CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2024
Cassazione n. 10771/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18967/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,al corso TRIESTE n. 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 6608/2019 depositata il31/10/2019. R.g. n. 18967 del 2020 Ad. 19/02/2024; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/02/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , nell’esercizio di attività di assicura zion e, disattese la richiesta di un indennizzo in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., sua assicurata – da questa richiesto a fronte del l’evento assicurato costituito dal mancato pagamento di fatture da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. per oltre cinquantunomila euro (€ 51336,96)– ritenendo che lo stesso non fosse dovuto sia in quanto la titolarità del rapporto assicurativo era rimasta in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di complesse e successive operazioni di trasferimento e affitto di rami d’azienda, e quindi per sostanziale carenza di titolarità del rapporto in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., sia in quanto ritenne operante la clausola contrattuale che ne precludeva la corresponsione nei casi di accordi di dilazione di pagamento concessi, come nella specie,dall’assicurata [OSCURATO:SOCIETA]. ; la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese , pertanto, al Tribunale di Roma l’emanazione di decreto ingiuntivo, per la detta somma di oltre cinquantunomila euro; il monitorio venne concesso dal Tribunale per l’importo richiesto; l’ingiunta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propose opposizione all’ingiunzione , che, nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., venne accolta dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 11274 del 5/06/2017; la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello alla Corte d’Appello di Roma che, nel ricostituito contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ha, con sentenza n. 6608/2019 pubblicata il 31/10/2019, accolto l’impugnazione, riducendo nondimeno l’importo monetario riconosciuto in favore dell’appellante; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sei motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; R.g. n. 18967 del 2020 Ad. 19/02/2024; est. C. Valle risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Considerato che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. censurano come segue la sentenza d’appello: primo motivo:violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 cod. civ., 329, 342, 345 e 346 cod. proc. civ. degli artt. 100, 115 e 116 cod. proc. civ. e 111 C ost ituzione ai sensi dell’ art. 360, n. 3 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’ art.360, n. 4 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensidell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; secondomotivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2558 cod. civ. ai sensi dell’ art. 360, n. 4 cod. proc. civ. , con omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’ art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; terzomotivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 345, 115, 116 cod. proc. civ. e di tutte le norme sostanziali di cui agli artt 1362 ss. cod. civ. sull’interpretazione dei contratti ai sensi dell’ art.360, n. 4 cod. proc. civ., peromesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; quarto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 345, 115, 116 cod. proc. civ. e di tutte le norme sostanziali di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. sull’interpretazione dei contratti ai sensi dell’art. 360, n. 4 cod. proc. civ., con omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; R.g. n. 18967 del 2020 Ad. 19/02/2024; est. C. Valle quinto motivo: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciare sull’eccezione di decadenza dal diritto all’indennizzo di cui agli artt. 5.2 e 8.2. di polizza; sesto motivo: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,avendo la Corte d’appello liquidato la rivalutazione degli importi richiesti senza la relativa domanda ed avendo errato nell’individuazione della decorrenza degli interessi; ilprimo motiv o , che afferma essersi formato giudicato interno sulla non indennizzabilità della richiesta , è infondato, poiché il giudicato interno non poteva formarsi sulle questioni , assorbite dal rigetto della domanda in primo grado, per difetto di legittimazione attiva e che erano state espressamente riproposte in appello, e, in quanto, come risulta dall’esposizione di cui alla fine della pag. 3 e alle seguenti, le questioni erano state espressamente riproposte in appello; il secondo motivo è del pari infondato, avendo la Corte d’appello ritenuto, con accertamento di fatto e corretta applicazione di norme di diritto, e segnatamente degli artt. 2558 e 2559 cod. civ., nell’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di questa Corte, pure specificamente richiamata in motivazione, che la successione neicontratti di impresa , ossia il sub entro di [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva riguardato anche il contratto di assicurazione, che era rimasto, viceversa, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento al rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA].; nello specifico le questioni , lungi dall’essere coperte da giudicato interno, erano ancora oggetto di giudizio e le prospettazioni di cui al motivo non censurano adeguatamente l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale: « La missiva R.g. n. 18967 del 2020 Ad. 19/02/2024; est. C. Valle del 7.5.2012, invocata dalla appellante, appare essere di contenuto tale da dover assurgere a prova dei fatti come ricostruiti dalla appellante considerato il tenore letterale della medesima, nella quale si affermava che (con riferimento alla posizione del debitore [OSCURATO:SOCIETA]. ): “… previo esame della documentazione in nostro possesso, spiace doverLe comunicare che, per effetto dell’atto di conferimento del ramo di azienda in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., il rapporto obbligatorio con la [OSCURATO:SOCIETA] risulta essersi estinto. Alla luce di quanto esposto, nel rimetterLe il mandato di recupero conferito, Le comunichiamo nostro malgrado, che procederemo all’archiviazione della pratica fra quelle senza seguito” (cfr. doc. 8 fascicolo primo grado Sace BT). Emerge in modo palese che la stessa comunicazione non poteva essere interpretata se non nel senso che la Sace BT aveva indicato alla [OSCURATO:SOCIETA] (a cui aveva inviato la missiva 7.5.12) di non poter più pagare l’indennizzo alla richiedente in quanto il ramo di azienda del quale faceva parte il rapporto creditorio ceduto (come pure il contratto assicurativo) era stato nel frattempo ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA].; così avendosi la prova del trasferimento del rapporto assicurativo in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] che poi ebbe a chiedere l’emissione del decreto ingiuntivo.»; il detto mezzo si risolve in una mera contestazione della valutazione delle prove documentali operata dal giudice d’appello, senza alcuna adeguata critica ragionata; il terzo motivo, relativo alla tempestività della richiesta e all’omissione della segnalazione dei ritardi oltre i novanta giorni, è infondato, posto che non indica, discostandosi in tal modo dall’orientamento di questa Corte in ordine alla corretta prospettazione della relativa censura (Cass. n. 15350 del 21/06/2017 Rv. 644814 - 02) quali norme sull’interpretazione del contratto avrebbe violato, nello specifico, il giudice R.g. n. 18967 del 2020 Ad. 19/02/2024; est. C. Valle dell’impugnazione di merito e inoltre si limita a una mera diversa prospettazione dell’interpretazione data dal giudice del merito alla clausola contrattuale, posto che la Corte d’Appelloha dato rilievo al momento in cui era emersa «l’effettiva insolvenza del debitore quale rischio assicurato»; il quarto motivo è anch’esso in fondato , in quanto l a Corte afferma: « Anche l’eccezione relativa alla indebita concessione di proroghe al debitore non è fondata posto che non vi è stata prova alcuna, da parte della appellata eccipiente, dell’avvenuto ostacolo all’esecuzione del contratto derivato dalla concessione di eventuali accordi tra l’assicurato e il debitore (ai sensi dell’art. 3.1. della polizza).», così ritenendo, con motivazione non adeguatamente censurata, che non vi era stata prova adeguata dell’avvenuta concessione di proroghe di pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA] e comunque di accordi in detto senso tra l’assicurata e la detta società; il quinto motivo è incentrato sulla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi, quindi, dell’art. 112 cod. proc. civ.: esso è inammissibile, in quanto non è specificamente indicato, mediante opportuna riproduzione dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, come la questione relativa alla tardività della denuncia di mancato incasso fosse stata prospettata e quindi inserita tra le questioni devolute al giudice, così da consentire al giudice di legittimità di valutare l’effettiva esistenza del vizio denunciato, dovendo comunque essere rispettato il requisito di contenuto-forma del ricorso ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. p roc . c iv . (si veda, per la perspicuità della motivazione, da ultimo, Cass. n. 16028 del 07/06/2023 Rv. 667816 – 02 e in precedenza Cass. n. 41465 del 24/12/2021 Rv. 663411 -01) ; R.g. n. 18967 del 2020 Ad. 19/02/2024; est. C. Valle il sesto motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto essersi in presenza di un’obbligazione di valore e, per giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 39376 del 10/12/2021 (Rv. 663173 – 01 ; Cass. n. 24468 del 04/11/2020 (Rv. 659951 - 02 e già in precedenza Cass. n. 10825 del 11/05/2007 Rv. 596682 - 01) , che si intende in questa sede ribadire, n elle obbligazioni di valore, gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria, sicché possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi; il ricorso è, in conclusione, infondato e deve, pertanto, essere rigettato; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e,liquidate come da dispositivo, sono distratte in favore del difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93, cod. proc. civ.; la decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed R.g. n. 18967 del 2020 Ad. 19/02/2024; est. C. Valle agli accessori di legge, e ne dispone distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a