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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 43778/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, poiché del tutto generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, p. 4, ove puntuale esame delle deduzioni difensive in punto di determinazione del trattamento punitivo e diniego delle attenuanti generiche).

Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/5/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, poiché del tutto generici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, p. 4, ove puntuale esame delle deduzioni difensive in punto di determinazione del trattamento punitivo e diniego delle attenuanti generiche). Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. [OSCURATO:PERSONA]