Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29299/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza appellata, su concorde richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 599- bis cod. proc. pen., rideterminava la pena nella misura concordata tra le parti.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta l'omessa verifica, da parte della Corte di appello, dell'insussistenza di cause di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

In relazione alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per lamentare il difetto di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., questa Corte ha in più occasioni posto in evidenza che, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 — 01).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata alla rifusione della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza appellata, su concorde richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 599- bis cod. proc. pen., rideterminava la pena nella misura concordata tra le parti. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta l'omessa verifica, da parte della Corte di appello, dell'insussistenza di cause di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. In relazione alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per lamentare il difetto di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., questa Corte ha in più occasioni posto in evidenza che, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 — 01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata alla rifusione della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29299/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris