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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 agosto 2022

Cassazione n. 23591/2023

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede cautelare, ha rigettato l'appello del ricorrente avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 19 agosto 2022.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] eltrani L/Vv1 (AU: [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A SECONDA SEZIONE PENALE IL 30 MAG. 2023 [OSCURATO:PERSONA] Fu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede cautelare, ha rigettato l'appello del ricorrente avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale emessa il 19 agosto 2022. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, intervenuta prima della presentazione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] eltrani L/Vv1 (AU: [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A SECONDA SEZIONE PENALE IL 30 MAG. 2023 [OSCURATO:PERSONA] Fu
Sentenza Cassazione n. 23591/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris