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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08100/2022

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12 gennaio 2021, che, in accogliMento del gravame proposto dal Procuratore generale presso la stessa, ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 27 settembre 2019 e lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione a fine di cessione a terzi di modeste quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.

2. Il ricorso rassegna quattro doglianze.

2.1. Violazione di legge processuale e mancanza di motivazione in relazione all'eccezione d'inammissibilità dell'appello, per genericità dei relativi motivi, avanzata dal difensore dell'imputato nelle sue conclusioni.

2.2. Vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza detenuta dall'imputato.

La sentenza desume tale dato dal fatto che quella fosse suddivisa in dosi, in tal modo incorrendo, però, in un travisamento della prova, posto che tale suddivisione non risulta indicata in nessun atto di polizia giudiziaria.

2.3. Motivazione mancante, o comunque meramente apparente, con riferimento alla ritenuta recidiva.

2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, a norma dell'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309, cit., avanzata dall'imputato in sede di conclusioni.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è destituito di ogni fondamento.

Avendo la Corte d'appello reputato fondato il gravame, tanto da accoglierlo, è indiscutibile che, ad avviso di quei giudici, i motivi d'impugnazione non fossero generici: ragione per cui non v'era alcuna necessità di ulteriore motivazione sulla relativa eccezione difensiva.

2. Il secondo motivo è infondato.

La suddivisione della sostanza in dosi è solo uno degli indici valorizzati dalla sentenza, per desumerne la destinazione alla cessione a terzi; a tal fine, infatti, i giudici d'appello hanno espressamente tenuto in considerazione anche la diversa natura delle sostanze detenute dall'imputato, le modalità di occultamento, il possesso di strumenti di precisione per la pesatura, le circostanze di tempo e di luogo della detenzione (in atteggiamento di vigile attesa, ad avanzata ora serale, presso la villa comunale, luogo di ritrovo dei ragazzi del paese).

Per tale ragione, l'eventuale errore sul confezionamento di quanto da costui detenuto non si presenta di per sé decisivo per la tenuta logica della motivazione, né il ricorso spiega perché, invece, dovrebbe ritenersi tale.

3. Anche il terzo motivo non è fondato.La motivazione della sentenza impugnata indubbiamente non è ampia, ma non è nemmeno di stile, valorizzando il carattere recente e specifico dei precedenti da cui è gravato l'imputato; il quale, dal suo canto, non adduce alcun elemento suscettibile di valutazione antitetica.

4. Non può essere ammesso, invece, l'ultimo motivo, in tema di sostituzione della pena detentiva, trattandosi di doglianza non proposta con l'atto d'appello: ciò che spiega il silenzio della sentenza sul punto.

5. L'impugnazione dev'essere, perciò, respinta.

Da tanto consegue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di causa (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12 gennaio 2021, che, in accogliMento del gravame proposto dal Procuratore generale presso la stessa, ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 27 settembre 2019 e lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione a fine di cessione a terzi di modeste quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. 2. Il ricorso rassegna quattro doglianze. 2.1. Violazione di legge processuale e mancanza di motivazione in relazione all'eccezione d'inammissibilità dell'appello, per genericità dei relativi motivi, avanzata dal difensore dell'imputato nelle sue conclusioni. 2.2. Vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza detenuta dall'imputato. La sentenza desume tale dato dal fatto che quella fosse suddivisa in dosi, in tal modo incorrendo, però, in un travisamento della prova, posto che tale suddivisione non risulta indicata in nessun atto di polizia giudiziaria. 2.3. Motivazione mancante, o comunque meramente apparente, con riferimento alla ritenuta recidiva. 2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, a norma dell'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309, cit., avanzata dall'imputato in sede di conclusioni. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è destituito di ogni fondamento. Avendo la Corte d'appello reputato fondato il gravame, tanto da accoglierlo, è indiscutibile che, ad avviso di quei giudici, i motivi d'impugnazione non fossero generici: ragione per cui non v'era alcuna necessità di ulteriore motivazione sulla relativa eccezione difensiva. 2. Il secondo motivo è infondato. La suddivisione della sostanza in dosi è solo uno degli indici valorizzati dalla sentenza, per desumerne la destinazione alla cessione a terzi; a tal fine, infatti, i giudici d'appello hanno espressamente tenuto in considerazione anche la diversa natura delle sostanze detenute dall'imputato, le modalità di occultamento, il possesso di strumenti di precisione per la pesatura, le circostanze di tempo e di luogo della detenzione (in atteggiamento di vigile attesa, ad avanzata ora serale, presso la villa comunale, luogo di ritrovo dei ragazzi del paese). Per tale ragione, l'eventuale errore sul confezionamento di quanto da costui detenuto non si presenta di per sé decisivo per la tenuta logica della motivazione, né il ricorso spiega perché, invece, dovrebbe ritenersi tale. 3. Anche il terzo motivo non è fondato.La motivazione della sentenza impugnata indubbiamente non è ampia, ma non è nemmeno di stile, valorizzando il carattere recente e specifico dei precedenti da cui è gravato l'imputato; il quale, dal suo canto, non adduce alcun elemento suscettibile di valutazione antitetica. 4. Non può essere ammesso, invece, l'ultimo motivo, in tema di sostituzione della pena detentiva, trattandosi di doglianza non proposta con l'atto d'appello: ciò che spiega il silenzio della sentenza sul punto. 5. L'impugnazione dev'essere, perciò, respinta. Da tanto consegue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di causa (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 n
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