CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 18598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20674-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - intimato - avverso la sentenza n. 4094/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari (censura e sospensione dall'insegnamento per un giorno) irrogate dalla dirigente scolastica del [OSCURATO:PERSONA] Civita di Roma in date 7 febbraio e 8 aprile 2015; 2. la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni alle quali era già pervenuto il primo giudice ed ha evidenziato che: a) il potere di riduzione delle liste testimoniali è discrezionale e può essere esercitato ogniqualvolta il giudice ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova tenuto conto dei risultati già raggiunti; b) la circostanza che la partecipazione del docente al gioco a carte fosse avvenuta in occasione dell'autogestione, non giustificava né il rifiuto di parlare con la dirigente scolastica, che ne aveva fatto richiesta, né il tono aggressivo con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva poi preteso un colloquio immediato, sebbene la dirigente fosse in quel momento impegnata; c) le dimissioni dall'incarico di segretario verbalizzante non erano state accettate e, pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] non poteva rifiutare di svolgere le relative mansioni; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, ai quali non ha opposto difese il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rimasto intimato; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell'art.118 disp. att. cod. proc. civ. perché, si sostiene, la Corte territoriale, limitandosi a ritenere condivisibile la valutazione delle prove espressa dal Tribunale e ritenendo correttamente esercitato il potere di riduzione della lista testimoniale, si è sottratta all'obbligo di motivare la decisione; 2. la seconda censura, ricondotta sempre al vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio nonché la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e dell'art. 24 Cost.; 2.1. il ricorrente sostiene, in sintesi, che il fatto deve essere esaminato alla luce di tutte le prove che lo riguardano e, pertanto, la richiesta di Ric. 2020 n. 20674 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- ammissione della prova testimoniale, formulata in primo grado e reiterata in appello, doveva essere accolta; 3. con il terzo motivo, formulato ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., si deduce la violazione degli artt. da 494 a 498 del d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 91 del CCNL 2005/2009, degli artt. 55 e 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; 3.1. sostiene il ricorrente che il provvedimento di sospensione non poteva essere adottato dal dirigente scolastico perché la competenza si definisce sulla base della sanzione edittale massima stabilita per i fatti contestati e pertanto, nella specie, poiché il T.U. prevede la "sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese" gli atti dovevano essere trasmessi all'UPD; 4. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; la Corte territoriale, quanto alla valutazione delle prove ed alla legittimità delle sanzioni inflitte, ha effettuato un rinvio per relationem alla motivazione della pronuncia di primo grado e, pertanto, il ricorrente, che nel primo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., avrebbe dovuto formulare il motivo nel rispetto dell'onere imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; 4.1. hanno affermato, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte che «ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali» ( Cass. S.U. n. 7074/2017); 4.2. tanto basta per la dichiarazione di inammissibilità della prima censura, peraltro erroneamente formulata ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che concerne solo l'omesso esame di fatto decisivo, e senza fare cenno alcuno alla nullità della sentenza impugnata, in ipotesi derivata dalla mancanza del requisito di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.; 5. il secondo motivo prospetta una nozione di «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio» che diverge dall'orientamento consolidato di questa Corte la quale, a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014, ha escluso che possa integrare il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l'omesso esame di Ric. 2020 n. 20674 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- risultanze istruttorie, ove il fatto storico sia stato apprezzato dal giudice del merito; 5.1. la censura, inoltre, non coglie pienamente la ratio decidendi della pronuncia che ritiene sanzionabile l'episodio verificatosi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al rifiuto di parlare immediatamente con la dirigente scolastica ed al tono utilizzato una volta recatosi nell'ufficio di Presidenza; 5.2. rispetto a detta ratio le circostanze descritte nei capitoli di prova riportati nel ricorso sono prive della necessaria decisività; 6. infine è inammissibile anche il terzo motivo perché la sentenza impugnata non fa cenno alla questione della competenza del dirigente scolastico ed il ricorrente non allega né dimostra di avere dedotto il vizio del procedimento disciplinare nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di avere reiterato la censura in grado di appello; 7. in via conclusiva il ricorso va dichiarato inammissibile sicché, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, occorre dare atto, ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla I. n. 228/2012, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente; 8. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero è rimasto intimato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 20 gennaio 2022 I