CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 23207/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6011/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 91. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12. -RESISTENTE- e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 66. avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 475/2022, pubblicata in data 15.1.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: regolamento di competenza Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, che ha chiesto di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver intrattenuto per decenni un rapporto di concessione di vendita di autoveicoli con la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) ed un rapporto di finanziamento con la Banca PSA, di sciplinati con appos i te convenzioni ; che la Banca aveva illegittimamente chiesto l’immediato rimborso delle somme erogate all’attrice per l’acquisto di 22 veicoli in esposizione ed aveva inoltrato alla Centrale rischi una segnalazione a sofferenza della situazione debitoria dell’attrice per l’importo di € 423.662,35; che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva , a sua volta, revocato la vendita di taluni veicoli nuovi e già fatturati ed aveva risolto la concessione di vendita. Ha chiesto di dichiarare l’insussistenza dei debiti oggetto di segnalazione e di condannare le convenute al risarcimento del danno, da quantificare in corso di causa. Banca PSA e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della clausola di elezione del foro convenzionale contenuta nelle condizioni generali di contratto, deducendo inoltre che la società versava in stato di dissesto ed era stata successivamente posta in liquidazione. Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, rilevando che i contratti contenevano una clausola di elezione del foro esclusivo validamente sottoscritta dall’aderenteai sensi dell’art. 1341 c.c.. Per la cassazione dell’ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per regolamento di competenza affidato ad un’unica censura. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria ex art. 47 c.p.c.. 2. Con l’unico motivo si denuncia la violazion e degli artt. 19, 20, 38, 132, n. 4 c.p.c., 1341 e 1342 c.c., sostenendo che la clausola di elezione del foro convenzionale era stata accettata dalla ricorrente mediante un’unica sottoscrizione apposta in calce all’indicazione cumulativa ed in blocco di più pattuizioni, rendendo impossibile rilevarne il contenuto vessatorio. Essendo le clausole invalidamente sottoscritte, la causa era di competenza del Tribunale di R eggio Calabria in base ai criteri generali di collegamento. Il motivo è infondato. Entrambe le società convenute hanno contestato la competenza del giudice adito, sia per sé che per l’altra parte, invocando le clau s ole di elezione del foro esclusivo presenti in entrambi i contratti: l’eccezione era quindi completa. Sebbene il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art.33 c.p.c., per cui il soggetto convenuto presso un foro diverso da quello convenzionale, al fine di impedire che si estenda nei propri confronti per ragioni di connessione la competenza territoriale relativa all'altro convenuto, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultimo in base ai criteri degli artt. 18 o 19 (foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche; Cass.20635/2004; Cass. 3109/2002; Cass. 5030/2000), tuttavia, poiché in entrambi i contratti era introdotta una clausola di elezione del foro esclusivo che poneva nel nulla gli altri for i concorrenti (generali o speciali: Cass. 15958/2018; Cass. 10449/2001; Cass.13049/2019 in tema di foro esclusivo per le cause societarie), era sufficiente che ciascun convenuto eccepisse l’incompetenza invocando il foro convenzionale operante anche per l’altro, non essendo applicabile per nessuno di essi il foro generale o quelli facoltativi per le cause in materia di obbligazioni. 2.1. Deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano in virtù delle clausole di elezione del foro esclusivo richiamate in atti. Dette clausole erano riportate -assieme ad altre pattuizioni, anche non vessatorie - in un apposto paragrafo posto in calce a ciascun documento contrattuale; ciascuna di esse era individuata mediante una distinta numerazione e con un sintetica indicazione del suo contenuto: trattasi della clausola n. 11 del contratto di finanziamento e della clausola n. 14 del contratto di concessione di vendita. Il Tribunale di Milano era indicato come foro esclusivo per tutte le controversie, nessuna esclusa, che fossero insorte tra le parti. Le modalità di sottoscrizione la tecnica di redazione erano idonee a suscitare l’attenzione della società aderente e a porla in condizione di prestare un consapevole consenso alle previsioni a contenuto vessatorio, inclusa l’elezione del foro esclusivo. In linea generale, l'esigenza di specificità e separatezza prescritta dalla norma non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali vessatorie, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, occorrendo l’adozione di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (Cass. 4452/2006; Cass. 5733/2008; Cass. 20606/2016). E’ tuttavia sufficiente che la firma sia apposta in calce ad un apposito paragrafo contenente le clausole sottoposte all’approvazione, con l'individuazione di ciascuna di esse non solo del numero d'ordine, ma anche dell'oggetto, venendo in tal modo sollecitato l’interesse ed il controllo dell’aderente sul contenuto dispositivo approvato, anche riguardo alla deroga alla competenza per territorio ( Cass. 12708/2014; Cass. 22984/2015 ; Cass.12739/2017; Cass. 17939/2018; Cass. 8870/2019; Cass.16902/2019; Cass. 25909/2021). Non è invece necessario, salvo che per i negozi formali, che alla distinta sottoscrizione della clausola segua la trascrizione integrale del suo contenuto(Cass. 12739/2017; Cass. 15278/2015 ), né ch e contestualmente vengano approvate anche altre clausole onerose, ugualmente evidenziate (Cass. 17797/20025; Cass. 18525/2007). Poiché, nello specifico, le clausole di deroga alla competenza territoriale erano state validamente sottoscritte, l’intera causa apparteneva alla competenza del Tribunale di Milano, quale foro convenzionale esclusivo. Il ricorso è, per tali motivi, respinto. Spese all’esito. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Milano dinanzi al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese del presente regolamento, con riassunzione nel termine di legge, decorrente dalla comunicazione della presente decisione. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi