CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10461/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ailla edelettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 87;-ricorrente-controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo e domiciliato inRoma, viale [OSCURATO:PERSONA] 123;-controricorrente-avverso l’ORDINANZA della Corte di cassazione n. 354/2026 pubblicata il 7gennaio 2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLorenzo [OSCURATO:PERSONA] ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] ricorso ex art. 702 bisc.p.c., con il quale ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare lasussistenza di un suo diritto di credito per compensi per prestazioni professionalirese nel giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di appello di Roma e peril quale gli era stato revocato il mandato anteriormente alla prima udienza.Numero registro generale 890/2026Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 10461/2026Data pubblicazione 21/04/2026Egli ha chiesto la condanna di controparte a pagare il suo onorario nellamisura di € 8.300,63, inclusa IVA e CPA, oltre ad € 507,52 per la redazione delprecetto e copia esecutiva della sentenza di primo grado.Con ordinanza del 23 gennaio 2017 [OSCURATO:PERSONA] ha determinato, nelcontraddittorio delle parti, in € 6.052,62, oltre IVA e CPA, gli onorari spettanti.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nelcontraddittorio delle parti, con sentenza n. 3565/2022, ha rigettato.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.L’intimato ha resistito con controricorso.In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bisc.p.c. dell’11 marzo 2025, la ricorrente ha presentato istanza di decisione inadunanza.Parte ricorrente ha depositato memoria.Con ordinanza n. 354/2026, questa Sezione della Corte di cassazione harigettato il ricorso.La causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 19 marzo2026 ex art. 391 bis c.p.c.Parte ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONEDalla lettura dell’ordinanza 354/2026 di questa Sezione della Corte dicassazione emerge la presenza di un erroneo riferimento, al rigo primo e al rigosecondo della pagina sei, a un’eccezione di avvenuto adempimento quando,Numero registro generale 890/2026Numero sezionale 705/2026Numero di raccolta generale 10461/2026Data pubblicazione 21/04/2026invece, in corso di causa era stata sollevata un’eccezione di inadempimento,come si evince dalle pagine tre e quattro della decisione.Pertanto, alla pagina sei dell’ordinanza citata, le parole “avvenutoadempimento”, presenti al secondo rigo, devono essere sostituite dalla parola“inadempimento”.Risulta, quindi, la sussistenza di un errore materiale, con la conseguenza cheoccorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., alla correzione.Nessuna pronuncia sulle spese processuali è necessaria, essendo la presenteprocedura di natura amministrativa e senza una parte soccombente in sensoproprio e in ragione dell’impulso officioso della stessa (Cass., SU, n. 29432 del14 novembre 2024; Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., 6-2, n. 21213del 17 settembre 2013). P.Q.M- dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della IIsezione civile della Corte di cassazione n. 354/2026, pubblicata il 7 gennaio2026, nel senso che:nella pagina sei, rigo due, di tale ordinanza, ove è scritto “avvenutoadempimento”, debba leggersi ed intendersi “inadempimento”;- ordina l’annotazione della correzione sull’originale della menzionataordinanza a cura della Cancelleria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 19marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa