Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34207/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette le conclusioni della difesa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 5 febbraio 2021, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del tribunale di Pavia datata 5 febbraio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con distinti motivi, qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod.pen. posto che mancavano la condotta artificiosa e l'induzione in errore, trattandosi di mero inadempimento civilistico ed in ogni caso non sussisteva prova della mancata disponibilità della vettura in capo all'imputato; alcun riscontro poi vi era in ordine alla tesi del dolo iniziale; - violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen., inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, nutilizzabilità, inammissibilità o decadenza con riferimento agli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., travisamento delle risultanze probatorie posto che i giudici di merito avevano fornito una ricostruzione del fatto differente da quello oggetto di imputazione, non essendo emerso alcun raggiro diretto ad acquisire il versamento di somme di denaro in assenza di interlocuzioni dirette tra il Negri e le persone offese; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99 cod.pen. e difetto di motivazione quanto alla ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 fi ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto alla prima doglianza, gli argomenti tesi a confutare la tesi della sussistenza della truffa appaiono manifestamente infondati ove si osservi che, nel caso in esame, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, il Negri riceveva un anticipo per la vendita di una autovettura senza che avesse mai manifestato la disponibilità del mezzo; ne consegue affermare che correttamente i giudici di merito affermavano la sussistenza del dolo iniziale posto che l'avere incassato un corrispettivo a fronte di una vendita di oggetti di cui non si è titolari senza avere messo a conoscenza gli acquirenti di tale particolare circostanza, integra proprio il dolo tipico della truffa contrattuale nel contratto di vendita.

Né al caso in esame possono attagliarsi i riferimenti alle particolari ipotesi citate nel ricorso di vendita di cose future o di vendita di cose altrui poiché in entrambi i casi, al fine di evitare la sussistenza dell'ipotesi delittuosa, il venditore è onerato di mettere a conoscenza l'acquirente di tale particolare condizione del bene e, soprattutto, a compiere tutte le attività dirette all'acquisizione del bene dopo la conclusione del contratto tra le parti; viceversa ove si proceda alla vendita di un bene non ancora esistente ovvero di oggetti appartenenti ad altri senza mettere a conoscenza l'acquirente di tale particolare caratteristica del contratto e concluso lo stesso il venditore incassato il prezzo si disinteressi della sorte del bene e non faccia nulla per renderne possibile la consegna, i fatti rientrano proprio nella ipotesi di cui all'art. 640 cod.pen.; difatti le modalità di svolgimento delle trattative ed in particolare gli artifici e raggiri consistiti nell'omettere l'indicazione di elementi strutturali del contratto e l'assenza di diligenza nel procurare il bene, manifestano proprio il dolo iniziale.

A tali principi appaiono essersi ispirati i giudici di merito i quali verificavano proprio che il Negri, pur avendo incassato un congruo anticipo, ometteva qualsiasi consegna ovvero attività diretta ad ottenere la disponibilità di una autovettura da cedere agli acquirenti. 2.2 Gli altri motivi sono anch'essi manifestamente infondati posto che: - in alcun modo può ritenersi sussistere un mutamento del fatto ritenuto rispetto a quello oggetto di contestazione posto che l'avvenuta interlocuzione del Negri con intermediari delle persone offese, piuttosto che direttamente con le stesse, non è circostanza essenziale della condotta baie da determinare una violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.; - il riconoscimento della recidiva è adeguatamente giustificato dalla corte di merito sulla base di precise valutazioni di fatto esposte a pagina 2 della motivazione prive di qualsiasi illogicità tanto più manifesta.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette le conclusioni della difesa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 5 febbraio 2021, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del tribunale di Pavia datata 5 febbraio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con distinti motivi, qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod.pen. posto che mancavano la condotta artificiosa e l'induzione in errore, trattandosi di mero inadempimento civilistico ed in ogni caso non sussisteva prova della mancata disponibilità della vettura in capo all'imputato; alcun riscontro poi vi era in ordine alla tesi del dolo iniziale; - violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen., inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, nutilizzabilità, inammissibilità o decadenza con riferimento agli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., travisamento delle risultanze probatorie posto che i giudici di merito avevano fornito una ricostruzione del fatto differente da quello oggetto di imputazione, non essendo emerso alcun raggiro diretto ad acquisire il versamento di somme di denaro in assenza di interlocuzioni dirette tra il Negri e le persone offese; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99 cod.pen. e difetto di motivazione quanto alla ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 fi ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla prima doglianza, gli argomenti tesi a confutare la tesi della sussistenza della truffa appaiono manifestamente infondati ove si osservi che, nel caso in esame, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, il Negri riceveva un anticipo per la vendita di una autovettura senza che avesse mai manifestato la disponibilità del mezzo; ne consegue affermare che correttamente i giudici di merito affermavano la sussistenza del dolo iniziale posto che l'avere incassato un corrispettivo a fronte di una vendita di oggetti di cui non si è titolari senza avere messo a conoscenza gli acquirenti di tale particolare circostanza, integra proprio il dolo tipico della truffa contrattuale nel contratto di vendita. Né al caso in esame possono attagliarsi i riferimenti alle particolari ipotesi citate nel ricorso di vendita di cose future o di vendita di cose altrui poiché in entrambi i casi, al fine di evitare la sussistenza dell'ipotesi delittuosa, il venditore è onerato di mettere a conoscenza l'acquirente di tale particolare condizione del bene e, soprattutto, a compiere tutte le attività dirette all'acquisizione del bene dopo la conclusione del contratto tra le parti; viceversa ove si proceda alla vendita di un bene non ancora esistente ovvero di oggetti appartenenti ad altri senza mettere a conoscenza l'acquirente di tale particolare caratteristica del contratto e concluso lo stesso il venditore incassato il prezzo si disinteressi della sorte del bene e non faccia nulla per renderne possibile la consegna, i fatti rientrano proprio nella ipotesi di cui all'art. 640 cod.pen.; difatti le modalità di svolgimento delle trattative ed in particolare gli artifici e raggiri consistiti nell'omettere l'indicazione di elementi strutturali del contratto e l'assenza di diligenza nel procurare il bene, manifestano proprio il dolo iniziale. A tali principi appaiono essersi ispirati i giudici di merito i quali verificavano proprio che il Negri, pur avendo incassato un congruo anticipo, ometteva qualsiasi consegna ovvero attività diretta ad ottenere la disponibilità di una autovettura da cedere agli acquirenti. 2.2 Gli altri motivi sono anch'essi manifestamente infondati posto che: - in alcun modo può ritenersi sussistere un mutamento del fatto ritenuto rispetto a quello oggetto di contestazione posto che l'avvenuta interlocuzione del Negri con intermediari delle persone offese, piuttosto che direttamente con le stesse, non è circostanza essenziale della condotta baie da determinare una violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.; - il riconoscimento della recidiva è adeguatamente giustificato dalla corte di merito sulla base di precise valutazioni di fatto esposte a pagina 2 della motivazione prive di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Sentenza Cassazione n. 34207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris