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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11560/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Khalouf [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Khalouf [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'assise d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;Uditi i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Brollo e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorsochiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;Udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hainsistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, resa in data 15 novembre 2024, la Corte di assisedi appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio, ha assolto gli imputati KhaloufHussain, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( oltre che [OSCURATO:PERSONA], ChadadSoultan, e [OSCURATO:PERSONA]) dai reati di estorsione e di associazione perdelinquere, contestati rispettivamente ai capi E) ed I), perché il fatto nonsussiste, rideterminando la pena per il reato di favoreggiamento diimmigrazione clandestina (capo A), esclusa per tutti gli imputati la circostanzaaggravante dell'avere favorito l'ingresso illegale di cinque o più persone e per ilsolo imputato [OSCURATO:PERSONA] anche la circostanza aggravante del numero deiconcorrenti prevista dall'art. 12, comma 3 bis, lettera c) bis, d. lgs. n. 286/98.1.1.

La Corte di Assise di Venezia, con sentenza del 18 gennaio 2021, avevaritenuto gli odierni ricorrenti (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], non appellante ) colpevoli dei delitti di favoreggiamentoaggravato dell'immigrazione clandestina (capo A), di associazione perdelinquere diretta a commettere delitti di favoreggiamento dell'immigrazioneclandestina aggravato (capo I) e del reato di tentata estorsione aggravata (capo E), ritenendo fondata l’accusa di avere favorito l’ingresso di numerosistranieri di nazionalità siriana, fornendo assistenza logistica nel trasporto esistemazione abitativa, con fine di profitto consistito in ingenti somme versatedai lavoratori quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione.

A taleconclusione era pervenuta utilizzando le dichiarazioni rese da taluni deimedesimi stranieri.1.2.

La Corte di Assise di appello, con sentenza del 15.9.2021, avevaconfermato la condanna degli odierni ricorrenti.1.3.

Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione del 12 ottobre 2023,ha annullato la sentenza di appello, nei confronti degli imputati KhaloufHussain, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( e di ChaddadAhmad, [OSCURATO:PERSONA]), limitatamente ai capi A), E), I) con rinvio per nuovogiudizio sul punto, ritenendo fondati i motivi che hanno investito l'utilizzabilitàdelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttigià indagati per il delitto previsto dall'art. 10 bis d.lgs. n. 286/98, richiamandol’art. 64 cod.proc.pen. in ragione della stretta relazione tra quest’ultimo reato equelli di favoreggiamento di immigrazione clandestina (capo A) e diassociazione per delinquere finalizzata alla sua realizzazione (capo I) contestatiai medesimi imputati.Ha, altresì, ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni predibattimentali rese daObaido e [OSCURATO:PERSONA], rilevando la non applicabilità dell’art. 512 bis cod.proc.pen.,in ragione della stabile dimora in Italia avuta dai dichiaranti, e tenuto conto chela condizione di illegale presenza sul territorio italiano dei suddetti avrebbedovuto fare presumere, ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen., comeconcretamente ipotizzabile un loro allontanamento dal territorio dello Stato.Ha stabilito, pertanto, la necessità di procedere all'esame in contraddittoriodei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con le forme e le garanzie eventualmenteapplicabili) e la necessità di nuovo giudizio sulla responsabilità degli imputati,odierni ricorrenti, in relazione ai capi A), E) I), prescindendo eventualmente dalcontributo conoscitivo offerto precedentemente dai dichiaranti indicati.Questa Corte ha, altresì, dichiarato assorbiti i motivi inerenti laqualificazione giuridica del delitto indicato al capo A), la configurabilità del finedi profitto, le circostanze aggravanti contestate in relazione al reato ex art. 12d.lgs. n. 286 del 1996 e la richiesta di qualificazione giuridica della condottaindicata al capo E) secondo la previsione dell'art. 393 cod.pen.1.4.

La sentenza impugnata ha ritenuto che, epurato dal compendioprobatorio l'apporto fornito dai suddetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non siapossibile confermare l'affermazione di responsabilità degli imputati per il delittoassociativo indicato al capo I) e per il delitto di estorsione indicato al capo E).Relativamente al delitto di favoreggiamento aggravato dell'immigrazioneclandestina (capo A) ha confermato il giudizio di penale responsabilitàconsiderando, preliminarmente, che la condotta non deve essere intesa,unitariamente, come unico reato.

In particolare, sul punto, ha precisato di noncondividere la configurazione data dalla Corte di assise di primo grado che, neldeterminare la pena, aveva stabilito un aumento della pena pecuniaria per ognipersona fatta entrare irregolarmente considerando come unitaria la condotta; haproceduto, pertanto, ad una valutazione distinta delle condotte realizzate dagliimputati, facendo riferimento ad ogni singolo ingresso irregolare e individuando ilnucleo dell’illiceità della condotta nella prospettazione simulata, con riferimento aciascuno straniero, dell'esistenza di una possibile futura occupazione regolare nelterritorio italiano, così da sfruttare le possibilità di ingresso previste dal decretoflussi e nell’impiego successivamente dei medesimi stranieri senza regolareassunzione.

A tale conclusione i giudici di rinvio sono pervenuti sulla base delleevidenze restituite da appunti sequestrati nelle abitazioni degli imputaticontenenti l'indicazione dei nominativi dei lavoratori irregolari, del numero di oredi lavoro prestate in nero e dei compensi percepiti da ciascuno di essi; dalledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo avuto, in relazione adalcuni stranieri, da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che i lavoratori,formalmente assunti dalla sua società, avevano di fatto prestato lavoro in neroalle dipendenze delle famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operative con proprie ditte nelsettore edile.

I giudici di rinvio hanno, quindi, ritenuto, con riferimento al fine delprofitto, che, ancorché non sussista la prova che gli stranieri abbiano versatosomme di denaro per poter ottenere il visto di ingresso in Italia (una voltaeliminato l'apporto dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sussiste,tuttavia, la prova che gli imputati abbiano assunto “almeno sette persone”utilizzandone la prestazione lavorativa a basso costo e sfruttando la lorocondizione di irregolare presenza sul territorio dello Stato, con abuso del sistemache consentiva l'ingresso di stranieri in Italia sulla base di determinati flussiannuali.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.2.1.

Con primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale inrelazione agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 1, d. lgs. 286/98 per avere laCorte di rinvio ritenuto il ricorrente responsabile del reato di favoreggiamentodell'immigrazione clandestina in ragione della sola condotta di avere impiegatogli stranieri, sia pure irregolarmente, in un momento successivo al loro ingressoin territorio italiano.

Deduce che al ricorrente non è stata attribuita lapredisposizione della documentazione necessaria alla stipula di un contrattolavorativo a tempo indeterminato e neppure l'elaborazione di documenticontraffatti per eludere controlli o il fatto di avere fornito un appoggio logistico aimedesimi immigrati (per trasporto, alloggio e altro); sia [OSCURATO:PERSONA] cheKhalouf [OSCURATO:PERSONA] ( stranieri irregolari che hanno lavorato alle dipendenze delricorrente) sono entrati in Italia sul presupposto di instaurare rapporti di lavorocon altre ditte e l'attività prestata per il ricorrente è riferibile ad un periodosuccessivo al loro ingresso ( rispettivamente di sette mesi e un anno); lafattispecie di reato ascritta non può ritenersi integrata da un impiego in nerodegli stranieri, successivo al loro ingresso e diverso da quello che avevacostituito oggetto della documentazione necessaria per l'ingresso; la condottaascritta all'imputato è stata neutra rispetto all'ingresso e alla permanenza deidue lavoratori.2.2.

Con secondo motivo denuncia violazione di norma processuale inrelazione agli artt. 522, comma 2, 517 e 521 cod. proc. pen. per essere stata lacondanna pronunciata in relazione ad una circostanza aggravante diversa daquella contestata nel capo di imputazione, riferita all’avere gli imputati percepitodagli stranieri immigrati un corrispettivo, al fine di procurarne e rendere possibileil loro ingresso, mentre in sentenza il fine di profitto era stato rapportatoall’avere l'imputato beneficiato indebitamente del lavoro, in nero, degli stranieriirregolari.2.3.

Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione relativamente allaritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato nell'immigrazione clandestina diShadad Ahman.

Deduce, in particolare, che la Corte territoriale pur avendo fattoriferimento al lavoratore suddetto, in sede di motivazione, in realtà avevasuccessivamente concluso con riferimento ad un altro lavoratore ([OSCURATO:PERSONA]) e taleindicazione non poteva ritenersi frutto di un errore materiale.2.4.

Con quarto motivo denuncia vizio di motivazione relativamente allaritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato nell'immigrazione clandestina diChadad [OSCURATO:PERSONA].

Deduce, in particolare, un profilo di contraddittorietà nellamotivazione della sentenza impugnata in quanto, pur essendosi fatto riferimento,in premessa alla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni avevanoriguardato, in realtà, altro differente lavoratore.2.5.

Con quinto motivo denuncia vizio di motivazione relativamente agliaumenti di pena stabiliti per continuazione interna, relativamente ai moltepliciepisodi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ascritti.3.

Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto unico afirma del loro difensore.3.1.

Denunciano, con primo motivo, violazione di norma processuale enullità della sentenza ai sensi degli articoli 522, 521, 179 cod. proc. pen,essendo stati gli imputati condannati in relazione al capo A) per condotte diverseda quelle indicate nel capo di imputazione.

Deducono che: agli imputati era statocontestato di avere, in concorso con altri, compiuto atti diretti a procurarel'ingresso di numerosi stranieri di nazionalità siriana, o comunque favorito la loropermanenza nel territorio dello Stato, e che il fine di trarre profitto era statorapportato alle ingenti somme di denaro contestate come versate dai lavoratori,quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione; la condanna è, tuttavia,intervenuta ( all’esito, peraltro, del giudizio di rinvio) in relazione ad un accordoche non aveva avuto ad oggetto il pagamento, da parte degli stranieri, di unasomma di denaro per l'ingresso in Italia bensì la ( falsa) prospettazione di unaregolare futura occupazione lavorativa, così da consentire agli stessi di ottenereil visto d'ingresso e determinare le condizioni per la successiva assunzioneirregolare da cui gli imputati avrebbero ricavato illeciti guadagni.3.2.

Con secondo motivo deducono violazione di norma processuale e nullitàdella sentenza, ai sensi degli art. 179 e 521 cod. proc. pen., anche per contrastocon l'art. 6, paragrafo 4 della direttiva 2012/13/UE concernente la definizione deilimiti per una diversa qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice.Richiamano, a tale proposito, la sentenza della Corte di giustizia Ue n. 175 del 9novembre 2023 sull'onere di comunicazione preventiva agli imputati di qualsiasimodifica della qualificazione giuridica della imputazione e sull'interessedell'imputato ad esserne tempestivamente informato.3.3.

Con terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 12del d.lgs. 286/1998 contestato al capo A) e vizio di motivazione relativamentealla riconosciuta condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,ricostruita in modo frazionato per ogni singolo immigrato in luogo di un unicoreato.3.4.

Con quarto motivo denunciano violazione di norma processuale inrelazione agli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. per essere stata l'aggravanteprevista dall'art. 12, comma 3, lett. b) del d. lgs. 286/1998 affermata inrelazione ad una condotta diversa da quella indicata nel capo di imputazionesenza alcuna preventiva modifica dell'imputazione da parte del pubblicoministero, in violazione dei diritti di difesa dei ricorrenti che non avevano potutosvolgere alcuna difesa sul tema del presunto rapido licenziamento dei lavoratoriné sul loro impiego “in nero”.3.5.

Con quinto motivo denunciano vizio di motivazione per essere lamotivazione della sentenza impugnata priva della necessaria completezza econgruità con violazione degli artt. 192, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc.pen.

Deducono che relativamente all’imputato [OSCURATO:PERSONA] - condannato peravere favorito l'ingresso in Italia di numerosi stranieri procedendo ad una inizialeassunzione regolare, per un breve periodo, alla quale sarebbe seguito illicenziamento ed una successiva assunzione “in nero”- non sarebbe statoindicato da quale fonte di prova era stato desunto che tali vicende fossero statepreventivamente stabilite o che gli immigrati fossero stati effettivamentelicenziati ed avessero lavorato in nero; relativamente a [OSCURATO:PERSONA], inquanto privo di una sua ditta, sarebbe ancora più illogico ritenere la sussistenzadi un piano preordinato per l’impiego in nero degli stranieri.3.6.

Con sesto motivo denunciano vizio di motivazione in relazione allaritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'ingresso di HusuniAbdulkarim per travisamento di prova relativamente alle intercettazioni del 3-4Dicembre 2008 in quanto estraneo alla conversazione; denunciano vizio dimotivazione relativamente all'ingresso del lavoratore straniero [OSCURATO:PERSONA] EizEddine e travisamento di prova, rispetto alla deposizione del teste di p.g.Balliana in quanto il teste di p.g. avrebbe riferito soltanto del sequestro dialcune patenti libanesi contraffatte intestate ad altro soggetto senza indicare daquale fonte di prova era stato ricavato che il suddetto lavoratore avesse lavoratoin nero; relativamente ad Uusuni, il teste di p.g. aveva attribuito laconversazione indicata in sentenza all’imputato [OSCURATO:PERSONA] e non a KhaloufKhaled (allegando perizia trascrittiva); relativamente allo straniero [OSCURATO:PERSONA] EizEddine, sarebbe mancata ogni valutazione dell'elemento psicologico e non erastato indicato quale apporto causale fosse riferibile alla condotta dell'imputato.3.7.

Con settimo motivo denunciano violazione di norma sostanziale inrelazione agli artt. 157, 160 cod. pen., 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 286/1998nonché violazione di norma processuale in relazione all'articolo 129 cod. proc.pen. per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione già maturataprima della sentenza impugnata.

Deducono che la Corte d’appello avrebbedovuto applicare la disciplina più favorevole agli imputati, successiva all'agosto2009, quando la finalità di lucro era stata prevista come aggravante e non piùquale requisito costitutivo della fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 12 d.lgs.286/98; dovendo la data di commissione dei reati essere individuata conriferimento alla data di ingresso di ciascun immigrato, e non già considerando lacondotta come unica e protratta nel tempo in relazione a tutti gli immigrati(secondo l’originaria prospettazione) ed essendo l'ingresso più risalente avvenutoil 30 Marzo 2007, e quello più recente il 13 luglio 2009, dovrebbe ritenersiapplicabile la pena prevista per la fattispecie base da uno a 5 anni con laconseguente maturazione del termine di prescrizione (pari ad anni 9 mesiquattro e giorni 15).3.8.

Con ottavo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art.12 d.lgs. 286/98 nonché vizio di motivazione deducendo che la nuova condottadelineata dalla sentenza impugnata integrerebbe, al più, la meno gravefattispecie di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 12 d.lgs.286/98, di favoreggiamentodella permanenza illegale dello straniero stante la mancanza di elementi da cuiricavare che la successiva condotta di licenziamento e riassunzione in nerofacesse parte di un accordo fraudolento già preordinato al momento dell'ingressodegli immigrati in Italia, non avendo la sentenza indicato in concreto quale siastata la condotta antecedente all'impiego dei lavoratori in quanto le dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] e le parziali ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] non sarebberorelative agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe omesso: di individuare quali atti dinullaosta e quali contratti di soggiorno siano stati richiesti da ciascun imputato econ riferimento a quali soggetti stranieri; di considerare l'efficacia dei contrattidi locazione di alloggi e di utilizzo delle autovetture messe a disposizione deisoggetti stranieri, nell'ambito di un sinallagma lavorativo complessivo; divalutare l'elemento soggettivo con specifico riferimento alla consapevolezza degliimputati circa la diversa presunta finalità dell'ingresso dei lavoratori.3.9.

Con nono motivo denunciano violazione di legge in relazione gli artt. 81,133 cod. pen. dolendosi della mancata applicazione delle circostanze attenuantigeneriche anche per i reati satelliti in continuazione, nonché vizio di motivazionein relazione alla mancata indicazione della pena per il reato base e per la noncongruità degli aumenti per la continuazione.4.

Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta con la qualeha chiesto il rigetto dei ricorsi.I difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insistitonell’accoglimento del ricorso, riportandosi anche alla memoria successivamentedepositata.Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati in relazione alla denunciata violazione del principio dicorrelazione fra accusa e sentenza.

La sentenza impugnata deve essere,pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di primo grado.1.È fondata, invero, la censura comune agli imputati legata alla prospettatanullità della sentenza per essere stata diversamente ricostruita la condottaritenuta integrare la fattispecie contestata di reato, essendo stato ricostruito ilfine di profitto in modo indiretto, rapportandolo alle utilità realizzate dagliimputati attraverso lo sfruttamento del lavoro in nero degli stranieri, a fronte diun editto accusatorio che lo descriveva diversamente e in modo direttoricollegandolo alle “ingenti somme versate dai lavoratori quale corrispettivo perla presunta regolarizzazione”.L'art. 521, comma 2, cod.proc.pen., al fine di tutelare il diritto di difesadell'imputato, impone al giudice, che accerti che «il fatto è diverso» da comedescritto nel decreto che dispone il giudizio (ovvero nella contestazioneeffettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen.), dipronunciare un'ordinanza con cui dispone trasmettersi gli atti al PubblicoMinistero.L'art.518 cod.proc.pen. considera l'ipotesi dell'emersione nel corso delprocesso di un «fatto nuovo» a carico dell'imputato, non enunciato nel decretoche dispone il giudizio e perseguibile d'ufficio, prevedendo che in tal caso siproceda nelle forme ordinarie, salva l'autorizzazione alla contestazionesuppletiva, in udienza, con il consenso dell'imputato, e purché non ne derivipregiudizio per la speditezza dei procedimenti.La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che per «fattonuovo», regolato dall'art.518 cod.proc.pen., si intende un fatto ulteriore edautonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non sisostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo qualeautonomo thema decidendum; invece, per «fatto diverso», considerato dalcomma 2 dell'art.521, deve intendersi non solo un fatto che integri unaimputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenticonnotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria,rendendo necessaria una correlativa puntualizzazione nella ricostruzione deglielementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Rv. 288246 –01;Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Rv. 275928 – 01; Sez. 5, n. 2295 del03/07/2015 - dep. 2016, Rv. 266019; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Rv.256861; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Rv. 211477).Le disposizioni che disciplinano le nuove contestazioni, la modificadell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza,sono funzionali ad assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa al fine digarantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, sicchè, tenendoconto delle finalità alle quali esse sono dirette, non possono ritenersi violate daqualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da unamodificazione dell'imputazione che determini incertezza sull’oggettodell’imputazione e pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (Sez.

U, n. 16del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617).L'indagine volta ad accertare la violazione non deve, d’altra parte, esaurirsinel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione esentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto (Sez. 3, n.9457 del 19/01/2024, Rv. 286026-01; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv.281817-03; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093 – 01; Sez. 5,n. 50326 del 16/9/2014, Rv. 261420).Alla luce delle superiori indicazioni ermeneutiche, la violazione del principiodi correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile, dunque, nel caso incui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, inrapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contengal'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consentadi ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portatea conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanzialecontestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 – 02).Va esclusa una violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuovadefinizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio,secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque,l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità diinterloquire in ordine alla stessa (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv.287231 - 01; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026 -01; Sez. 6, n.47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 - 01; Sez. 2, n. 15585, del 3/02/2021,Casamonica, Rv. 281118 - 01; Sez. 5, n. 5083 del 04/01/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 278143 – 01; Sez.

6. N. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655 – 01).Anche nell’ottica del rispetto del principio del giusto processo, previstodall'art. 6 CEDU, la Corte EDU nella sentenza Drassich, del 11/12/2007, n.25575, ha posto l’accento sulla ineludibile necessità dell’imputato ad essereinformato, comprendente anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati.Questa Corte ha adeguato la sua giurisprudenza a tali principi circoscrivendola portata del principio nei soli ambiti che non consentono all'imputato dirielaborare la propria linea difensiva.

Con particolare riferimento ad ipotesi in cuila diversa qualificazione del fatto risulti effettuata dal Tribunale è stato ritenutoche l'osservanza del diritto al contraddittorio - in ordine alla natura e allaqualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere-sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo eterzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nelproc.

Drassich c.

Italia - è assicurata anche quando il giudice di primo gradoprovveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventivainterlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamenteesercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 5,n. 27905 del 03/05/2021 Rv. 281817 – 03; Sez. 4, n. 4917 del 13/11/2019,Rv. 277948 – 01; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 - dep. 2013, Manara e altro,Rv. 254135).La violazione, dunque - secondo la impostazione tutt'altro che formalisticadella Corte di Strasburgo - deve aver comportato un concreto e non meramenteipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento dellacornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione deitermini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili dinovità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015,Lucci, Rv. 26443801, in motivazione).2.Nella fattispecie in esame la Corte di rinvio - a seguito della sentenzarescindente di questa Corte che ha affermato l’inutilizzabilità di talune fontidichiarative di accusa- ha ricostruito in termini diversi la condotta degli imputatiaccertata individuando il fulcro della contestata condotta di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina, per fine di profitto, nell’avere gli imputatiapprofittato della condizione di irregolarità dei lavoratori stranieri, entrati in Italiagrazie al decreto flussi sulla base di una proposta di assunzione solo formale,assumendoli, successivamente al loro ingresso, irregolarmente in nero.La sentenza impugnata ha escluso la diversità del fatto considerando che“nell’imputazione vi è il richiamo tanto alle somme versate dagli stranieri, quantoal loro impiego nei cantieri edili gestiti dagli imputati” ( pag. 5).Tuttavia, il capo di imputazione aveva ricollegato il fine di profitto alle ingentisomme versate dai lavoratori, quale corrispettivo per la presuntaregolarizzazione, anticipatamente o trattenute di mese in mese sulla retribuzionepattuita per il lavoro prestato, e la condotta di favoreggiamento alla fornitura dimezzi di trasporto dall'aeroporto al luogo di abitazione, oltre che allapredisposizione di alloggi in favore degli stranieri irregolari, arrivati in Italia prividi visto di ingresso, ovvero muniti di una richiesta di nulla osta e di una propostadi contratto di lavoro, anche da parte di altri datori di lavoro, diversi dairicorrenti, in realtà fasulli.Dalla lettura della sentenza impugnata, e di quella di primo grado, emerge,pertanto, la diversità della individuazione dell’addebito non più ricondotto ad unaccordo sinallagmatico fra imputato e straniero, precedente all’ingresso diquest’ultimo in Italia, bensì ad uno sviluppo successivo degli eventi, ovvero aduna condizione di successivo impiego irregolare dei medesimi lavoratori alledipendenze degli imputati.

Sono fondate, altresì, le doglianze difensive espressein ordine alla sussistenza di condizioni anche temporali diverse rispettoall’assunzione di ciascuno dei medesimi singoli lavoratori che non consentono diindividuare uno schema comportamentale ripetitivo e riconducibile ad unoschema unitario – essendo stati, in alcuni casi, i lavoratori chiamati a lavoraresenza regolare assunzione dopo un iniziale regolare rapporto di lavoro duratoanche mesi.

È innegabile, peraltro, che rispetto all’evolversi degli eventisuccessivi all’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, gli imputati non siano statinelle condizioni di difendersi e di prospettare, nel rispetto del contraddittorioprocedimentale, eventuali circostanze utili a contestualizzare, eventualmente, laloro posizione rispetto a ciascuna delle assunzioni irregolari effettuate.Peraltro, le difese deducono la mancanza di elementi da cui ritenere che lacessazione del rapporto di lavoro degli stranieri irregolari fosse già prevista, abinitio, prima del loro ingresso e che il fatto che il rapporto di lavoro ha avutosvolgimento anche se per poche settimane (talora) non denota di per sé unaccordo illecito.

Rispetto a tali doglianze, inerenti un profilo decisivo, non è datocogliere dalla trama motivazionale della sentenza impugnata alcun elementoidoneo a confutarlo.Anche rispetto all’ulteriore deduzione concernente la mancanza di prova dielementi da cui escludere che le condotte successive allo svolgimento delrapporto di lavoro siano state frutto di necessità contingenti concretizzatesi perfattori esterni oltre che di una mancata adeguata valutazione dell’elementosoggettivo del reato deve rilevarsi un’assenza argomentativa nella sentenzaimpugnata e, peraltro, non risulta compiuto, siccome censurato dalle difese, ildovuto approfondimento rispetto ai profili decisivi sopra indicati, conconseguente vulnus per il diritto di difesa degli imputati.3.

In conclusione, pertanto, i ricorsi devono essere accolti con annullamentodella sentenza impugnata e di quella di primo grado e rinvio alla Corte di assisedi Venezia in diversa composizione che procederà a nuovo giudizio nel rispettodelle indicazioni ermeneutiche sopra precisate.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11560/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del popolo italianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSSELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1540/2025ANDREINA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Khalouf [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Khalouf [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'assise d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;Uditi i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Brollo e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorsochiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;Udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hainsistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, resa in data 15 novembre 2024, la Corte di assisedi appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio, ha assolto gli imputati KhaloufHussain, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( oltre che [OSCURATO:PERSONA], ChadadSoultan, e [OSCURATO:PERSONA]) dai reati di estorsione e di associazione perdelinquere, contestati rispettivamente ai capi E) ed I), perché il fatto nonsussiste, rideterminando la pena per il reato di favoreggiamento diimmigrazione clandestina (capo A), esclusa per tutti gli imputati la circostanzaaggravante dell'avere favorito l'ingresso illegale di cinque o più persone e per ilsolo imputato [OSCURATO:PERSONA] anche la circostanza aggravante del numero deiconcorrenti prevista dall'art. 12, comma 3 bis, lettera c) bis, d. lgs. n. 286/98.1.1.

La Corte di Assise di Venezia, con sentenza del 18 gennaio 2021, avevaritenuto gli odierni ricorrenti (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], non appellante ) colpevoli dei delitti di favoreggiamentoaggravato dell'immigrazione clandestina (capo A), di associazione perdelinquere diretta a commettere delitti di favoreggiamento dell'immigrazioneclandestina aggravato (capo I) e del reato di tentata estorsione aggravata (capo E), ritenendo fondata l’accusa di avere favorito l’ingresso di numerosistranieri di nazionalità siriana, fornendo assistenza logistica nel trasporto esistemazione abitativa, con fine di profitto consistito in ingenti somme versatedai lavoratori quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione.

A taleconclusione era pervenuta utilizzando le dichiarazioni rese da taluni deimedesimi stranieri.1.2.

La Corte di Assise di appello, con sentenza del 15.9.2021, avevaconfermato la condanna degli odierni ricorrenti.1.3.

Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione del 12 ottobre 2023,ha annullato la sentenza di appello, nei confronti degli imputati KhaloufHussain, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( e di ChaddadAhmad, [OSCURATO:PERSONA]), limitatamente ai capi A), E), I) con rinvio per nuovogiudizio sul punto, ritenendo fondati i motivi che hanno investito l'utilizzabilitàdelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttigià indagati per il delitto previsto dall'art. 10 bis d.lgs. n. 286/98, richiamandol’art. 64 cod.proc.pen. in ragione della stretta relazione tra quest’ultimo reato equelli di favoreggiamento di immigrazione clandestina (capo A) e diassociazione per delinquere finalizzata alla sua realizzazione (capo I) contestatiai medesimi imputati.Ha, altresì, ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni predibattimentali rese daObaido e [OSCURATO:PERSONA], rilevando la non applicabilità dell’art. 512 bis cod.proc.pen.,in ragione della stabile dimora in Italia avuta dai dichiaranti, e tenuto conto chela condizione di illegale presenza sul territorio italiano dei suddetti avrebbedovuto fare presumere, ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen., comeconcretamente ipotizzabile un loro allontanamento dal territorio dello Stato.Ha stabilito, pertanto, la necessità di procedere all'esame in contraddittoriodei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con le forme e le garanzie eventualmenteapplicabili) e la necessità di nuovo giudizio sulla responsabilità degli imputati,odierni ricorrenti, in relazione ai capi A), E) I), prescindendo eventualmente dalcontributo conoscitivo offerto precedentemente dai dichiaranti indicati.Questa Corte ha, altresì, dichiarato assorbiti i motivi inerenti laqualificazione giuridica del delitto indicato al capo A), la configurabilità del finedi profitto, le circostanze aggravanti contestate in relazione al reato ex art. 12d.lgs. n. 286 del 1996 e la richiesta di qualificazione giuridica della condottaindicata al capo E) secondo la previsione dell'art. 393 cod.pen.1.4.

La sentenza impugnata ha ritenuto che, epurato dal compendioprobatorio l'apporto fornito dai suddetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non siapossibile confermare l'affermazione di responsabilità degli imputati per il delittoassociativo indicato al capo I) e per il delitto di estorsione indicato al capo E).Relativamente al delitto di favoreggiamento aggravato dell'immigrazioneclandestina (capo A) ha confermato il giudizio di penale responsabilitàconsiderando, preliminarmente, che la condotta non deve essere intesa,unitariamente, come unico reato.

In particolare, sul punto, ha precisato di noncondividere la configurazione data dalla Corte di assise di primo grado che, neldeterminare la pena, aveva stabilito un aumento della pena pecuniaria per ognipersona fatta entrare irregolarmente considerando come unitaria la condotta; haproceduto, pertanto, ad una valutazione distinta delle condotte realizzate dagliimputati, facendo riferimento ad ogni singolo ingresso irregolare e individuando ilnucleo dell’illiceità della condotta nella prospettazione simulata, con riferimento aciascuno straniero, dell'esistenza di una possibile futura occupazione regolare nelterritorio italiano, così da sfruttare le possibilità di ingresso previste dal decretoflussi e nell’impiego successivamente dei medesimi stranieri senza regolareassunzione.

A tale conclusione i giudici di rinvio sono pervenuti sulla base delleevidenze restituite da appunti sequestrati nelle abitazioni degli imputaticontenenti l'indicazione dei nominativi dei lavoratori irregolari, del numero di oredi lavoro prestate in nero e dei compensi percepiti da ciascuno di essi; dalledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo avuto, in relazione adalcuni stranieri, da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che i lavoratori,formalmente assunti dalla sua società, avevano di fatto prestato lavoro in neroalle dipendenze delle famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operative con proprie ditte nelsettore edile.

I giudici di rinvio hanno, quindi, ritenuto, con riferimento al fine delprofitto, che, ancorché non sussista la prova che gli stranieri abbiano versatosomme di denaro per poter ottenere il visto di ingresso in Italia (una voltaeliminato l'apporto dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sussiste,tuttavia, la prova che gli imputati abbiano assunto “almeno sette persone”utilizzandone la prestazione lavorativa a basso costo e sfruttando la lorocondizione di irregolare presenza sul territorio dello Stato, con abuso del sistemache consentiva l'ingresso di stranieri in Italia sulla base di determinati flussiannuali.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.2.1.

Con primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale inrelazione agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 1, d. lgs. 286/98 per avere laCorte di rinvio ritenuto il ricorrente responsabile del reato di favoreggiamentodell'immigrazione clandestina in ragione della sola condotta di avere impiegatogli stranieri, sia pure irregolarmente, in un momento successivo al loro ingressoin territorio italiano.

Deduce che al ricorrente non è stata attribuita lapredisposizione della documentazione necessaria alla stipula di un contrattolavorativo a tempo indeterminato e neppure l'elaborazione di documenticontraffatti per eludere controlli o il fatto di avere fornito un appoggio logistico aimedesimi immigrati (per trasporto, alloggio e altro); sia [OSCURATO:PERSONA] cheKhalouf [OSCURATO:PERSONA] ( stranieri irregolari che hanno lavorato alle dipendenze delricorrente) sono entrati in Italia sul presupposto di instaurare rapporti di lavorocon altre ditte e l'attività prestata per il ricorrente è riferibile ad un periodosuccessivo al loro ingresso ( rispettivamente di sette mesi e un anno); lafattispecie di reato ascritta non può ritenersi integrata da un impiego in nerodegli stranieri, successivo al loro ingresso e diverso da quello che avevacostituito oggetto della documentazione necessaria per l'ingresso; la condottaascritta all'imputato è stata neutra rispetto all'ingresso e alla permanenza deidue lavoratori.2.2.

Con secondo motivo denuncia violazione di norma processuale inrelazione agli artt. 522, comma 2, 517 e 521 cod. proc. pen. per essere stata lacondanna pronunciata in relazione ad una circostanza aggravante diversa daquella contestata nel capo di imputazione, riferita all’avere gli imputati percepitodagli stranieri immigrati un corrispettivo, al fine di procurarne e rendere possibileil loro ingresso, mentre in sentenza il fine di profitto era stato rapportatoall’avere l'imputato beneficiato indebitamente del lavoro, in nero, degli stranieriirregolari.2.3.

Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione relativamente allaritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato nell'immigrazione clandestina diShadad Ahman.

Deduce, in particolare, che la Corte territoriale pur avendo fattoriferimento al lavoratore suddetto, in sede di motivazione, in realtà avevasuccessivamente concluso con riferimento ad un altro lavoratore ([OSCURATO:PERSONA]) e taleindicazione non poteva ritenersi frutto di un errore materiale.2.4.

Con quarto motivo denuncia vizio di motivazione relativamente allaritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato nell'immigrazione clandestina diChadad [OSCURATO:PERSONA].

Deduce, in particolare, un profilo di contraddittorietà nellamotivazione della sentenza impugnata in quanto, pur essendosi fatto riferimento,in premessa alla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni avevanoriguardato, in realtà, altro differente lavoratore.2.5.

Con quinto motivo denuncia vizio di motivazione relativamente agliaumenti di pena stabiliti per continuazione interna, relativamente ai moltepliciepisodi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ascritti.3.

Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto unico afirma del loro difensore.3.1.

Denunciano, con primo motivo, violazione di norma processuale enullità della sentenza ai sensi degli articoli 522, 521, 179 cod. proc. pen,essendo stati gli imputati condannati in relazione al capo A) per condotte diverseda quelle indicate nel capo di imputazione.

Deducono che: agli imputati era statocontestato di avere, in concorso con altri, compiuto atti diretti a procurarel'ingresso di numerosi stranieri di nazionalità siriana, o comunque favorito la loropermanenza nel territorio dello Stato, e che il fine di trarre profitto era statorapportato alle ingenti somme di denaro contestate come versate dai lavoratori,quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione; la condanna è, tuttavia,intervenuta ( all’esito, peraltro, del giudizio di rinvio) in relazione ad un accordoche non aveva avuto ad oggetto il pagamento, da parte degli stranieri, di unasomma di denaro per l'ingresso in Italia bensì la ( falsa) prospettazione di unaregolare futura occupazione lavorativa, così da consentire agli stessi di ottenereil visto d'ingresso e determinare le condizioni per la successiva assunzioneirregolare da cui gli imputati avrebbero ricavato illeciti guadagni.3.2.

Con secondo motivo deducono violazione di norma processuale e nullitàdella sentenza, ai sensi degli art. 179 e 521 cod. proc. pen., anche per contrastocon l'art. 6, paragrafo 4 della direttiva 2012/13/UE concernente la definizione deilimiti per una diversa qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice.Richiamano, a tale proposito, la sentenza della Corte di giustizia Ue n. 175 del 9novembre 2023 sull'onere di comunicazione preventiva agli imputati di qualsiasimodifica della qualificazione giuridica della imputazione e sull'interessedell'imputato ad esserne tempestivamente informato.3.3.

Con terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 12del d.lgs. 286/1998 contestato al capo A) e vizio di motivazione relativamentealla riconosciuta condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,ricostruita in modo frazionato per ogni singolo immigrato in luogo di un unicoreato.3.4.

Con quarto motivo denunciano violazione di norma processuale inrelazione agli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. per essere stata l'aggravanteprevista dall'art. 12, comma 3, lett. b) del d. lgs. 286/1998 affermata inrelazione ad una condotta diversa da quella indicata nel capo di imputazionesenza alcuna preventiva modifica dell'imputazione da parte del pubblicoministero, in violazione dei diritti di difesa dei ricorrenti che non avevano potutosvolgere alcuna difesa sul tema del presunto rapido licenziamento dei lavoratoriné sul loro impiego “in nero”.3.5.

Con quinto motivo denunciano vizio di motivazione per essere lamotivazione della sentenza impugnata priva della necessaria completezza econgruità con violazione degli artt. 192, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc.pen.

Deducono che relativamente all’imputato [OSCURATO:PERSONA] - condannato peravere favorito l'ingresso in Italia di numerosi stranieri procedendo ad una inizialeassunzione regolare, per un breve periodo, alla quale sarebbe seguito illicenziamento ed una successiva assunzione “in nero”- non sarebbe statoindicato da quale fonte di prova era stato desunto che tali vicende fossero statepreventivamente stabilite o che gli immigrati fossero stati effettivamentelicenziati ed avessero lavorato in nero; relativamente a [OSCURATO:PERSONA], inquanto privo di una sua ditta, sarebbe ancora più illogico ritenere la sussistenzadi un piano preordinato per l’impiego in nero degli stranieri.3.6.

Con sesto motivo denunciano vizio di motivazione in relazione allaritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'ingresso di HusuniAbdulkarim per travisamento di prova relativamente alle intercettazioni del 3-4Dicembre 2008 in quanto estraneo alla conversazione; denunciano vizio dimotivazione relativamente all'ingresso del lavoratore straniero [OSCURATO:PERSONA] EizEddine e travisamento di prova, rispetto alla deposizione del teste di p.g.Balliana in quanto il teste di p.g. avrebbe riferito soltanto del sequestro dialcune patenti libanesi contraffatte intestate ad altro soggetto senza indicare daquale fonte di prova era stato ricavato che il suddetto lavoratore avesse lavoratoin nero; relativamente ad Uusuni, il teste di p.g. aveva attribuito laconversazione indicata in sentenza all’imputato [OSCURATO:PERSONA] e non a KhaloufKhaled (allegando perizia trascrittiva); relativamente allo straniero [OSCURATO:PERSONA] EizEddine, sarebbe mancata ogni valutazione dell'elemento psicologico e non erastato indicato quale apporto causale fosse riferibile alla condotta dell'imputato.3.7.

Con settimo motivo denunciano violazione di norma sostanziale inrelazione agli artt. 157, 160 cod. pen., 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 286/1998nonché violazione di norma processuale in relazione all'articolo 129 cod. proc.pen. per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione già maturataprima della sentenza impugnata.

Deducono che la Corte d’appello avrebbedovuto applicare la disciplina più favorevole agli imputati, successiva all'agosto2009, quando la finalità di lucro era stata prevista come aggravante e non piùquale requisito costitutivo della fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 12 d.lgs.286/98; dovendo la data di commissione dei reati essere individuata conriferimento alla data di ingresso di ciascun immigrato, e non già considerando lacondotta come unica e protratta nel tempo in relazione a tutti gli immigrati(secondo l’originaria prospettazione) ed essendo l'ingresso più risalente avvenutoil 30 Marzo 2007, e quello più recente il 13 luglio 2009, dovrebbe ritenersiapplicabile la pena prevista per la fattispecie base da uno a 5 anni con laconseguente maturazione del termine di prescrizione (pari ad anni 9 mesiquattro e giorni 15).3.8.

Con ottavo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art.12 d.lgs. 286/98 nonché vizio di motivazione deducendo che la nuova condottadelineata dalla sentenza impugnata integrerebbe, al più, la meno gravefattispecie di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 12 d.lgs.286/98, di favoreggiamentodella permanenza illegale dello straniero stante la mancanza di elementi da cuiricavare che la successiva condotta di licenziamento e riassunzione in nerofacesse parte di un accordo fraudolento già preordinato al momento dell'ingressodegli immigrati in Italia, non avendo la sentenza indicato in concreto quale siastata la condotta antecedente all'impiego dei lavoratori in quanto le dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] e le parziali ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] non sarebberorelative agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe omesso: di individuare quali atti dinullaosta e quali contratti di soggiorno siano stati richiesti da ciascun imputato econ riferimento a quali soggetti stranieri; di considerare l'efficacia dei contrattidi locazione di alloggi e di utilizzo delle autovetture messe a disposizione deisoggetti stranieri, nell'ambito di un sinallagma lavorativo complessivo; divalutare l'elemento soggettivo con specifico riferimento alla consapevolezza degliimputati circa la diversa presunta finalità dell'ingresso dei lavoratori.3.9.

Con nono motivo denunciano violazione di legge in relazione gli artt. 81,133 cod. pen. dolendosi della mancata applicazione delle circostanze attenuantigeneriche anche per i reati satelliti in continuazione, nonché vizio di motivazionein relazione alla mancata indicazione della pena per il reato base e per la noncongruità degli aumenti per la continuazione.4.

Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta con la qualeha chiesto il rigetto dei ricorsi.I difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insistitonell’accoglimento del ricorso, riportandosi anche alla memoria successivamentedepositata.Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati in relazione alla denunciata violazione del principio dicorrelazione fra accusa e sentenza.

La sentenza impugnata deve essere,pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di primo grado.1.È fondata, invero, la censura comune agli imputati legata alla prospettatanullità della sentenza per essere stata diversamente ricostruita la condottaritenuta integrare la fattispecie contestata di reato, essendo stato ricostruito ilfine di profitto in modo indiretto, rapportandolo alle utilità realizzate dagliimputati attraverso lo sfruttamento del lavoro in nero degli stranieri, a fronte diun editto accusatorio che lo descriveva diversamente e in modo direttoricollegandolo alle “ingenti somme versate dai lavoratori quale corrispettivo perla presunta regolarizzazione”.L'art. 521, comma 2, cod.proc.pen., al fine di tutelare il diritto di difesadell'imputato, impone al giudice, che accerti che «il fatto è diverso» da comedescritto nel decreto che dispone il giudizio (ovvero nella contestazioneeffettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen.), dipronunciare un'ordinanza con cui dispone trasmettersi gli atti al PubblicoMinistero.L'art.518 cod.proc.pen. considera l'ipotesi dell'emersione nel corso delprocesso di un «fatto nuovo» a carico dell'imputato, non enunciato nel decretoche dispone il giudizio e perseguibile d'ufficio, prevedendo che in tal caso siproceda nelle forme ordinarie, salva l'autorizzazione alla contestazionesuppletiva, in udienza, con il consenso dell'imputato, e purché non ne derivipregiudizio per la speditezza dei procedimenti.La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che per «fattonuovo», regolato dall'art.518 cod.proc.pen., si intende un fatto ulteriore edautonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non sisostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo qualeautonomo thema decidendum; invece, per «fatto diverso», considerato dalcomma 2 dell'art.521, deve intendersi non solo un fatto che integri unaimputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenticonnotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria,rendendo necessaria una correlativa puntualizzazione nella ricostruzione deglielementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Rv. 288246 –01;Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Rv. 275928 – 01; Sez. 5, n. 2295 del03/07/2015 - dep. 2016, Rv. 266019; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Rv.256861; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Rv. 211477).Le disposizioni che disciplinano le nuove contestazioni, la modificadell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza,sono funzionali ad assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa al fine digarantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, sicchè, tenendoconto delle finalità alle quali esse sono dirette, non possono ritenersi violate daqualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da unamodificazione dell'imputazione che determini incertezza sull’oggettodell’imputazione e pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (Sez.

U, n. 16del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617).L'indagine volta ad accertare la violazione non deve, d’altra parte, esaurirsinel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione esentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto (Sez. 3, n.9457 del 19/01/2024, Rv. 286026-01; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv.281817-03; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093 – 01; Sez. 5,n. 50326 del 16/9/2014, Rv. 261420).Alla luce delle superiori indicazioni ermeneutiche, la violazione del principiodi correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile, dunque, nel caso incui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, inrapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contengal'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consentadi ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portatea conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanzialecontestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 – 02).Va esclusa una violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuovadefinizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio,secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque,l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità diinterloquire in ordine alla stessa (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv.287231 - 01; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026 -01; Sez. 6, n.47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 - 01; Sez. 2, n. 15585, del 3/02/2021,Casamonica, Rv. 281118 - 01; Sez. 5, n. 5083 del 04/01/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 278143 – 01; Sez.

6. N. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655 – 01).Anche nell’ottica del rispetto del principio del giusto processo, previstodall'art. 6 CEDU, la Corte EDU nella sentenza Drassich, del 11/12/2007, n.25575, ha posto l’accento sulla ineludibile necessità dell’imputato ad essereinformato, comprendente anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati.Questa Corte ha adeguato la sua giurisprudenza a tali principi circoscrivendola portata del principio nei soli ambiti che non consentono all'imputato dirielaborare la propria linea difensiva.

Con particolare riferimento ad ipotesi in cuila diversa qualificazione del fatto risulti effettuata dal Tribunale è stato ritenutoche l'osservanza del diritto al contraddittorio - in ordine alla natura e allaqualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere-sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo eterzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nelproc.

Drassich c.

Italia - è assicurata anche quando il giudice di primo gradoprovveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventivainterlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamenteesercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 5,n. 27905 del 03/05/2021 Rv. 281817 – 03; Sez. 4, n. 4917 del 13/11/2019,Rv. 277948 – 01; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 - dep. 2013, Manara e altro,Rv. 254135).La violazione, dunque - secondo la impostazione tutt'altro che formalisticadella Corte di Strasburgo - deve aver comportato un concreto e non meramenteipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento dellacornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione deitermini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili dinovità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015,Lucci, Rv. 26443801, in motivazione).2.Nella fattispecie in esame la Corte di rinvio - a seguito della sentenzarescindente di questa Corte che ha affermato l’inutilizzabilità di talune fontidichiarative di accusa- ha ricostruito in termini diversi la condotta degli imputatiaccertata individuando il fulcro della contestata condotta di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina, per fine di profitto, nell’avere gli imputatiapprofittato della condizione di irregolarità dei lavoratori stranieri, entrati in Italiagrazie al decreto flussi sulla base di una proposta di assunzione solo formale,assumendoli, successivamente al loro ingresso, irregolarmente in nero.La sentenza impugnata ha escluso la diversità del fatto considerando che“nell’imputazione vi è il richiamo tanto alle somme versate dagli stranieri, quantoal loro impiego nei cantieri edili gestiti dagli imputati” ( pag. 5).Tuttavia, il capo di imputazione aveva ricollegato il fine di profitto alle ingentisomme versate dai lavoratori, quale corrispettivo per la presuntaregolarizzazione, anticipatamente o trattenute di mese in mese sulla retribuzionepattuita per il lavoro prestato, e la condotta di favoreggiamento alla fornitura dimezzi di trasporto dall'aeroporto al luogo di abitazione, oltre che allapredisposizione di alloggi in favore degli stranieri irregolari, arrivati in Italia prividi visto di ingresso, ovvero muniti di una richiesta di nulla osta e di una propostadi contratto di lavoro, anche da parte di altri datori di lavoro, diversi dairicorrenti, in realtà fasulli.Dalla lettura della sentenza impugnata, e di quella di primo grado, emerge,pertanto, la diversità della individuazione dell’addebito non più ricondotto ad unaccordo sinallagmatico fra imputato e straniero, precedente all’ingresso diquest’ultimo in Italia, bensì ad uno sviluppo successivo degli eventi, ovvero aduna condizione di successivo impiego irregolare dei medesimi lavoratori alledipendenze degli imputati.

Sono fondate, altresì, le doglianze difensive espressein ordine alla sussistenza di condizioni anche temporali diverse rispettoall’assunzione di ciascuno dei medesimi singoli lavoratori che non consentono diindividuare uno schema comportamentale ripetitivo e riconducibile ad unoschema unitario – essendo stati, in alcuni casi, i lavoratori chiamati a lavoraresenza regolare assunzione dopo un iniziale regolare rapporto di lavoro duratoanche mesi.

È innegabile, peraltro, che rispetto all’evolversi degli eventisuccessivi all’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, gli imputati non siano statinelle condizioni di difendersi e di prospettare, nel rispetto del contraddittorioprocedimentale, eventuali circostanze utili a contestualizzare, eventualmente, laloro posizione rispetto a ciascuna delle assunzioni irregolari effettuate.Peraltro, le difese deducono la mancanza di elementi da cui ritenere che lacessazione del rapporto di lavoro degli stranieri irregolari fosse già prevista, abinitio, prima del loro ingresso e che il fatto che il rapporto di lavoro ha avutosvolgimento anche se per poche settimane (talora) non denota di per sé unaccordo illecito.

Rispetto a tali doglianze, inerenti un profilo decisivo, non è datocogliere dalla trama motivazionale della sentenza impugnata alcun elementoidoneo a confutarlo.Anche rispetto all’ulteriore deduzione concernente la mancanza di prova dielementi da cui escludere che le condotte successive allo svolgimento delrapporto di lavoro siano state frutto di necessità contingenti concretizzatesi perfattori esterni oltre che di una mancata adeguata valutazione dell’elementosoggettivo del reato deve rilevarsi un’assenza argomentativa nella sentenzaimpugnata e, peraltro, non risulta compiuto, siccome censurato dalle difese, ildovuto approfondimento rispetto ai profili decisivi sopra indicati, conconseguente vulnus per il diritto di difesa degli imputati.3.

In conclusione, pertanto, i ricorsi devono essere accolti con annullamentodella sentenza impugnata e di quella di primo grado e rinvio alla Corte di assisedi Venezia in diversa composizione che procederà a nuovo giudizio nel rispettodelle indicazioni ermeneutiche sopra precisate.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio alla Corte diassise di Venezia in diversa composizione.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio alla Corte diassise di Venezia in diversa composizione.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Khalouf [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Khalouf [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'assise d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;Uditi i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Brollo e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorsochiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;Udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hainsistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, resa in data 15 novembre  2024, la Corte di assisedi appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio, ha assolto gli imputati KhaloufHussain, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( oltre che [OSCURATO:PERSONA], ChadadSoultan, e [OSCURATO:PERSONA]) dai reati di estorsione  e di associazione perdelinquere, contestati rispettivamente ai capi E) ed I), perché il fatto nonsussiste, rideterminando la pena per il reato di  favoreggiamento  diimmigrazione clandestina (capo A), esclusa per tutti gli imputati la circostanzaaggravante dell'avere favorito l'ingresso illegale di cinque o più persone e per ilsolo imputato [OSCURATO:PERSONA] anche la circostanza aggravante del numero deiconcorrenti prevista dall'art. 12, comma 3 bis, lettera c) bis,  d. lgs. n. 286/98.1.1. La Corte di Assise di Venezia, con sentenza del 18 gennaio 2021, avevaritenuto gli odierni ricorrenti (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], non appellante ) colpevoli dei delitti di favoreggiamentoaggravato dell'immigrazione  clandestina (capo A), di associazione perdelinquere diretta a commettere delitti di favoreggiamento dell'immigrazioneclandestina aggravato (capo I) e del reato di tentata estorsione aggravata (capo E), ritenendo fondata l’accusa di avere favorito l’ingresso di numerosistranieri di nazionalità siriana, fornendo assistenza logistica nel trasporto esistemazione abitativa, con fine di profitto consistito in ingenti somme versatedai lavoratori quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione. A taleconclusione era pervenuta utilizzando le dichiarazioni rese da taluni deimedesimi stranieri.1.2. La Corte di Assise di appello, con sentenza del 15.9.2021, avevaconfermato la condanna degli odierni ricorrenti.1.3. Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione del 12 ottobre 2023,ha annullato la sentenza di appello, nei confronti degli imputati KhaloufHussain, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( e di ChaddadAhmad, [OSCURATO:PERSONA]), limitatamente ai capi A), E), I) con rinvio per nuovogiudizio sul punto, ritenendo fondati i motivi che hanno investito l'utilizzabilitàdelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttigià indagati per il delitto previsto dall'art. 10 bis d.lgs. n. 286/98, richiamandol’art. 64 cod.proc.pen. in ragione della stretta relazione tra quest’ultimo reato equelli di favoreggiamento di immigrazione clandestina (capo A) e diassociazione per delinquere finalizzata alla sua realizzazione (capo I) contestatiai medesimi imputati.Ha, altresì, ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni predibattimentali rese daObaido e [OSCURATO:PERSONA], rilevando la non applicabilità dell’art. 512 bis cod.proc.pen.,in ragione della stabile dimora in Italia avuta dai dichiaranti, e tenuto conto chela condizione di illegale presenza sul territorio italiano dei suddetti avrebbedovuto fare presumere, ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen., comeconcretamente ipotizzabile un loro allontanamento dal territorio dello Stato.Ha stabilito, pertanto, la necessità di procedere all'esame in contraddittoriodei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con le forme e le garanzie eventualmenteapplicabili) e la necessità di nuovo giudizio sulla responsabilità degli imputati,odierni ricorrenti, in relazione ai capi A), E) I), prescindendo eventualmente dalcontributo conoscitivo offerto precedentemente dai dichiaranti indicati.Questa Corte ha, altresì, dichiarato assorbiti i motivi inerenti laqualificazione giuridica del delitto indicato al capo A), la configurabilità del finedi profitto, le circostanze aggravanti contestate in relazione al reato ex art. 12d.lgs. n. 286 del 1996 e la richiesta di qualificazione giuridica della condottaindicata al capo E) secondo la previsione dell'art. 393 cod.pen.1.4. La sentenza impugnata ha ritenuto che, epurato dal compendioprobatorio l'apporto fornito dai suddetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non siapossibile confermare l'affermazione di responsabilità degli imputati per il delittoassociativo indicato al capo I) e per il delitto di estorsione indicato al capo E).Relativamente al delitto di favoreggiamento aggravato dell'immigrazioneclandestina (capo A) ha confermato il giudizio di penale responsabilitàconsiderando, preliminarmente, che la condotta non deve essere intesa,unitariamente, come unico reato. In particolare, sul punto, ha precisato di noncondividere la configurazione data dalla Corte di assise di primo grado che, neldeterminare la pena, aveva stabilito un aumento della pena pecuniaria per ognipersona fatta entrare irregolarmente considerando come unitaria la condotta; haproceduto, pertanto, ad una valutazione distinta delle condotte realizzate  dagliimputati, facendo riferimento ad ogni singolo ingresso irregolare e individuando ilnucleo dell’illiceità della condotta nella prospettazione simulata, con riferimento aciascuno straniero, dell'esistenza di una possibile futura occupazione regolare nelterritorio italiano, così da sfruttare le possibilità di ingresso previste dal decretoflussi e nell’impiego successivamente dei  medesimi stranieri senza regolareassunzione. A tale conclusione i giudici di rinvio sono pervenuti  sulla base delleevidenze restituite da appunti sequestrati nelle abitazioni degli imputaticontenenti l'indicazione dei nominativi dei lavoratori irregolari, del numero di oredi lavoro prestate in nero e dei compensi percepiti da ciascuno di essi; dalledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo avuto, in relazione adalcuni stranieri,  da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che i lavoratori,formalmente assunti dalla sua società, avevano di fatto prestato lavoro in neroalle dipendenze delle famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operative con proprie ditte nelsettore edile. I giudici di rinvio hanno, quindi, ritenuto, con riferimento al fine delprofitto,  che, ancorché non sussista la prova che gli stranieri abbiano versatosomme di denaro per poter ottenere il visto di ingresso in Italia (una voltaeliminato l'apporto dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sussiste,tuttavia, la  prova che gli imputati abbiano assunto “almeno sette persone”utilizzandone la prestazione lavorativa a basso costo e sfruttando la lorocondizione di irregolare presenza sul territorio dello Stato, con abuso del sistemache consentiva l'ingresso di stranieri in Italia sulla base di determinati flussiannuali.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.2.1. Con primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale inrelazione agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 1, d. lgs. 286/98 per avere laCorte di rinvio ritenuto il ricorrente responsabile del reato di favoreggiamentodell'immigrazione clandestina in ragione della sola condotta di avere impiegatogli stranieri, sia pure irregolarmente, in un momento successivo al loro ingressoin territorio italiano. Deduce che al ricorrente non è stata attribuita lapredisposizione della documentazione necessaria alla stipula di un contrattolavorativo a tempo indeterminato e neppure l'elaborazione di documenticontraffatti per eludere controlli o il fatto di avere fornito un appoggio logistico aimedesimi immigrati (per trasporto, alloggio e altro); sia [OSCURATO:PERSONA] cheKhalouf [OSCURATO:PERSONA] ( stranieri irregolari che hanno lavorato alle dipendenze delricorrente) sono entrati in Italia sul presupposto di instaurare rapporti di lavorocon altre ditte e l'attività prestata per il ricorrente è riferibile ad un periodosuccessivo al loro ingresso ( rispettivamente di sette mesi e un anno); lafattispecie di reato ascritta non può ritenersi integrata da un impiego in nerodegli stranieri, successivo al loro ingresso e diverso da quello che avevacostituito oggetto della documentazione  necessaria per l'ingresso; la condottaascritta all'imputato è stata neutra rispetto all'ingresso e alla permanenza deidue lavoratori.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di norma processuale inrelazione agli artt. 522, comma 2, 517 e  521 cod. proc. pen. per essere stata lacondanna pronunciata in relazione ad una circostanza aggravante diversa daquella contestata nel capo di imputazione, riferita all’avere gli imputati percepitodagli stranieri immigrati un corrispettivo, al fine di procurarne e rendere possibileil loro ingresso, mentre in sentenza il fine di profitto era stato rapportatoall’avere l'imputato beneficiato indebitamente del lavoro, in nero, degli stranieriirregolari.2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione relativamente allaritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato nell'immigrazione clandestina diShadad Ahman. Deduce, in particolare, che la Corte territoriale pur avendo fattoriferimento al lavoratore suddetto, in sede di motivazione, in realtà avevasuccessivamente concluso con riferimento ad un altro lavoratore ([OSCURATO:PERSONA]) e taleindicazione non poteva ritenersi frutto di un errore materiale.2.4. Con quarto motivo denuncia vizio di motivazione relativamente allaritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato nell'immigrazione clandestina diChadad [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, in particolare, un profilo di contraddittorietà nellamotivazione della sentenza impugnata in quanto, pur essendosi fatto riferimento,in premessa alla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni avevanoriguardato, in realtà, altro differente lavoratore.2.5. Con quinto motivo denuncia vizio di motivazione relativamente agliaumenti di pena stabiliti per continuazione interna, relativamente ai moltepliciepisodi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ascritti.3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto unico afirma del loro difensore.3.1. Denunciano, con primo motivo, violazione di norma processuale enullità della sentenza ai sensi degli articoli 522, 521, 179 cod. proc. pen,essendo stati gli imputati condannati in relazione al capo A) per condotte diverseda quelle indicate nel capo di imputazione. Deducono che: agli imputati era statocontestato di avere, in concorso con altri, compiuto atti diretti a procurarel'ingresso di numerosi stranieri di nazionalità siriana, o comunque favorito la loropermanenza nel territorio dello Stato, e che il fine di trarre profitto era statorapportato alle ingenti somme di denaro contestate come versate dai lavoratori,quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione; la condanna è, tuttavia,intervenuta ( all’esito, peraltro, del giudizio di rinvio) in relazione ad un accordoche non aveva avuto ad oggetto il pagamento, da parte degli stranieri, di unasomma di denaro per l'ingresso in Italia bensì la ( falsa) prospettazione di unaregolare futura occupazione lavorativa, così da consentire agli stessi di ottenereil visto d'ingresso e determinare le condizioni per la successiva assunzioneirregolare da cui gli imputati avrebbero ricavato illeciti guadagni.3.2. Con secondo motivo deducono violazione di norma processuale e nullitàdella sentenza, ai sensi degli art. 179 e 521 cod. proc. pen., anche per contrastocon l'art. 6, paragrafo 4 della direttiva 2012/13/UE concernente la definizione deilimiti per una diversa qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice.Richiamano, a tale proposito, la sentenza della Corte di giustizia Ue n. 175 del 9novembre 2023 sull'onere di comunicazione preventiva agli imputati di qualsiasimodifica della qualificazione giuridica della imputazione e sull'interessedell'imputato ad esserne tempestivamente informato.3.3. Con terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 12del d.lgs.  286/1998 contestato al capo A) e vizio di motivazione relativamentealla riconosciuta condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,ricostruita in modo frazionato per ogni singolo immigrato in luogo di un unicoreato.3.4. Con quarto motivo denunciano violazione di norma processuale inrelazione agli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. per essere stata l'aggravanteprevista dall'art. 12, comma 3, lett. b) del d. lgs. 286/1998 affermata inrelazione ad una condotta diversa da quella indicata nel capo di imputazionesenza alcuna preventiva modifica dell'imputazione da parte del pubblicoministero, in violazione dei diritti di difesa dei ricorrenti che non avevano potutosvolgere alcuna difesa sul tema del presunto rapido licenziamento dei lavoratoriné sul loro impiego “in nero”.3.5. Con quinto motivo denunciano vizio di motivazione per essere lamotivazione della sentenza impugnata priva della necessaria completezza econgruità con violazione degli artt. 192, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc.pen. Deducono che relativamente all’imputato [OSCURATO:PERSONA] - condannato peravere favorito l'ingresso in Italia di numerosi stranieri procedendo ad una inizialeassunzione regolare, per un breve periodo, alla quale sarebbe seguito illicenziamento ed una successiva assunzione “in nero”- non sarebbe statoindicato da quale fonte di prova era stato desunto che tali vicende fossero statepreventivamente stabilite o che gli immigrati fossero stati effettivamentelicenziati ed avessero lavorato in nero; relativamente a [OSCURATO:PERSONA], inquanto privo di una sua ditta, sarebbe ancora più illogico ritenere la sussistenzadi un piano preordinato per l’impiego in nero degli stranieri.3.6. Con sesto   motivo denunciano vizio di motivazione in relazione allaritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'ingresso di HusuniAbdulkarim per travisamento di prova relativamente alle intercettazioni del 3-4Dicembre 2008 in quanto estraneo alla conversazione; denunciano vizio dimotivazione relativamente all'ingresso del lavoratore straniero [OSCURATO:PERSONA] EizEddine e travisamento di prova, rispetto alla deposizione del teste di p.g.Balliana in quanto il teste di p.g.  avrebbe riferito soltanto del sequestro dialcune patenti libanesi contraffatte intestate ad altro soggetto senza indicare daquale fonte di prova era stato ricavato che il suddetto lavoratore avesse lavoratoin nero;  relativamente ad Uusuni, il teste di p.g. aveva attribuito laconversazione indicata in sentenza all’imputato [OSCURATO:PERSONA] e non a KhaloufKhaled (allegando perizia trascrittiva); relativamente allo straniero [OSCURATO:PERSONA] EizEddine, sarebbe mancata ogni valutazione dell'elemento psicologico e non erastato indicato quale apporto causale fosse riferibile alla condotta dell'imputato.3.7. Con settimo motivo denunciano violazione di norma sostanziale inrelazione agli artt. 157, 160 cod. pen., 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 286/1998nonché violazione di norma processuale in relazione all'articolo 129 cod. proc.pen. per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione già maturataprima della sentenza impugnata. Deducono che la Corte d’appello avrebbedovuto applicare la disciplina più favorevole agli imputati, successiva all'agosto2009, quando la finalità di lucro era stata prevista come aggravante e non piùquale requisito costitutivo della fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 12 d.lgs.286/98; dovendo la data di commissione dei reati essere individuata conriferimento alla data di ingresso di ciascun immigrato, e non già considerando lacondotta come unica e protratta nel tempo in relazione a tutti gli immigrati(secondo l’originaria prospettazione) ed essendo l'ingresso più risalente avvenutoil 30 Marzo 2007, e quello più recente il 13 luglio 2009, dovrebbe ritenersiapplicabile la pena prevista per la fattispecie base da uno a 5 anni con laconseguente maturazione del termine di prescrizione (pari ad anni 9 mesiquattro e giorni 15).3.8. Con ottavo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art.12 d.lgs. 286/98 nonché vizio di motivazione deducendo che la nuova condottadelineata dalla sentenza impugnata integrerebbe, al più, la meno gravefattispecie di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 12 d.lgs.286/98, di favoreggiamentodella permanenza illegale dello straniero stante la mancanza di elementi da cuiricavare che la successiva condotta di licenziamento e riassunzione in nerofacesse parte di un accordo fraudolento già preordinato al momento dell'ingressodegli immigrati in Italia, non avendo la sentenza indicato in concreto quale siastata la condotta antecedente all'impiego dei lavoratori in quanto le dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] e le parziali ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] non sarebberorelative agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe omesso: di individuare quali atti dinullaosta e quali contratti di soggiorno siano stati richiesti da ciascun imputato econ riferimento a quali soggetti stranieri; di considerare  l'efficacia dei contrattidi locazione di alloggi e di utilizzo delle autovetture messe a disposizione deisoggetti stranieri, nell'ambito di un sinallagma lavorativo complessivo; divalutare l'elemento soggettivo con specifico riferimento alla consapevolezza degliimputati circa la diversa presunta finalità dell'ingresso dei lavoratori.3.9. Con nono motivo denunciano violazione di legge in relazione gli artt. 81,133 cod. pen. dolendosi della mancata applicazione delle circostanze attenuantigeneriche anche per i reati satelliti in continuazione, nonché vizio di motivazionein relazione alla mancata indicazione della pena per il reato base e per la noncongruità degli aumenti per la continuazione.4. Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta con la qualeha chiesto il rigetto dei ricorsi.I difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insistitonell’accoglimento del ricorso, riportandosi anche alla memoria successivamentedepositata.Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati in relazione alla denunciata violazione del principio dicorrelazione fra accusa e sentenza. La sentenza impugnata deve essere,pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di primo grado.1.È fondata, invero, la censura comune agli imputati legata alla prospettatanullità della sentenza per essere stata diversamente ricostruita la condottaritenuta integrare la fattispecie contestata di reato, essendo stato ricostruito ilfine di profitto in modo indiretto, rapportandolo  alle utilità realizzate dagliimputati attraverso lo sfruttamento del lavoro in nero degli stranieri, a fronte diun editto accusatorio che lo descriveva diversamente e in modo direttoricollegandolo alle “ingenti somme versate dai lavoratori quale corrispettivo perla presunta regolarizzazione”.L'art. 521, comma 2,  cod.proc.pen., al fine di tutelare il diritto di difesadell'imputato, impone al giudice, che accerti che «il fatto è diverso» da comedescritto nel decreto che dispone il giudizio (ovvero nella contestazioneeffettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen.), dipronunciare un'ordinanza con cui dispone trasmettersi gli atti al PubblicoMinistero.L'art.518 cod.proc.pen. considera l'ipotesi dell'emersione nel corso delprocesso di un «fatto nuovo» a carico dell'imputato, non enunciato nel decretoche dispone il giudizio e perseguibile d'ufficio, prevedendo che in tal caso siproceda nelle forme ordinarie, salva l'autorizzazione alla contestazionesuppletiva, in udienza, con il consenso dell'imputato, e purché non ne derivipregiudizio per la speditezza dei procedimenti.La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che per «fattonuovo», regolato dall'art.518 cod.proc.pen., si intende un fatto ulteriore edautonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non sisostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo qualeautonomo thema decidendum; invece, per «fatto diverso», considerato dalcomma 2 dell'art.521, deve intendersi non solo un fatto che integri unaimputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenticonnotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria,rendendo necessaria una correlativa puntualizzazione nella ricostruzione deglielementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Rv. 288246 –01;Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Rv. 275928 – 01; Sez. 5, n. 2295 del03/07/2015 - dep. 2016, Rv. 266019; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Rv.256861; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Rv. 211477).Le disposizioni che disciplinano le nuove contestazioni, la modificadell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza,sono funzionali ad assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa al fine digarantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, sicchè, tenendoconto delle finalità alle quali esse sono dirette, non possono ritenersi violate daqualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da unamodificazione dell'imputazione che determini incertezza sull’oggettodell’imputazione e pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 16del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617).L'indagine volta ad accertare la violazione non deve, d’altra parte, esaurirsinel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione esentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto (Sez. 3, n.9457 del 19/01/2024, Rv. 286026-01; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv.281817-03; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093 – 01; Sez. 5,n. 50326 del 16/9/2014, Rv. 261420).Alla luce delle superiori indicazioni ermeneutiche, la violazione del principiodi correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile, dunque, nel caso incui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, inrapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contengal'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consentadi ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portatea conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanzialecontestazione (Sez. 2,  n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 – 02).Va esclusa una violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuovadefinizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio,secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque,l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità diinterloquire in ordine alla stessa (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv.287231 - 01; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026 -01; Sez. 6, n.47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 - 01; Sez. 2, n. 15585, del 3/02/2021,Casamonica, Rv. 281118 - 01; Sez. 5, n. 5083 del 04/01/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 278143 – 01; Sez. 6. N. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655 – 01).Anche nell’ottica del rispetto del principio del giusto processo, previstodall'art. 6 CEDU, la Corte EDU nella sentenza Drassich, del 11/12/2007, n.25575, ha posto l’accento sulla ineludibile necessità dell’imputato ad essereinformato, comprendente anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati.Questa Corte ha adeguato la sua giurisprudenza a tali principi circoscrivendola portata del principio nei soli ambiti che non consentono all'imputato dirielaborare la propria linea difensiva. Con particolare riferimento ad ipotesi in cuila diversa qualificazione del fatto risulti effettuata dal Tribunale è stato ritenutoche l'osservanza del diritto al contraddittorio - in ordine alla natura e allaqualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere-sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo eterzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nelproc. Drassich c. Italia - è assicurata anche quando il giudice di primo gradoprovveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventivainterlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamenteesercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 5,n. 27905 del 03/05/2021 Rv. 281817 – 03; Sez. 4, n. 4917 del   13/11/2019,Rv. 277948 – 01; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 - dep. 2013, Manara e altro,Rv. 254135).La violazione, dunque - secondo la impostazione tutt'altro che formalisticadella Corte di Strasburgo - deve aver comportato un concreto e non meramenteipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento dellacornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione deitermini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili dinovità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015,Lucci, Rv. 26443801, in motivazione).2.Nella fattispecie in esame la Corte di rinvio - a seguito della sentenzarescindente di questa Corte che ha affermato l’inutilizzabilità di talune fontidichiarative di accusa- ha ricostruito in termini diversi la condotta degli imputatiaccertata individuando il fulcro della contestata condotta di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina, per fine di profitto, nell’avere gli imputatiapprofittato della condizione di irregolarità dei lavoratori stranieri, entrati in Italiagrazie al decreto flussi sulla base di una proposta di assunzione solo formale,assumendoli, successivamente al loro ingresso, irregolarmente in nero.La sentenza impugnata ha escluso la diversità del fatto considerando che“nell’imputazione vi è il richiamo tanto alle somme versate dagli stranieri, quantoal loro impiego nei cantieri edili gestiti dagli imputati” ( pag. 5).Tuttavia, il capo di imputazione aveva ricollegato il fine di profitto alle ingentisomme versate dai lavoratori, quale corrispettivo per la presuntaregolarizzazione, anticipatamente o trattenute di mese in mese sulla retribuzionepattuita per il lavoro prestato, e la condotta di favoreggiamento alla fornitura dimezzi di trasporto dall'aeroporto al luogo di abitazione, oltre che allapredisposizione di alloggi in favore degli stranieri irregolari, arrivati in Italia prividi visto di ingresso, ovvero muniti di una richiesta di nulla osta e di una propostadi contratto di lavoro, anche da parte di altri datori di lavoro, diversi dairicorrenti, in realtà fasulli.Dalla lettura della sentenza impugnata, e di quella di primo grado, emerge,pertanto, la diversità della individuazione dell’addebito non più ricondotto ad unaccordo sinallagmatico fra imputato e straniero, precedente all’ingresso diquest’ultimo in Italia, bensì ad uno sviluppo successivo degli eventi, ovvero aduna condizione di successivo impiego irregolare dei medesimi lavoratori alledipendenze degli imputati. Sono fondate, altresì, le doglianze difensive espressein ordine alla sussistenza di condizioni anche temporali diverse rispettoall’assunzione di ciascuno dei medesimi singoli lavoratori che non consentono diindividuare uno schema comportamentale ripetitivo e riconducibile ad unoschema unitario – essendo stati, in alcuni casi, i lavoratori chiamati a lavoraresenza regolare assunzione dopo un iniziale regolare rapporto di lavoro duratoanche mesi. È innegabile, peraltro, che rispetto all’evolversi degli eventisuccessivi all’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, gli imputati non siano statinelle condizioni di difendersi e di prospettare, nel rispetto del contraddittorioprocedimentale, eventuali circostanze utili a contestualizzare, eventualmente, laloro posizione rispetto a ciascuna delle assunzioni irregolari effettuate.Peraltro, le difese deducono la mancanza di elementi da cui ritenere che lacessazione del rapporto di lavoro degli stranieri irregolari fosse già prevista, abinitio, prima del loro ingresso e che il fatto che il rapporto di lavoro ha avutosvolgimento anche se per poche settimane (talora) non denota di per sé unaccordo illecito. Rispetto a tali doglianze, inerenti un profilo decisivo, non è datocogliere dalla trama motivazionale della sentenza impugnata alcun elementoidoneo a confutarlo.Anche rispetto all’ulteriore deduzione concernente la mancanza di prova dielementi da cui escludere che le condotte successive allo svolgimento delrapporto di lavoro siano state frutto di necessità contingenti concretizzatesi perfattori esterni oltre che di una mancata adeguata valutazione dell’elementosoggettivo del reato deve rilevarsi un’assenza argomentativa nella sentenzaimpugnata e, peraltro, non risulta compiuto, siccome censurato dalle difese, ildovuto approfondimento rispetto ai profili decisivi sopra indicati, conconseguente  vulnus per il diritto di difesa degli imputati.3. In conclusione, pertanto, i ricorsi devono essere accolti con annullamentodella sentenza impugnata e di quella di primo grado e rinvio alla Corte di assisedi Venezia in diversa composizione che procederà a nuovo giudizio nel rispettodelle indicazioni ermeneutiche sopra precisate.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11560/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del popolo italianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSSELLA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1540/2025ANDREINA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Khalouf [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Khalouf [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'assise d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;Uditi i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Brollo e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorsochiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;Udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hainsistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, resa in data 15 novembre  2024, la Corte di assisedi appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio, ha assolto gli imputati KhaloufHussain, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( oltre che [OSCURATO:PERSONA], ChadadSoultan, e [OSCURATO:PERSONA]) dai reati di estorsione  e di associazione perdelinquere, contestati rispettivamente ai capi E) ed I), perché il fatto nonsussiste, rideterminando la pena per il reato di  favoreggiamento  diimmigrazione clandestina (capo A), esclusa per tutti gli imputati la circostanzaaggravante dell'avere favorito l'ingresso illegale di cinque o più persone e per ilsolo imputato [OSCURATO:PERSONA] anche la circostanza aggravante del numero deiconcorrenti prevista dall'art. 12, comma 3 bis, lettera c) bis,  d. lgs. n. 286/98.1.1. La Corte di Assise di Venezia, con sentenza del 18 gennaio 2021, avevaritenuto gli odierni ricorrenti (in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], non appellante ) colpevoli dei delitti di favoreggiamentoaggravato dell'immigrazione  clandestina (capo A), di associazione perdelinquere diretta a commettere delitti di favoreggiamento dell'immigrazioneclandestina aggravato (capo I) e del reato di tentata estorsione aggravata (capo E), ritenendo fondata l’accusa di avere favorito l’ingresso di numerosistranieri di nazionalità siriana, fornendo assistenza logistica nel trasporto esistemazione abitativa, con fine di profitto consistito in ingenti somme versatedai lavoratori quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione. A taleconclusione era pervenuta utilizzando le dichiarazioni rese da taluni deimedesimi stranieri.1.2. La Corte di Assise di appello, con sentenza del 15.9.2021, avevaconfermato la condanna degli odierni ricorrenti.1.3. Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione del 12 ottobre 2023,ha annullato la sentenza di appello, nei confronti degli imputati KhaloufHussain, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( e di ChaddadAhmad, [OSCURATO:PERSONA]), limitatamente ai capi A), E), I) con rinvio per nuovogiudizio sul punto, ritenendo fondati i motivi che hanno investito l'utilizzabilitàdelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttigià indagati per il delitto previsto dall'art. 10 bis d.lgs. n. 286/98, richiamandol’art. 64 cod.proc.pen. in ragione della stretta relazione tra quest’ultimo reato equelli di favoreggiamento di immigrazione clandestina (capo A) e diassociazione per delinquere finalizzata alla sua realizzazione (capo I) contestatiai medesimi imputati.Ha, altresì, ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni predibattimentali rese daObaido e [OSCURATO:PERSONA], rilevando la non applicabilità dell’art. 512 bis cod.proc.pen.,in ragione della stabile dimora in Italia avuta dai dichiaranti, e tenuto conto chela condizione di illegale presenza sul territorio italiano dei suddetti avrebbedovuto fare presumere, ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen., comeconcretamente ipotizzabile un loro allontanamento dal territorio dello Stato.Ha stabilito, pertanto, la necessità di procedere all'esame in contraddittoriodei suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con le forme e le garanzie eventualmenteapplicabili) e la necessità di nuovo giudizio sulla responsabilità degli imputati,odierni ricorrenti, in relazione ai capi A), E) I), prescindendo eventualmente dalcontributo conoscitivo offerto precedentemente dai dichiaranti indicati.Questa Corte ha, altresì, dichiarato assorbiti i motivi inerenti laqualificazione giuridica del delitto indicato al capo A), la configurabilità del finedi profitto, le circostanze aggravanti contestate in relazione al reato ex art. 12d.lgs. n. 286 del 1996 e la richiesta di qualificazione giuridica della condottaindicata al capo E) secondo la previsione dell'art. 393 cod.pen.1.4. La sentenza impugnata ha ritenuto che, epurato dal compendioprobatorio l'apporto fornito dai suddetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non siapossibile confermare l'affermazione di responsabilità degli imputati per il delittoassociativo indicato al capo I) e per il delitto di estorsione indicato al capo E).Relativamente al delitto di favoreggiamento aggravato dell'immigrazioneclandestina (capo A) ha confermato il giudizio di penale responsabilitàconsiderando, preliminarmente, che la condotta non deve essere intesa,unitariamente, come unico reato. In particolare, sul punto, ha precisato di noncondividere la configurazione data dalla Corte di assise di primo grado che, neldeterminare la pena, aveva stabilito un aumento della pena pecuniaria per ognipersona fatta entrare irregolarmente considerando come unitaria la condotta; haproceduto, pertanto, ad una valutazione distinta delle condotte realizzate  dagliimputati, facendo riferimento ad ogni singolo ingresso irregolare e individuando ilnucleo dell’illiceità della condotta nella prospettazione simulata, con riferimento aciascuno straniero, dell'esistenza di una possibile futura occupazione regolare nelterritorio italiano, così da sfruttare le possibilità di ingresso previste dal decretoflussi e nell’impiego successivamente dei  medesimi stranieri senza regolareassunzione. A tale conclusione i giudici di rinvio sono pervenuti  sulla base delleevidenze restituite da appunti sequestrati nelle abitazioni degli imputaticontenenti l'indicazione dei nominativi dei lavoratori irregolari, del numero di oredi lavoro prestate in nero e dei compensi percepiti da ciascuno di essi; dalledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al ruolo avuto, in relazione adalcuni stranieri,  da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che i lavoratori,formalmente assunti dalla sua società, avevano di fatto prestato lavoro in neroalle dipendenze delle famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operative con proprie ditte nelsettore edile. I giudici di rinvio hanno, quindi, ritenuto, con riferimento al fine delprofitto,  che, ancorché non sussista la prova che gli stranieri abbiano versatosomme di denaro per poter ottenere il visto di ingresso in Italia (una voltaeliminato l'apporto dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sussiste,tuttavia, la  prova che gli imputati abbiano assunto “almeno sette persone”utilizzandone la prestazione lavorativa a basso costo e sfruttando la lorocondizione di irregolare presenza sul territorio dello Stato, con abuso del sistemache consentiva l'ingresso di stranieri in Italia sulla base di determinati flussiannuali.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.2.1. Con primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale inrelazione agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 1, d. lgs. 286/98 per avere laCorte di rinvio ritenuto il ricorrente responsabile del reato di favoreggiamentodell'immigrazione clandestina in ragione della sola condotta di avere impiegatogli stranieri, sia pure irregolarmente, in un momento successivo al loro ingressoin territorio italiano. Deduce che al ricorrente non è stata attribuita lapredisposizione della documentazione necessaria alla stipula di un contrattolavorativo a tempo indeterminato e neppure l'elaborazione di documenticontraffatti per eludere controlli o il fatto di avere fornito un appoggio logistico aimedesimi immigrati (per trasporto, alloggio e altro); sia [OSCURATO:PERSONA] cheKhalouf [OSCURATO:PERSONA] ( stranieri irregolari che hanno lavorato alle dipendenze delricorrente) sono entrati in Italia sul presupposto di instaurare rapporti di lavorocon altre ditte e l'attività prestata per il ricorrente è riferibile ad un periodosuccessivo al loro ingresso ( rispettivamente di sette mesi e un anno); lafattispecie di reato ascritta non può ritenersi integrata da un impiego in nerodegli stranieri, successivo al loro ingresso e diverso da quello che avevacostituito oggetto della documentazione  necessaria per l'ingresso; la condottaascritta all'imputato è stata neutra rispetto all'ingresso e alla permanenza deidue lavoratori.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di norma processuale inrelazione agli artt. 522, comma 2, 517 e  521 cod. proc. pen. per essere stata lacondanna pronunciata in relazione ad una circostanza aggravante diversa daquella contestata nel capo di imputazione, riferita all’avere gli imputati percepitodagli stranieri immigrati un corrispettivo, al fine di procurarne e rendere possibileil loro ingresso, mentre in sentenza il fine di profitto era stato rapportatoall’avere l'imputato beneficiato indebitamente del lavoro, in nero, degli stranieriirregolari.2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione relativamente allaritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato nell'immigrazione clandestina diShadad Ahman. Deduce, in particolare, che la Corte territoriale pur avendo fattoriferimento al lavoratore suddetto, in sede di motivazione, in realtà avevasuccessivamente concluso con riferimento ad un altro lavoratore ([OSCURATO:PERSONA]) e taleindicazione non poteva ritenersi frutto di un errore materiale.2.4. Con quarto motivo denuncia vizio di motivazione relativamente allaritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato nell'immigrazione clandestina diChadad [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, in particolare, un profilo di contraddittorietà nellamotivazione della sentenza impugnata in quanto, pur essendosi fatto riferimento,in premessa alla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni avevanoriguardato, in realtà, altro differente lavoratore.2.5. Con quinto motivo denuncia vizio di motivazione relativamente agliaumenti di pena stabiliti per continuazione interna, relativamente ai moltepliciepisodi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ascritti.3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto unico afirma del loro difensore.3.1. Denunciano, con primo motivo, violazione di norma processuale enullità della sentenza ai sensi degli articoli 522, 521, 179 cod. proc. pen,essendo stati gli imputati condannati in relazione al capo A) per condotte diverseda quelle indicate nel capo di imputazione. Deducono che: agli imputati era statocontestato di avere, in concorso con altri, compiuto atti diretti a procurarel'ingresso di numerosi stranieri di nazionalità siriana, o comunque favorito la loropermanenza nel territorio dello Stato, e che il fine di trarre profitto era statorapportato alle ingenti somme di denaro contestate come versate dai lavoratori,quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione; la condanna è, tuttavia,intervenuta ( all’esito, peraltro, del giudizio di rinvio) in relazione ad un accordoche non aveva avuto ad oggetto il pagamento, da parte degli stranieri, di unasomma di denaro per l'ingresso in Italia bensì la ( falsa) prospettazione di unaregolare futura occupazione lavorativa, così da consentire agli stessi di ottenereil visto d'ingresso e determinare le condizioni per la successiva assunzioneirregolare da cui gli imputati avrebbero ricavato illeciti guadagni.3.2. Con secondo motivo deducono violazione di norma processuale e nullitàdella sentenza, ai sensi degli art. 179 e 521 cod. proc. pen., anche per contrastocon l'art. 6, paragrafo 4 della direttiva 2012/13/UE concernente la definizione deilimiti per una diversa qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice.Richiamano, a tale proposito, la sentenza della Corte di giustizia Ue n. 175 del 9novembre 2023 sull'onere di comunicazione preventiva agli imputati di qualsiasimodifica della qualificazione giuridica della imputazione e sull'interessedell'imputato ad esserne tempestivamente informato.3.3. Con terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art. 12del d.lgs.  286/1998 contestato al capo A) e vizio di motivazione relativamentealla riconosciuta condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,ricostruita in modo frazionato per ogni singolo immigrato in luogo di un unicoreato.3.4. Con quarto motivo denunciano violazione di norma processuale inrelazione agli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. per essere stata l'aggravanteprevista dall'art. 12, comma 3, lett. b) del d. lgs. 286/1998 affermata inrelazione ad una condotta diversa da quella indicata nel capo di imputazionesenza alcuna preventiva modifica dell'imputazione da parte del pubblicoministero, in violazione dei diritti di difesa dei ricorrenti che non avevano potutosvolgere alcuna difesa sul tema del presunto rapido licenziamento dei lavoratoriné sul loro impiego “in nero”.3.5. Con quinto motivo denunciano vizio di motivazione per essere lamotivazione della sentenza impugnata priva della necessaria completezza econgruità con violazione degli artt. 192, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc.pen. Deducono che relativamente all’imputato [OSCURATO:PERSONA] - condannato peravere favorito l'ingresso in Italia di numerosi stranieri procedendo ad una inizialeassunzione regolare, per un breve periodo, alla quale sarebbe seguito illicenziamento ed una successiva assunzione “in nero”- non sarebbe statoindicato da quale fonte di prova era stato desunto che tali vicende fossero statepreventivamente stabilite o che gli immigrati fossero stati effettivamentelicenziati ed avessero lavorato in nero; relativamente a [OSCURATO:PERSONA], inquanto privo di una sua ditta, sarebbe ancora più illogico ritenere la sussistenzadi un piano preordinato per l’impiego in nero degli stranieri.3.6. Con sesto   motivo denunciano vizio di motivazione in relazione allaritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'ingresso di HusuniAbdulkarim per travisamento di prova relativamente alle intercettazioni del 3-4Dicembre 2008 in quanto estraneo alla conversazione; denunciano vizio dimotivazione relativamente all'ingresso del lavoratore straniero [OSCURATO:PERSONA] EizEddine e travisamento di prova, rispetto alla deposizione del teste di p.g.Balliana in quanto il teste di p.g.  avrebbe riferito soltanto del sequestro dialcune patenti libanesi contraffatte intestate ad altro soggetto senza indicare daquale fonte di prova era stato ricavato che il suddetto lavoratore avesse lavoratoin nero;  relativamente ad Uusuni, il teste di p.g. aveva attribuito laconversazione indicata in sentenza all’imputato [OSCURATO:PERSONA] e non a KhaloufKhaled (allegando perizia trascrittiva); relativamente allo straniero [OSCURATO:PERSONA] EizEddine, sarebbe mancata ogni valutazione dell'elemento psicologico e non erastato indicato quale apporto causale fosse riferibile alla condotta dell'imputato.3.7. Con settimo motivo denunciano violazione di norma sostanziale inrelazione agli artt. 157, 160 cod. pen., 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 286/1998nonché violazione di norma processuale in relazione all'articolo 129 cod. proc.pen. per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione già maturataprima della sentenza impugnata. Deducono che la Corte d’appello avrebbedovuto applicare la disciplina più favorevole agli imputati, successiva all'agosto2009, quando la finalità di lucro era stata prevista come aggravante e non piùquale requisito costitutivo della fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 12 d.lgs.286/98; dovendo la data di commissione dei reati essere individuata conriferimento alla data di ingresso di ciascun immigrato, e non già considerando lacondotta come unica e protratta nel tempo in relazione a tutti gli immigrati(secondo l’originaria prospettazione) ed essendo l'ingresso più risalente avvenutoil 30 Marzo 2007, e quello più recente il 13 luglio 2009, dovrebbe ritenersiapplicabile la pena prevista per la fattispecie base da uno a 5 anni con laconseguente maturazione del termine di prescrizione (pari ad anni 9 mesiquattro e giorni 15).3.8. Con ottavo motivo denunciano violazione di legge in relazione all'art.12 d.lgs. 286/98 nonché vizio di motivazione deducendo che la nuova condottadelineata dalla sentenza impugnata integrerebbe, al più, la meno gravefattispecie di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 12 d.lgs.286/98, di favoreggiamentodella permanenza illegale dello straniero stante la mancanza di elementi da cuiricavare che la successiva condotta di licenziamento e riassunzione in nerofacesse parte di un accordo fraudolento già preordinato al momento dell'ingressodegli immigrati in Italia, non avendo la sentenza indicato in concreto quale siastata la condotta antecedente all'impiego dei lavoratori in quanto le dichiarazionidi [OSCURATO:PERSONA] e le parziali ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] non sarebberorelative agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe omesso: di individuare quali atti dinullaosta e quali contratti di soggiorno siano stati richiesti da ciascun imputato econ riferimento a quali soggetti stranieri; di considerare  l'efficacia dei contrattidi locazione di alloggi e di utilizzo delle autovetture messe a disposizione deisoggetti stranieri, nell'ambito di un sinallagma lavorativo complessivo; divalutare l'elemento soggettivo con specifico riferimento alla consapevolezza degliimputati circa la diversa presunta finalità dell'ingresso dei lavoratori.3.9. Con nono motivo denunciano violazione di legge in relazione gli artt. 81,133 cod. pen. dolendosi della mancata applicazione delle circostanze attenuantigeneriche anche per i reati satelliti in continuazione, nonché vizio di motivazionein relazione alla mancata indicazione della pena per il reato base e per la noncongruità degli aumenti per la continuazione.4. Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta con la qualeha chiesto il rigetto dei ricorsi.I difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno insistitonell’accoglimento del ricorso, riportandosi anche alla memoria successivamentedepositata.Il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati in relazione alla denunciata violazione del principio dicorrelazione fra accusa e sentenza. La sentenza impugnata deve essere,pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di primo grado.1.È fondata, invero, la censura comune agli imputati legata alla prospettatanullità della sentenza per essere stata diversamente ricostruita la condottaritenuta integrare la fattispecie contestata di reato, essendo stato ricostruito ilfine di profitto in modo indiretto, rapportandolo  alle utilità realizzate dagliimputati attraverso lo sfruttamento del lavoro in nero degli stranieri, a fronte diun editto accusatorio che lo descriveva diversamente e in modo direttoricollegandolo alle “ingenti somme versate dai lavoratori quale corrispettivo perla presunta regolarizzazione”.L'art. 521, comma 2,  cod.proc.pen., al fine di tutelare il diritto di difesadell'imputato, impone al giudice, che accerti che «il fatto è diverso» da comedescritto nel decreto che dispone il giudizio (ovvero nella contestazioneeffettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen.), dipronunciare un'ordinanza con cui dispone trasmettersi gli atti al PubblicoMinistero.L'art.518 cod.proc.pen. considera l'ipotesi dell'emersione nel corso delprocesso di un «fatto nuovo» a carico dell'imputato, non enunciato nel decretoche dispone il giudizio e perseguibile d'ufficio, prevedendo che in tal caso siproceda nelle forme ordinarie, salva l'autorizzazione alla contestazionesuppletiva, in udienza, con il consenso dell'imputato, e purché non ne derivipregiudizio per la speditezza dei procedimenti.La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che per «fattonuovo», regolato dall'art.518 cod.proc.pen., si intende un fatto ulteriore edautonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non sisostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo qualeautonomo thema decidendum; invece, per «fatto diverso», considerato dalcomma 2 dell'art.521, deve intendersi non solo un fatto che integri unaimputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenticonnotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria,rendendo necessaria una correlativa puntualizzazione nella ricostruzione deglielementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Rv. 288246 –01;Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Rv. 275928 – 01; Sez. 5, n. 2295 del03/07/2015 - dep. 2016, Rv. 266019; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Rv.256861; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Rv. 211477).Le disposizioni che disciplinano le nuove contestazioni, la modificadell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza,sono funzionali ad assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa al fine digarantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, sicchè, tenendoconto delle finalità alle quali esse sono dirette, non possono ritenersi violate daqualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto da unamodificazione dell'imputazione che determini incertezza sull’oggettodell’imputazione e pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 16del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617).L'indagine volta ad accertare la violazione non deve, d’altra parte, esaurirsinel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione esentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto (Sez. 3, n.9457 del 19/01/2024, Rv. 286026-01; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv.281817-03; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093 – 01; Sez. 5,n. 50326 del 16/9/2014, Rv. 261420).Alla luce delle superiori indicazioni ermeneutiche, la violazione del principiodi correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile, dunque, nel caso incui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, inrapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contengal'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consentadi ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portatea conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanzialecontestazione (Sez. 2,  n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 – 02).Va esclusa una violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuovadefinizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio,secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque,l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità diinterloquire in ordine alla stessa (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv.287231 - 01; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026 -01; Sez. 6, n.47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 - 01; Sez. 2, n. 15585, del 3/02/2021,Casamonica, Rv. 281118 - 01; Sez. 5, n. 5083 del 04/01/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 278143 – 01; Sez. 6. N. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655 – 01).Anche nell’ottica del rispetto del principio del giusto processo, previstodall'art. 6 CEDU, la Corte EDU nella sentenza Drassich, del 11/12/2007, n.25575, ha posto l’accento sulla ineludibile necessità dell’imputato ad essereinformato, comprendente anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati.Questa Corte ha adeguato la sua giurisprudenza a tali principi circoscrivendola portata del principio nei soli ambiti che non consentono all'imputato dirielaborare la propria linea difensiva. Con particolare riferimento ad ipotesi in cuila diversa qualificazione del fatto risulti effettuata dal Tribunale è stato ritenutoche l'osservanza del diritto al contraddittorio - in ordine alla natura e allaqualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere-sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo eterzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nelproc. Drassich c. Italia - è assicurata anche quando il giudice di primo gradoprovveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventivainterlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamenteesercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 5,n. 27905 del 03/05/2021 Rv. 281817 – 03; Sez. 4, n. 4917 del   13/11/2019,Rv. 277948 – 01; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 - dep. 2013, Manara e altro,Rv. 254135).La violazione, dunque - secondo la impostazione tutt'altro che formalisticadella Corte di Strasburgo - deve aver comportato un concreto e non meramenteipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento dellacornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione deitermini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili dinovità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015,Lucci, Rv. 26443801, in motivazione).2.Nella fattispecie in esame la Corte di rinvio - a seguito della sentenzarescindente di questa Corte che ha affermato l’inutilizzabilità di talune fontidichiarative di accusa- ha ricostruito in termini diversi la condotta degli imputatiaccertata individuando il fulcro della contestata condotta di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina, per fine di profitto, nell’avere gli imputatiapprofittato della condizione di irregolarità dei lavoratori stranieri, entrati in Italiagrazie al decreto flussi sulla base di una proposta di assunzione solo formale,assumendoli, successivamente al loro ingresso, irregolarmente in nero.La sentenza impugnata ha escluso la diversità del fatto considerando che“nell’imputazione vi è il richiamo tanto alle somme versate dagli stranieri, quantoal loro impiego nei cantieri edili gestiti dagli imputati” ( pag. 5).Tuttavia, il capo di imputazione aveva ricollegato il fine di profitto alle ingentisomme versate dai lavoratori, quale corrispettivo per la presuntaregolarizzazione, anticipatamente o trattenute di mese in mese sulla retribuzionepattuita per il lavoro prestato, e la condotta di favoreggiamento alla fornitura dimezzi di trasporto dall'aeroporto al luogo di abitazione, oltre che allapredisposizione di alloggi in favore degli stranieri irregolari, arrivati in Italia prividi visto di ingresso, ovvero muniti di una richiesta di nulla osta e di una propostadi contratto di lavoro, anche da parte di altri datori di lavoro, diversi dairicorrenti, in realtà fasulli.Dalla lettura della sentenza impugnata, e di quella di primo grado, emerge,pertanto, la diversità della individuazione dell’addebito non più ricondotto ad unaccordo sinallagmatico fra imputato e straniero, precedente all’ingresso diquest’ultimo in Italia, bensì ad uno sviluppo successivo degli eventi, ovvero aduna condizione di successivo impiego irregolare dei medesimi lavoratori alledipendenze degli imputati. Sono fondate, altresì, le doglianze difensive espressein ordine alla sussistenza di condizioni anche temporali diverse rispettoall’assunzione di ciascuno dei medesimi singoli lavoratori che non consentono diindividuare uno schema comportamentale ripetitivo e riconducibile ad unoschema unitario – essendo stati, in alcuni casi, i lavoratori chiamati a lavoraresenza regolare assunzione dopo un iniziale regolare rapporto di lavoro duratoanche mesi. È innegabile, peraltro, che rispetto all’evolversi degli eventisuccessivi all’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, gli imputati non siano statinelle condizioni di difendersi e di prospettare, nel rispetto del contraddittorioprocedimentale, eventuali circostanze utili a contestualizzare, eventualmente, laloro posizione rispetto a ciascuna delle assunzioni irregolari effettuate.Peraltro, le difese deducono la mancanza di elementi da cui ritenere che lacessazione del rapporto di lavoro degli stranieri irregolari fosse già prevista, abinitio, prima del loro ingresso e che il fatto che il rapporto di lavoro ha avutosvolgimento anche se per poche settimane (talora) non denota di per sé unaccordo illecito. Rispetto a tali doglianze, inerenti un profilo decisivo, non è datocogliere dalla trama motivazionale della sentenza impugnata alcun elementoidoneo a confutarlo.Anche rispetto all’ulteriore deduzione concernente la mancanza di prova dielementi da cui escludere che le condotte successive allo svolgimento delrapporto di lavoro siano state frutto di necessità contingenti concretizzatesi perfattori esterni oltre che di una mancata adeguata valutazione dell’elementosoggettivo del reato deve rilevarsi un’assenza argomentativa nella sentenzaimpugnata e, peraltro, non risulta compiuto, siccome censurato dalle difese, ildovuto approfondimento rispetto ai profili decisivi sopra indicati, conconseguente  vulnus per il diritto di difesa degli imputati.3. In conclusione, pertanto, i ricorsi devono essere accolti con annullamentodella sentenza impugnata e di quella di primo grado e rinvio alla Corte di assisedi Venezia in diversa composizione che procederà a nuovo giudizio nel rispettodelle indicazioni ermeneutiche sopra precisate. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio alla Corte diassise di Venezia in diversa composizione.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio alla Corte diassise di Venezia in diversa composizione.Così è deciso, 05/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11560/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris