno ottenuto piena soddisfazione, in quanto il diritto è riconosciutodall’art. 725 cod. civ. solo ai coeredi non donatari quando i coeredi donatari eseguano la collazione per imputazione dei beni loro donati; sostengono che nella fattispecie il diritto al prelevamento in natura dei beni relitti spetti solo agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], unico erede non donatario, a differenza del fratello [OSCURATO:PERSONA] che ha ricevuto dalla madre donazione di valore superiore alla quota di sua spettanza e del fratello [OSCURATO:PERSONA], a sua volta donatario. 1.1.Il motivo è fondato. L’art. 725 cod. civ.dispone, per quanto qui interessa, che se i beni donatinon sono conferiti in natura, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. Come è già stato evidenziato, la disposizione è finalizzata a ristabilire l a par condiciotra gli eredi, per cui i coeredi a cui favore è dovuta la collazione ricevono ciò che avrebbero avuto se i beni fossero stati anche a loro donati, con prelievo formato per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura (Cass. Sez. 2 13-12-2005 n. 27410 Rv. 585776-01). La collazione per imputazione e i prelevamenti compensativi rivestono carattere prodromico alle attività strettamente divisionali (Cass. Sez. 2 23-10- 2008 n. 25646 Rv. 605507-01), per cui i l progetto divisionale della massa ereditaria deve essere eseguitosolo con riferimento ai beni che residuano dopo i prelevamenti che i coeredi non donatari abbiano effettuato per realizzare una situazione di parità rispetto ai coeredi donatari che abbiano eseguito la collazione per imp utazione. Nella fattispecie la sentenza impugnata, seppure esattamente ha fatto riferimento al valore dei beni al momento dell’apertura della successione (Cass. Sez. 2 31-3-1990 n. 2630 Rv. 466316 - 01, Cass. Sez. 6- 2 12 - 4 - 20 1 8 n. 9177 Rv. 6 48226 - 01 ), erroneamente ha perpetrato la diseguaglianzaqualitativa tra eredi donatari ed erede non donatario; ciò perché -a fronte del fatto che i tre fratelli erano eredi per la quota di un terzo ciascuno- ha riconosciuto all’erede non donatario Leonardo -e per lui ai suoi eredi-bene in natura soltanto per il valore complessivo di Euro 23.531,00, mentre all’erede [OSCURATO:PERSONA], che aveva già avuto donazione del valore di Euro 63.058,00, ha attribuito ulteriore bene in natura per Euro 11.765,54. In questo modo la sentenzanon ha considerato che, in ragione dell a donazion e ricevut a daicoeredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a l coerede Leonardo - e per lui a i suoi eredi- doveva essere riconosciuto il diritto al prelievo del bene relitto del valore di Euro 35.296,61, salvi i versamenti dell’eccedenzaa carico di [OSCURATO:PERSONA] a favore degli altri coeredicon gli interessi dal momento dell’apertura della successione (Cass. Sez. 2 21-6-2023 n. 17755 Rv. 668352-01); soltanto questa soluzione, stante il fatto che entrambi i coeredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano beneficiato di donazione di valore superiore dell’unico bene rimasto da dividere , avrebbe perseguito lo scopo della parità di trattamento non solo quantitativa , ma anche qualitativatra coeredi non donatari e coeredi donatari. 2.Con il secondo motivo i ricorrentideducono la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 e 4 cod. proc. civ. degli artt. 2909, 563 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ.; lamenta no che la sentenza impugnata abbia erroneamente interpretato il giudicato esterno relativo all’azione di riduzione della donazione, ritenendo che il giudicatosi fosse formato sul presupposto della successione testamentaria, mentre il giudicato si era formato sul presupposto della successione legittima; sostengono che per questola sentenza abbia erroneamente ritenuto superato qu el giudicato e di conseguenza abbia ritenutovenute meno le statuizioni di condanna alla restituzione delle quote dell’albergo donate a seguito della declaratoria di falsità del testamento di [OSCURATO:PERSONA]; sostengono che erroneamente la sentenza abbia omesso di pronunciare sulla domanda ex art. 563 cod. civ. -avendo nel frattempo i coeredi donatari ceduto le quote di albergo a loro donate-necessaria per conseguire la quota di legittima a loro spettante in sede di divisione e, successivamente, premessa l’escussione dei coeredi donatari, per poter recuperare tali quote dai terzi acquirenti. 2.1.Il motivo è inammissibile per le modalità con le quali è formulato. La sentenza impugnata ha testualmente dichiarato che i conguagli posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza che aveva definito la causa di riduzione delle donazioni per lesione di legittima erano superati in ragione dell’intervenuta declaratoria di falsità del testamento di [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente devoluzione dell’eredità secondo le disposizioni della successione legittima. Il ricorrente sostiene che la pronuncia sia erronea, perché la sentenza passata in giudicato che aveva accertato la lesione di legittima e aveva disposto la riduzione delle donazioni non faceva riferimento al testamento di [OSCURATO:PERSONA]; però, non fa alcun richiamoal contenuto della sentenza, come sarebbe stato necessario al fine di dimostrare che la Corte d’appello l’avesse interpretata erroneamente. L a circostanza che il ricorrente abbia prodotto la sentenza non soddisfa il disposto dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ., perché il dato che il giudicato costituisca una questione di diritto da accertare direttamente non significa che la Suprema Cortedebba andare alla ricerca, nel testo della sentenza passata in giudicato,della conferma delle tesi del ricorrente. Si consideri che è stato posto il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ, restando preclusa ogni tipo di attività nomofilattica (Cass. Sez. 3 16-1-2025 n. 1041 Rv. 673537-01, Cass. Sez. 5 16-7-2014 n. 16227 Rv. 632127-01, Cass. Sez. L 13-12-2006 n. 26627 Rv. 593799-01). Nella fattispecie il ricorso non riporta i passi della motivazione della sentenza passata in giudicato utili a ritenere che la Corte d’appello l’abbia interpretat a erroneamente e ne abbia erroneamenteritenuto l’irrilevanza a seguito della declaratoria di falsità del testamento della de cuius, per il fatto che la pronuncia prescindeva da quel dato; la circostanza che il ricorso “localizzi” il documento non è sufficiente in quanto, si ripete, il ricorso n on richiama in qualche modo il contenuto della sentenza passata in giudicato necessario a sostenere la tesi dei ricorrenti e a fare emergere l’errore nel quale sarebbe caduta la Corte d’appello nell’interpretare il giudicato medesimo. Quindi, sussiste ed è insuperabilela violazione del principio di specificità posto dall’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc. civ. Del resto, non è neppure configurabile una qual che omissione di pronuncia nella sentenza impugnata.Risulta dalla pag. 3 della sentenza impugnata, ove sono trascritte le conclusioni degli appellanti odierni ricorrenti, che in relazione all’immobile oggetto di donazione la loro domanda era stata esclusivamente quella di pagamento “dell’equivalente in denaro delle quote dell’albergo loro riconosciute con sentenza n. 2722/2001 del Tribunale di Venezia confermata dalla sentenza n. 523/2007 della Corte di Appello di Venezia valutate alla attualità chesi quantifica in Euro 2.081,16 quanto a [OSCURATO:PERSONA] e in Euro 4.187,70 quanto a [OSCURATO:PERSONA] o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Quindi, secondo quanto risulta dal la sentenza impugnata , senza che le deduzioni dei ricorrenti svolgano censure pertinenti in termini ammissibili, la Corte d’appello ha pronunciato sulla domanda così come proposta, escludendo il riconoscimento del l’importo richiesto in ragione dell’accoglimento dell’azione di riduzione per il fatto che, apertasi la successione legittima, spettavaa ciascuno dei tre figli eredi un terzo dell’asse e operavala collazione. In effetti, operando la collazione non vi era spazio per il riconoscimento , in aggiunta, anche degli importi riconosciuti in ragione dell’accoglimento dell’azione di riduzione , in quanto è già stato osservato che la collazione comporta di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, perché consente agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali; è vero che è stato nel contempo rilevato che la collazione non esclude che il legittimario possa esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario la reintegrazione della quota di riserva con l’assegnazione di beni innatura (Cass. Sez. 2 10- 12 - 2020 n. 28196 Rv. 659836 - 01, Cass. Sez. 2 10-12-2021 n. 39368 Rv. 663171-01). Però , nella fattispecie, l’affermazione eseguita nel ricorso, secondo la quale gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avevano diritto alla restituzione della quota di immobile donato in natura anche nei confronti degli aventi causa dai donatari si scontra con il contenuto della domanda da loro proposta in questa causa, volta a ottenere soltanto l’equivalente in natura delle quotericonosciute nella sentenza passata in giudicato sulla riduzione. 3.Con il terzo motivo i ricorrentideducono la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 90, 91, 112, 324 cod. proc. civ. censurando la statuizione sulle spese di l i te , per essere stata più favorevole di quella del giudice di primo grado perLuigino Zamb u rlini, nonostante egli non avesse proposto appello che fosse stato accolto. 3.1.Il motivo èlogicamente assorbito dall’accoglimento del primo , in quanto il giudice del rinvio dovrà necessariamente provvedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite. Nell’eseguire tale regolamentazione, dovrà considerare che neiprocedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando invece applicazione i l principio di soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite a eccessive pretese e inutili resistenze alla divisione (Cass. Sez. 2 3-5-2024 n. 12068 Rv. 671485- 02, Cass. Sez. 2 24-1-2020 n. 1635 Rv. 656848-01); inoltre, dovrà considerare che il regolamento delle spese processuali va eseguito tenendo presente l’esito complessivo della lite, in base a un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 3 12-4-2018 n. 9064 Rv. 648466-01, Cass. Sez. L 1-6-2016 n. 11423 Rv. 639931-01, Cass. Sez. 6-L 18-3- 2014 n. 6259 Rv. 629993-01). 4.In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione al primo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondomotivo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al moti