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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07287/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 11275-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];47 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1266/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 609/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1266/2021,ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sedeNumero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026che aveva respinto le domande dei lavoratori, in epNuigmerrao fdei r accolta generale 7287/2026Data pubblicazione 26/03/2026indicati, dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nell’ambitodi una procedura per cambio appalto, dirette ad ottenerel’accertamento della nullità dell’accordo aziendale, siglato indata 7.5.2020, nella parte in cui l’accordo stesso consentivail demansionamento degli assistenti servizi a bordo amansioni di pulitore viaggiante.2.

I lavoratori suddetti hanno impugnato per cassazione lasuddetta sentenza sulla base di un unico articolato motivocui ha resistito con controricorso la società che ha eccepito,in via preliminare, l’intervenuto giudicato sulle questioniriguardanti la validità dell’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ela sussistenza delle esigenze organizzative per procedere aldemansionamento.3.

I ricorrenti hanno depositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1.

Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 26 co. 1.3 del CCNL MobilitàAttività Ferroviarie, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,obiettando, a differenza di quanto ritenuto nella gravatasentenza, che non essendo stata prevista, nella disposizionecontrattuale suindicata, alcuna ipotesi di assegnazione amansioni inferiori, la stessa doveva ritenersi non consentita.2.

Orbene, ritiene la Corte che, venendo in rilievo, con laprospettazione della sopra indicata censura, questioni dinatura nomofilattica in ordine alla interpretazione delcontratto collettivo di cui è causa, la trattazione del presentericorso debba essere fissata in pubblica udienza.Numero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazNioumneero idni r accolta generale 7287/2026Data pubblicazione 26/03/2026pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026Numero di raccolta generale 7287/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Mansioni -RapportoSEZIONE LAVOROprivatoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 11275/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - Ud. 09/01/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 11275-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];47 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1266/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 609/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1266/2021,ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sedeNumero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026che aveva respinto le domande dei lavoratori, in epNuigmerrao fdei r accolta generale 7287/2026Data pubblicazione 26/03/2026indicati, dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nell’ambitodi una procedura per cambio appalto, dirette ad ottenerel’accertamento della nullità dell’accordo aziendale, siglato indata 7.5.2020, nella parte in cui l’accordo stesso consentivail demansionamento degli assistenti servizi a bordo amansioni di pulitore viaggiante.2.

I lavoratori suddetti hanno impugnato per cassazione lasuddetta sentenza sulla base di un unico articolato motivocui ha resistito con controricorso la società che ha eccepito,in via preliminare, l’intervenuto giudicato sulle questioniriguardanti la validità dell’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ela sussistenza delle esigenze organizzative per procedere aldemansionamento.3.

I ricorrenti hanno depositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1.

Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 26 co. 1.3 del CCNL MobilitàAttività Ferroviarie, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,obiettando, a differenza di quanto ritenuto nella gravatasentenza, che non essendo stata prevista, nella disposizionecontrattuale suindicata, alcuna ipotesi di assegnazione amansioni inferiori, la stessa doveva ritenersi non consentita.2.

Orbene, ritiene la Corte che, venendo in rilievo, con laprospettazione della sopra indicata censura, questioni dinatura nomofilattica in ordine alla interpretazione delcontratto collettivo di cui è causa, la trattazione del presentericorso debba essere fissata in pubblica udienza.Numero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazNioumneero idni r accolta generale 7287/2026Data pubblicazione 26/03/2026pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 11275-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026      dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];47 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1266/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 609/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1266/2021,ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sedeNumero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026che aveva respinto le domande dei lavoratori, in epNuigmerrao fdei r accolta generale 7287/2026Data pubblicazione 26/03/2026indicati, dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nell’ambitodi una procedura per cambio appalto, dirette ad ottenerel’accertamento della nullità dell’accordo aziendale, siglato indata 7.5.2020, nella parte in cui l’accordo stesso consentivail demansionamento degli assistenti servizi a bordo amansioni di pulitore viaggiante.2. I lavoratori suddetti hanno impugnato per cassazione lasuddetta sentenza sulla base di un unico articolato motivocui ha resistito con controricorso la società che ha eccepito,in via preliminare, l’intervenuto giudicato sulle questioniriguardanti la validità dell’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ela sussistenza delle esigenze organizzative per procedere aldemansionamento.3. I ricorrenti hanno depositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1. Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 26 co. 1.3 del CCNL MobilitàAttività Ferroviarie, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,obiettando, a differenza di quanto ritenuto nella gravatasentenza, che non essendo stata prevista, nella disposizionecontrattuale suindicata, alcuna ipotesi di assegnazione amansioni inferiori, la stessa doveva ritenersi non consentita.2. Orbene, ritiene la Corte che, venendo in rilievo, con laprospettazione della sopra indicata censura, questioni dinatura nomofilattica in ordine alla interpretazione delcontratto collettivo di cui è causa, la trattazione del presentericorso debba essere fissata in pubblica udienza.Numero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazNioumneero  idni r accolta generale 7287/2026Data pubblicazione 26/03/2026pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] LeoneNumero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026Numero di raccolta generale 7287/2026AULA 'A'Data pubblicazione 26/03/2026OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E   Mansioni -RapportoSEZIONE LAVOROprivatoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 11275/2022Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.  Consigliere - Ud. 09/01/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso 11275-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026      dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];47 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1266/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 609/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1266/2021,ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sedeNumero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026che aveva respinto le domande dei lavoratori, in epNuigmerrao fdei r accolta generale 7287/2026Data pubblicazione 26/03/2026indicati, dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nell’ambitodi una procedura per cambio appalto, dirette ad ottenerel’accertamento della nullità dell’accordo aziendale, siglato indata 7.5.2020, nella parte in cui l’accordo stesso consentivail demansionamento degli assistenti servizi a bordo amansioni di pulitore viaggiante.2. I lavoratori suddetti hanno impugnato per cassazione lasuddetta sentenza sulla base di un unico articolato motivocui ha resistito con controricorso la società che ha eccepito,in via preliminare, l’intervenuto giudicato sulle questioniriguardanti la validità dell’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ela sussistenza delle esigenze organizzative per procedere aldemansionamento.3. I ricorrenti hanno depositato memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei terminidi legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisione1. Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 26 co. 1.3 del CCNL MobilitàAttività Ferroviarie, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc,obiettando, a differenza di quanto ritenuto nella gravatasentenza, che non essendo stata prevista, nella disposizionecontrattuale suindicata, alcuna ipotesi di assegnazione amansioni inferiori, la stessa doveva ritenersi non consentita.2. Orbene, ritiene la Corte che, venendo in rilievo, con laprospettazione della sopra indicata censura, questioni dinatura nomofilattica in ordine alla interpretazione delcontratto collettivo di cui è causa, la trattazione del presentericorso debba essere fissata in pubblica udienza.Numero registro generale 11275/2022Numero sezionale 47/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazNioumneero  idni r accolta generale 7287/2026Data pubblicazione 26/03/2026pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]   
Sentenza Cassazione n. 07287/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris