CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13757/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9351/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].ST. CATANIA n.8663/05/21 depositata il 04/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 8663/05/21 del 04/10/2021 , la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguito CTR), dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 8580/15/18 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella di pagamento per omesso versamento dell’IVA relativa agli anni d’imposta 1990 e 1991. 1.1.La CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che: a) la sentenza della CTP si fondava su di «una duplice ratio decidendi: l’una concernente il difetto di motivazione della cartella; l’altra riguardante il decorso della prescrizione»; b) l’atto di impugnazione non aveva aggredito le considerazioni spese dal primo giudice con riferimento al difetto di motivazione della cartella di pagamento; c) in particolare, non risultava «intellegibile che l’iscrizione attenesse al recupero di un’imposta, azionata con una precedente cartella, erroneamente sgravata, facendosi ivi esclusivamente riferimento al tributo e all’anno d’imposta, senza altre indicazioni al riguardo». 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non resistevano in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente e/o contraddittoria, nonché per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR compreso che l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata riguarderebbe la prescrizione del credito, con conseguente omessa pronuncia sulle questioni poste. 2.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.2.Nel caso di specie, la motivazione della CTR è non solo esistente, ma logica e coerente, avendo la sentenza impugnata chiaramente indicato le ragioni dell’inammissibilità dell’appello e fornitouna propria interpretazione della decisione resa dalla CTP. 2.3.La ricorrente sostiene che tale ultima decisione riguardi esclusivamente la prescrizione del credito recato dalla cartella impugnata e non anche la motivazione dell’atto riscossivo. Tuttavia, la difesa erariale trascrive solo in parte la decisione del primo giudice e non la allega nemmeno al ricorso, sicché il motivo difetta di autosufficienza in parte qua, non essendo stata la Corte posta in grado di decidere ex actisin ordine al vizio contestato. 2.4.Infine, è infondata la contestazione di omessa pronuncia, atteso che l’inammissibilità del ricorso ritenuta dal giudice di appello rendeva superfluo l’esame nel merito delle ragioni di appello. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato. 3.1.Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del contr