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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 13749/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 della Corte d'appello di CaltanissettaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-SONE che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l’impu-gnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Caltanissetta avevacondannato D’[OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice.2.

L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro lasentenza enunciando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza della legge penale con rife-rimento all’individuazione del soggetto attivo del reato, contestando alla Corted’Appello di non aver indagato sull’effettiva gestione dell’impresa da parte dell’im-putato e, dunque, sulla sua reale titolarità degli obblighi di tenuta delle scritturecontabili nel periodo oggetto di contestazione.2.2 Con il secondo motivo si deduce mancanza, illogicità o contraddittorietàdella motivazione con riferimento alla prova dell’effettiva idoneità della condotta aporre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.2.3 Con il terzo motivo si deduce mancanza, manifesta illogicità o contrad-dittorietà della motivazione con riguardo all’omessa valutazione delle prove a di-scarico, sia documentali che orali, dalle quali emergeva la funzione di prestanomedell’imputato, il quale era di fatto privo di qualunque effettivo potere gestorio.2.4 Con il quarto motivo di ricorso vengono sollecitati il riconoscimento dellemisure alternative alla detenzione, tenuto conto sia dell’assenza di un reale poteregestorio in capo all’imputato sia della concreta offensività del fatto.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente inquanto riguardano entrambi il tema della responsabilità dell’imputato.

Ora, i giu-dici di merito hanno correttamente rilevato che, per giurisprudenza costante diquesta Corte, il ruolo di mero prestanome del titolare dell’impresa e la sua estra-neità, in concreto, alla gestione di essa non determinano il venir meno degli obbli-ghi legali di regolare tenuta della contabilità e dunque non escludono la responsa-bilità penale, che inoltre, nel caso della bancarotta semplice, è configurabile anchea titolo di colpa (v. al riguardo, fra le altre, le pronunce di questa Sezione n. 31885del 23/06/2009, Rv. 244497–01 e n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133-02).

Ilfatto, allegato in ricorso e sostenuto anche nei precedenti gradi di giudizio, che dal2008 l’imputato si sia disinteressato dell’esercizio dell’impresa e che l’effettivo ti-tolare fosse il fratello appare, pertanto, del tutto ininfluente ai fini del giudizio diresponsabilità penale.2.

Anche il secondo motivo è infondato: la bancarotta semplice, per co-stante orientamento di questa Sezione, è infatti reato di pericolo presunto che siconcretizza con la violazione dell’obbligo previsto dall’art. 2214 cod. civ. ed anchein assenza, dunque, di un concreto pregiudizio per le ragioni dei creditori (v., exmultis, Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Rv. 27526-01 e n. 20911del 19/04/2011, Rv. 250407-01).3.

E’ infondato, infine, anche il quarto e ultimo motivo di ricorso.

Dallacomplessiva motivazione delle sentenze di merito emerge che sia le attenuantigeneriche sia la sostituzione della pena detentiva (così riqualificata, come corret-tamente rilevato dalla Corte d’Appello, la richiesta di misura alternativa alla de-tenzione), sono state negate all’imputato a causa dei precedenti specifici,dell’omissione di condotte riparatorie, dell’assenza di una presa di distanza dai fattie dello scorretto comportamento nei confronti del curatore fallimentare (cui ilD’[OSCURATO:PERSONA] aveva promesso la consegna delle scritture contabili senza poi rispettarel’impegno riferendogli falsamente, inoltre, che la documentazione era custoditapresso il commercialista Falzone).

Il Tribunale, inoltre, ha rilevato che l’imputatonon aveva prestato il proprio consenso alla sostituzione della pena detentiva.

Eb-bene, contro questi numerosi, logici e puntuali argomenti il ricorrente non hamosso alcuna contestazione, limitandosi in questa sede a ribadire la marginalitàdel proprio ruolo nell’ambito dell’attività d’impresa e sostenendo la necessità di unapprofondimento sulla concreta offensività della condotta.

Appare evidente, in so-stanza, che il ricorrente da una parte non si è confrontato con la motivazione dellasentenza impugnata e, dall’altra, ha genericamente richiamato una serie di osser-vazioni in diritto sulla cui infondatezza già si è riferito.4.

Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna dell’imputato alpagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della Corte d'appello di CaltanissettaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]-SONE che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l’impu-gnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Caltanissetta avevacondannato D’[OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice.2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro lasentenza enunciando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza della legge penale con rife-rimento all’individuazione del soggetto attivo del reato, contestando alla Corted’Appello di non aver indagato sull’effettiva gestione dell’impresa da parte dell’im-putato e, dunque, sulla sua reale titolarità degli obblighi di tenuta delle scritturecontabili nel periodo oggetto di contestazione.2.2 Con il secondo motivo si deduce mancanza, illogicità o contraddittorietàdella motivazione con riferimento alla prova dell’effettiva idoneità della condotta aporre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.2.3 Con il terzo motivo si deduce mancanza, manifesta illogicità o contrad-dittorietà della motivazione con riguardo all’omessa valutazione delle prove a di-scarico, sia documentali che orali, dalle quali emergeva la funzione di prestanomedell’imputato, il quale era di fatto privo di qualunque effettivo potere gestorio.2.4 Con il quarto motivo di ricorso vengono sollecitati il riconoscimento dellemisure alternative alla detenzione, tenuto conto sia dell’assenza di un reale poteregestorio in capo all’imputato sia della concreta offensività del fatto.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente inquanto riguardano entrambi il tema della responsabilità dell’imputato. Ora, i giu-dici di merito hanno correttamente rilevato che, per giurisprudenza costante diquesta Corte, il ruolo di mero prestanome del titolare dell’impresa e la sua estra-neità, in concreto, alla gestione di essa non determinano il venir meno degli obbli-ghi legali di regolare tenuta della contabilità e dunque non escludono la responsa-bilità penale, che inoltre, nel caso della bancarotta semplice, è configurabile anchea titolo di colpa (v. al riguardo, fra le altre, le pronunce di questa Sezione n. 31885del 23/06/2009, Rv. 244497–01 e n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133-02). Ilfatto, allegato in ricorso e sostenuto anche nei precedenti gradi di giudizio, che dal2008 l’imputato si sia disinteressato dell’esercizio dell’impresa e che l’effettivo ti-tolare fosse il fratello appare, pertanto, del tutto ininfluente ai fini del giudizio diresponsabilità penale.2. Anche il secondo motivo è infondato: la bancarotta semplice, per co-stante orientamento di questa Sezione, è infatti reato di pericolo presunto che siconcretizza con la violazione dell’obbligo previsto dall’art. 2214 cod. civ. ed anchein assenza, dunque, di un concreto pregiudizio per le ragioni dei creditori (v., exmultis, Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Rv. 27526-01 e n. 20911del 19/04/2011, Rv. 250407-01).3. E’ infondato, infine, anche il quarto e ultimo motivo di ricorso. Dallacomplessiva motivazione delle sentenze di merito emerge che sia le attenuantigeneriche sia la sostituzione della pena detentiva (così riqualificata, come corret-tamente rilevato dalla Corte d’Appello, la richiesta di misura alternativa alla de-tenzione), sono state negate all’imputato a causa dei precedenti specifici,dell’omissione di condotte riparatorie, dell’assenza di una presa di distanza dai fattie dello scorretto comportamento nei confronti del curatore fallimentare (cui ilD’[OSCURATO:PERSONA] aveva promesso la consegna delle scritture contabili senza poi rispettarel’impegno riferendogli falsamente, inoltre, che la documentazione era custoditapresso il commercialista Falzone). Il Tribunale, inoltre, ha rilevato che l’imputatonon aveva prestato il proprio consenso alla sostituzione della pena detentiva. Eb-bene, contro questi numerosi, logici e puntuali argomenti il ricorrente non hamosso alcuna contestazione, limitandosi in questa sede a ribadire la marginalitàdel proprio ruolo nell’ambito dell’attività d’impresa e sostenendo la necessità di unapprofondimento sulla concreta offensività della condotta. Appare evidente, in so-stanza, che il ricorrente da una parte non si è confrontato con la motivazione dellasentenza impugnata e, dall’altra, ha genericamente richiamato una serie di osser-vazioni in diritto sulla cui infondatezza già si è riferito.4. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna dell’imputato alpagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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