CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 15940-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , elettivamente domiciliata pec: , rappresentatae difesa da sé medesima ex art. 86 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 78/07/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 17.01.2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10febbraio 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che Accertamento – Motivazione apparente RGN 15940/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza indicata nell’intestazione, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, l’Agenzia delle entrate propose ricorso per chiederne la cassazione. La decisione afferiva al contenzioso instaurato dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di recupero, notificato dall’Agenzia delle entrate, di crediti iva del complessivo importo di € 467.933,38 portati in compensazione, ritenuti inesistenti perché acquistati da alcune società (per € 171.177,00 dalla “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.”; per € 236.756,38 dalla “Leonardo da [OSCURATO:SOCIETA].”) per operazioni giudizialmente accertate come oggettivamente inesistenti, o prive di titolo (per € 60.000,00). Il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano era esitato nel rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, pronunciandosi sull’appello proposto dalla Ferraris, con sentenza n. 78/07/2020 dichiarò parzialmente estinto il giudizio, nei limiti dell’importo di € 236.756,39, per difetto d’interesse della contribuente alla sua prosecuzione, stante la rottamazione delle cartelle comprese nell’atto di recupero; rigettò l’appello per il resto, con condanna della contribuente soccombente alle spese. Con un unico motivo l’Agenzia delle entrate ha impugnatola sentenza, di cui ne ha chiesto la cassazione, quanto alla statuizione relativa al riconoscimento della rottamazione delle cartelle.La contribuente ha resistito con controricorso. Nell’adunanza camerale del 10febbraio 2023 la causa è stata riservatae decisa. Considerato che con l’unico motivo la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla apparente motivazione della statuizione. Il motivo è fondato.RGN 15940/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli,a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, la decisione può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato aaderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla RGN 15940/2020 Consigliere rel. Federici formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819). L’apparenza della motivazione, incidendo sul contenuto della sentenza, la inficia, determinandone la nullità. Nel caso di speciela Commissione regionale, nel pronunciarsi sulla rottamazione delle cartelle relative all’importo di € 236.756,39, si è limitata ad affermare che «la rivendicata e poco efficacemente contestata rottamazione delle prodromiche cartelle, che è un argomento difensivo ritualmente deducibile per la prima volta anche in appello, appare attendibile e documentalmente fondata, come atto in sé e per la riferibilità alle compensazioni effettuate con i crediti inesistenti, oggetto delle controverse cessioni di crediti IVA a prezzo vile maturati tra società comprovatamente cartiere, nazionali, protagoniste di compravendite fittizie di beni; tunisine e algerine, destinatarie di parte di tali beni, in sospensione di IVA e pagati con titoli petrobas, fuori corso e privi di valore, al di là delle surrettizie dichiarazioni di pseudopresidenti, della cui identità personale e funzionale non si può non dubitare». A fronte della radicale contestazione sollevata dall’Agenzia delle entrate sulla rottamazione delle cartelle, nonché sulla validità di supposte dichiarazioni provenienti dall’agente della riscossione e sulla attendibilità stessa della produzione documentale, così come sulla riferibilità delle cartelle ai crediti recuperati dall’Erario per essere stati oggetto di compensazioni con crediti acquistati dalla contribuente e inerenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, l’unico accenno che dalla sentenza è dato evincere è una “poco contestata rottamazione delle cartelle”. Ci si trova di fronte ad una motivazione radicalmente viziata in quanto apparente perché perplessa e assolutamente incomprensibile. Il ricorso va dunque accolto.RGN 15940/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] sentenza va cassata nei limiti delle statuizioni impugnate e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, che in diversa composizione provvederà, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al riesame della controversia, in riferimento alla prospettata rottamazione di una parte dei crediti recuperati dall’Agenzia delle entrate, innanzitutto verificando l’esistenza di una rottamazione di cartelle e la coincidenza con una parte dei crediti iva recuperati dall’Ufficio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia di II grado della Lombardia,