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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37573/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2019 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 18 febbraio 2019 ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato alla pena dell'ammenda, in ordine ai reati di cui agli art. 4 e 6 d.lgs. 193/2007 in relazione al REG.

CE 853\04 e 5, lett. b) legge 283/1962, per aver detenuto, all'interno di un'azienda zootecnica, tronconi di carne bovina e varie pezzature della stessa carne macellata abusivamente negli stessi locali, al di fuori degli stabilimenti autorizzati e senza la visita ante e post-mortem veterinaria, sprovvisti di bollo sanitario, documentazione fiscale e sanitaria di provenienza, così violando le disposizioni sulla tracciabilità degli alimenti di origine animale; inoltre, per aver detenuto per la manipolazione e la successiva commercializzazione agli acquirenti e consumatori, nei locali medesimi, tronconi di carne bovina macellata, in varie pezzature, in cattivo stato di conservazione (fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto, tramite il difensore, appello convertito in ricorso per Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un primo motivo di impugnazione richiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, commi 1 o 2 cod. proc. pen., rilevando, con riferimento all'imputazione di macellazione clandestina contestata al capo A), che la carne rinvenuta, per quantità e tipologia, sarebbe compatibile con una destinazione esclusivamente domestica e, pertanto, non sanzionabile ai sensi delle disposizioni richiamate nell'imputazione.

Aggiunge che il quantitativo di carne non sarebbe affatto ingente, che l'animale macellato era già stabulato nei pressi dell'azienda, tanto che egli aveva le marche auricolari ed il documento di acquisto e che le attrezzature rinvenute, per numero e tipologia, non sarebbero di uso professionale, mancando, infine, il rinvenimento di materiale per il confezionamento e non essendo stata accertata nessuna concreta attività di vendita.

Quanto al capo B) dell'imputazione, relativo alla detenzione della carne in cattivo stato di conservazione, osserva che il giudice del merito si sarebbe basato su un sostanziale automatismo, secondo cui lo stato al grezzo dei locali equivarrebbe alla cattiva conservazione della carne macellata, riferendosi peraltro non tanto alle sostanze alimentari, quanto piuttosto allo stato di manutenzione dei locali.

Non vi sarebbe, inoltre, la prova che la carne fosse stata conservata senza osservare le prescrizioni di legge e che la stessa appartenesse effettivamente all'imputato.

3. Con un secondo motivo di impugnazione richiede, in via subordinata l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione del fatto che il quantitativo di carne rinvenuto era limitato e conservato in apposita cella frigorifera e che le condotte ascrittegli sarebbero conseguenza di un comportamento isolato ed estemporaneo.

4. Con il terzo motivo di impugnazione richiede, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che ritiene ingiustamente negate dal primo giudice e la rideternninazione della pena da contenersi entro il minimo edittale.

5. Nel quarto motivo di ricorso richiede che la sospensione condizionale, già concessa, sia applicata nei termini di cui all'art. 163, comma 4 cod. pen. in ragione della complessiva condotta serbata nella vicenda e della tenuità dei reati contestati, tenendo conto del fatto che la sospensione della pena per la durata di cinque anni risulterebbe, comunque, pregiudizievole.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568, comma quinto cod. proc. pen., alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 (dep. 2021), Bruccoleri, Rv. 280168; Sez. 3, n. 28842 del 8/9/2020, D.; Sez. 3, n. 40381 del 17/5/2019, Dorati, Rv. 276934; Sez. 6, n. 38253 del 5/6/2018, Borile, Rv. 273738 ed altre prec. conf.).

Si è peraltro affermato che l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art.568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato.

Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835.

V. anche ex pl.

Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep.2004), Stanzani, Rv. 227092).

Ciò posto, deve rilevarsi che l'impugnazione non presenta affatto i requisiti del ricorso per cassazione non soltanto perché articolata in fatto, ma anche in ragione delle richieste formulate.

3. In ogni caso, risulta comunque manifesta la infondatezza dei motivi.

In particolare, per ciò che concerne il primo motivo, si osserva come il Tribunale abbia fondato l'affermazione di penale responsabilità sulla base di precisi dati fattuali che assume non contestati dalla difesa e che ritiene pienamente accertati sulla base delle dichiarazioni testimoniali dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto all'accertamento.

La sentenza impugnata ritiene dimostrata la destinazione della carne clandestinamente macellata ad un uso diverso da quello domestico in relazione ai quantitativi rinvenuti ed alla presenza di attrezzature professionali: cella di mantenimento di tipo industriale, banchi di macellazione, affettatrici, ganci.

Il tutto in assenza dei necessari requisiti strutturali e tecnici.

Quanto alla cattiva conservazione della carne, il Tribunale ha invece evidenziato la presenza nei locali di muffe e ragnatele, nonché l'assenza di mezzi idonei ad impedire l'intrusione di animali e insetti.

A fronte di ciò, la difesa si limita a censure di fatto, che si risolvono nella prospettazione di una personale valutazione degli elementi valorizzati dal primo giudice.

4. Per ciò che riguarda, poi, il secondo motivo di impugnazione, va osservato che, per quanto è dato rilevare dalla sentenza impugnata e dal ricorso, l'imputato ed il suo difensore non hanno prospettato al giudice del merito la questione della particolare tenuità del fatto e, secondo quanto già affermato da questa Corte, quando la sentenza di merito è successiva alla vigenza della nuova causa di non punibilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere posta per la prima volta nel giudizio di legittimità come motivo di violazione di legge (cfr. Sez. 2, n. 21465 del 20/3/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913 ed altre prec. conf.), né può affermarsi, in assenza di specifica richiesta, che nella fattispecie il giudice avesse l'obbligo di pronunciarsi comunque.

Risulta peraltro, in considerazione della quantificazione della pena, di gran lunga superiore al minimo edittale, che il Tribunale abbia comunque implicitamente espresso un giudizio di gravità dei fatti non compatibile con quanto stabilito dall'art. 131-bis cod. pen. per il riconoscimento della speciale causa di non punibilità.

5. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è pienamente giustificato dall'assenza di validi presupposti, dovendosi ricordare che il riconoscimento di tali circostanze non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo, Rv.252900; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 6, n. 6724 del 1/2/1989, Ventura, Rv. 181253).

6. La quantificazione della pena appare correttamente effettuata in ragione della gravità della condotta e tenendo conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., che il Tribunale ha richiamato.

Tali argomentazioni risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall'articolo 133 cod. pen., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v.

Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

7. Per ciò che riguarda, infine, il quarto motivo di impugnazione, si osserva che l'ultimo comma dell'art. 163 cod. pen. prevede, per l'applicazione del ridotto termine di sospensione, la sussistenza di plurimi requisiti (limiti di pena, riparazione integrale del danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, lo spontaneo ed efficace adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato) ai quali la difesa non fa neppure cenno, limitandosi ad una generica ed apodittica richiesta.

8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. [inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv. 228349; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2019 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 18 febbraio 2019 ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato alla pena dell'ammenda, in ordine ai reati di cui agli art. 4 e 6 d.lgs. 193/2007 in relazione al REG. CE 853\04 e 5, lett. b) legge 283/1962, per aver detenuto, all'interno di un'azienda zootecnica, tronconi di carne bovina e varie pezzature della stessa carne macellata abusivamente negli stessi locali, al di fuori degli stabilimenti autorizzati e senza la visita ante e post-mortem veterinaria, sprovvisti di bollo sanitario, documentazione fiscale e sanitaria di provenienza, così violando le disposizioni sulla tracciabilità degli alimenti di origine animale; inoltre, per aver detenuto per la manipolazione e la successiva commercializzazione agli acquirenti e consumatori, nei locali medesimi, tronconi di carne bovina macellata, in varie pezzature, in cattivo stato di conservazione (fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto, tramite il difensore, appello convertito in ricorso per Cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con un primo motivo di impugnazione richiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, commi 1 o 2 cod. proc. pen., rilevando, con riferimento all'imputazione di macellazione clandestina contestata al capo A), che la carne rinvenuta, per quantità e tipologia, sarebbe compatibile con una destinazione esclusivamente domestica e, pertanto, non sanzionabile ai sensi delle disposizioni richiamate nell'imputazione. Aggiunge che il quantitativo di carne non sarebbe affatto ingente, che l'animale macellato era già stabulato nei pressi dell'azienda, tanto che egli aveva le marche auricolari ed il documento di acquisto e che le attrezzature rinvenute, per numero e tipologia, non sarebbero di uso professionale, mancando, infine, il rinvenimento di materiale per il confezionamento e non essendo stata accertata nessuna concreta attività di vendita. Quanto al capo B) dell'imputazione, relativo alla detenzione della carne in cattivo stato di conservazione, osserva che il giudice del merito si sarebbe basato su un sostanziale automatismo, secondo cui lo stato al grezzo dei locali equivarrebbe alla cattiva conservazione della carne macellata, riferendosi peraltro non tanto alle sostanze alimentari, quanto piuttosto allo stato di manutenzione dei locali. Non vi sarebbe, inoltre, la prova che la carne fosse stata conservata senza osservare le prescrizioni di legge e che la stessa appartenesse effettivamente all'imputato. 3. Con un secondo motivo di impugnazione richiede, in via subordinata l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione del fatto che il quantitativo di carne rinvenuto era limitato e conservato in apposita cella frigorifera e che le condotte ascrittegli sarebbero conseguenza di un comportamento isolato ed estemporaneo. 4. Con il terzo motivo di impugnazione richiede, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che ritiene ingiustamente negate dal primo giudice e la rideternninazione della pena da contenersi entro il minimo edittale. 5. Nel quarto motivo di ricorso richiede che la sospensione condizionale, già concessa, sia applicata nei termini di cui all'art. 163, comma 4 cod. pen. in ragione della complessiva condotta serbata nella vicenda e della tenuità dei reati contestati, tenendo conto del fatto che la sospensione della pena per la durata di cinque anni risulterebbe, comunque, pregiudizievole. Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568, comma quinto cod. proc. pen., alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 (dep. 2021), Bruccoleri, Rv. 280168; Sez. 3, n. 28842 del 8/9/2020, D.; Sez. 3, n. 40381 del 17/5/2019, Dorati, Rv. 276934; Sez. 6, n. 38253 del 5/6/2018, Borile, Rv. 273738 ed altre prec. conf.). Si è peraltro affermato che l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art.568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835. V. anche ex pl. Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep.2004), Stanzani, Rv. 227092). Ciò posto, deve rilevarsi che l'impugnazione non presenta affatto i requisiti del ricorso per cassazione non soltanto perché articolata in fatto, ma anche in ragione delle richieste formulate. 3. In ogni caso, risulta comunque manifesta la infondatezza dei motivi. In particolare, per ciò che concerne il primo motivo, si osserva come il Tribunale abbia fondato l'affermazione di penale responsabilità sulla base di precisi dati fattuali che assume non contestati dalla difesa e che ritiene pienamente accertati sulla base delle dichiarazioni testimoniali dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto all'accertamento. La sentenza impugnata ritiene dimostrata la destinazione della carne clandestinamente macellata ad un uso diverso da quello domestico in relazione ai quantitativi rinvenuti ed alla presenza di attrezzature professionali: cella di mantenimento di tipo industriale, banchi di macellazione, affettatrici, ganci. Il tutto in assenza dei necessari requisiti strutturali e tecnici. Quanto alla cattiva conservazione della carne, il Tribunale ha invece evidenziato la presenza nei locali di muffe e ragnatele, nonché l'assenza di mezzi idonei ad impedire l'intrusione di animali e insetti. A fronte di ciò, la difesa si limita a censure di fatto, che si risolvono nella prospettazione di una personale valutazione degli elementi valorizzati dal primo giudice. 4. Per ciò che riguarda, poi, il secondo motivo di impugnazione, va osservato che, per quanto è dato rilevare dalla sentenza impugnata e dal ricorso, l'imputato ed il suo difensore non hanno prospettato al giudice del merito la questione della particolare tenuità del fatto e, secondo quanto già affermato da questa Corte, quando la sentenza di merito è successiva alla vigenza della nuova causa di non punibilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere posta per la prima volta nel giudizio di legittimità come motivo di violazione di legge (cfr. Sez. 2, n. 21465 del 20/3/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913 ed altre prec. conf.), né può affermarsi, in assenza di specifica richiesta, che nella fattispecie il giudice avesse l'obbligo di pronunciarsi comunque. Risulta peraltro, in considerazione della quantificazione della pena, di gran lunga superiore al minimo edittale, che il Tribunale abbia comunque implicitamente espresso un giudizio di gravità dei fatti non compatibile con quanto stabilito dall'art. 131-bis cod. pen. per il riconoscimento della speciale causa di non punibilità. 5. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è pienamente giustificato dall'assenza di validi presupposti, dovendosi ricordare che il riconoscimento di tali circostanze non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo, Rv.252900; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 6, n. 6724 del 1/2/1989, Ventura, Rv. 181253). 6. La quantificazione della pena appare correttamente effettuata in ragione della gravità della condotta e tenendo conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., che il Tribunale ha richiamato. Tali argomentazioni risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall'articolo 133 cod. pen., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). 7. Per ciò che riguarda, infine, il quarto motivo di impugnazione, si osserva che l'ultimo comma dell'art. 163 cod. pen. prevede, per l'applicazione del ridotto termine di sospensione, la sussistenza di plurimi requisiti (limiti di pena, riparazione integrale del danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, lo spontaneo ed efficace adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato) ai quali la difesa non fa neppure cenno, limitandosi ad una generica ed apodittica richiesta. 8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. [inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv. 228349; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende. Così decis