CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18885/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diGabriele Paonne; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza in data 16 febbraio 2018 del Tribunale di Palmi con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Paonne in relazione al contestato reato di rapina aggravata commesso in data 9 agosto 2016. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo: a) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’identificazione dell’imputato quale autore dell’azione delittuosa, non avendo la Corte di appello tenuto conto di elementi significativi quali il fatto che l’imputato ha un fratello del tutto a lui simile per sagoma, corporatura e gestualità e che il rapporto tra l’imputato e la madre, che ha sostanzialmente reso dichiarazioni ritenute confortanti l’affermazione della penale responsabilità del Paonne, era conflittuale; b) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, i quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 3 a 6 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Considerato poi che il secondo motivo di ricorso nel quale si lamenta il mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto dette circostanze sono state già riconosciute al Paonne dal Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C